Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 9158 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 9158 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME nato a Meduno 1’11/10/1957
avverso la sentenza del 07/05/2024 della Corte di appello di Trieste letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza emessa il 21 marzo 2022 dal Tribunale di Pordenone, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine ai reati di cui ai capi B) sub b3) e b4), riqualificati i fatti ai sensi dell’art. 334, secon comma, cod. pen., C) sub c1),c3),c4),c5),c6) e c7), ed E), sub e1) ed e2), per essere i reati estinti per prescrizione e ha rideterminato la pena per i capi A),C)
sub c8),c9),c10),c11),c12) ed E) sub e3), riconosciuta la continuazione e ritenuto più grave il reato di cui al capo A), nella misura di mesi 20 e giorni 4 di reclusione ed euro 220 di multa, confermando nel resto la sentenza appellata.
Ne chiede l’annullamento per due motivi.
1.1. Con il primo denuncia la violazione degli artt. 157, 129, 529 e 531 cod. proc. pen. per essere il reato di cui al capo sub e3) estinto prima della sentenza di appello.
La Corte di appello non si è avveduta che per il capo E), avente ad oggetto più episodi di introduzione e abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo, la contestazione sub e3) comprende due fatti, commessi il 15 dicembre 2013 e il 24 gennaio 2014; che in ragione della recidiva contestata, reiterata specifica e infraquinquennale, il termine di prescrizione è pari a dieci anni cui vanno aggiunti 4 mesi e 19 giorni di sospensione verificatisi nel giudizio di primo grado conclusosi con sentenza del 21 marzo 2022, sicché il reato commesso il 15 dicembre 2013 si è prescritto il 26 aprile 2024, prima della sentenza di appello emessa il 7 maggio 2024. Erroneamente la Corte di appello non ha rilevato né dichiarato la prescrizione, avendo considerato solo il fatto del gennaio 2014, non prescritto, e ha erroneamente rideterminato la pena, in quanto l’aumento per il capo e3) doveva essere inferiore.
Con il secondo motivo denuncia la contraddittorietà tra dispositivo e motivazione, in quanto il primo indica la pena in mesi 20 e giorni 4 di reclusione e 220 euro di multa, mentre la seconda indica la pena di mesi 10 e giorni 4 di reclusione ed euro 220 di multa. Sostiene che non si tratta di divergenza superabile con la prevalenza del dispositivo sulla motivazione, in quanto questa spiega di aver ridotto la pena, invece, aumentata nel dispositivo né può ricorrersi alla correzione del dispositivo, dovendo invece, annullarsi con rinvio la sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
1.1. Il primo motivo è fondato, in quanto il reato di cui all’art. 636 cod. pen. è istantaneo e non permanente.
L’introduzione dei propri animali al pascolo nel fondo altrui, più volte ed in giorni diversi, costituisce reato continuato e non permanente, trattandosi di fattispecie istantanea che si consuma nel momento e nel luogo in cui si è verificata l’introduzione (Sez. 2, n. 38703 del 24/06/2015, Varago, Rv. 264807). Ne deriva che poiché il capo e3) contempla due episodi distinti, verificatisi in date diverse sebbene nei confronti della stessa persona offesa, da ritenere in continuazione, peraltro, espressamente contestata, l’episodio verificatosi il 15
dicembre 2013 risultava prescritto prima della sentenza di appello; e ciò in applicazione del regime prescrizionale più favorevole, antecedente alla riforma dell’art. 158 cod. pen. (modificato ex art. 1, comma 1, lett. d), L. 9 gennaio 2019, n. 3), attesa la natura sostanziale della prescrizione.
All’evidenza si è trattato di errore, atteso che la Corte di appello ha dichiarato prescritti i reati sub e1) e e2), commessi nel 2012 e 2013, correttamente calcolando il termine di prescrizione in 10 anni, 4 mesi e 13 giorni, ma erroneamente considerando la contestazione relativa solo all’episodio del gennaio 2014: ha, quindi, ritenuto i fatti in progressione in danno della stessa persona offesa come episodio unico.
Pertanto( non sussistendo cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il resto estinto per prescrizione.
Fondato è anche il secondo motivo, non solo per il denunciato contrasto tra dispositivo e motivazione, che si sarebbe potuto risolvere, laddove si fosse trattato di errore, dando prevalenza alla motivazione che contenga, come nella specie, elementi certi e logici per far ritenere errato il dispositivo, ma per violazione dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., in quanto, a seguito di impugnazione del solo imputato, la Corte di appello ha determinato la pena in misura più grave di quella inflitta in primo grado pari a 1 anno di reclusione e 400 euro di multa, nonostante la intervenuta prescrizione di numerosi reati.
E’, tuttavia, possibile ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., annullare senza rinvio la sentenza impugnata, potendo questa Corte provvedere a rideterminare la pena in base agli elementi ed ai fattori di calcolo utilizzati dai giudici di merito ed indicati in sentenza (pag.5), occorrendo solo scorporare la quota di aumento applicata per l’episodio prescritto.
Considerato che, confermato il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva, la pena base per il reato più grave di cui al capo A) è stata determinata come in primo grado in un anno di reclusione e cento euro di multa, aumentata per i cinque episodi sub C) e per l’episodio sub e) non prescritti di tre mesi e sei giorni di reclusione e 230 euro di multa – applicando, quindi, l’aumento di giorni diciotto di reclusione e 40 euro di multa per ciascuno dei cinque episodi sub C) e di sei giorni di reclusione e 30 euro di multa per l’episodio sub e)-, va eliminato l’aumento di tre giorni di reclusione e 15 euro di multa per l’episodio del 15 dicembre 2013, così da pervenire alla pena di un anno, tre mesi e tre giorni di reclusione e 315 euro di multa, che, con la riduzione per il rito, corrisponde alla pena di dieci mesi e due giorni di reclusione e 210 euro di multa.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al fatto sub e3) commesso il 15 dicembre 2013 perché estinto per prescrizione, nonché quanto alla rideterminazione della pena in misura superiore a quella inflitta con la sentenza di primo grado. Rigetta il ricorso nel resto.
Ridetermina la pena in mesi dieci, giorni due ed euro 210 di m Ita.
Così deciso, 20 febbraio 2025
Il consigliere COGNOME tensore COGNOME