Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 39103 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 39103 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME, nato a Cagliari il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato ad Assemini (CA) DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2023 della Corte di appello di L’Aquila;
visti gli atti, I provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza nei confronti di COGNOME NOME, per prescrizione del reato, e per l’inammissibilità del ricorso di COGNOME NOME, con la conferma delle statuizioni civili;
lette le richieste del difensore della parte civile COGNOME NOME, AVV_NOTAIO, che ha concluso per la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese ed onorari;
lette le richieste del difensore dei ricorrenti, che ha concluso per l’accoglimento dell’impugnazione.
RITENUTO IN FATTO
Con unico atto del loro comune difensore, NOME e NOME COGNOME impugnano la sentenza della Corte di appello di L’Aquila del 5 dicembre 2023, che ne ha confermato la condanna per il delitto di falsa testimonianza, che essi avrebbero commesso nel corso del giudizio civile avviato da NOME COGNOME nei confronti di NOME COGNOME per la reintegrazione del possesso di un immobile, per aver dichiarato di essere nel possesso delle relative chiavi in occasione di due loro accessi allo stesso, avvenuti a maggio e giugno del 2015.
Sono sette i motivi d’impugnazione.
2.1. Violazione di legge processuale, per difetto di correlazione tra accusa e sentenza, per avere la sentenza impugnata individuato una diversa data di commissione del reato da parte degli imputati, rispetto a quella indicata nel capo d’imputazione. La modifica è avvenuta all’udienza di discussione, senza concessione di un termine per controdedurre, e dunque con violazione del diritto di difesa.
2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione nella parte in cui non è stata rilevata l’intervenuta prescrizione del reato per NOME COGNOME. Ammesso che lo stesso sia stato commesso – come ha ritenuto la Corte d’appello – il 2 febbraio 2016, e che al termine massimo prorogato, pari a sette anni e sei mesi da quella data, debbano aggiungersi i relativi periodi di sospensione (42 giorni per astensione degli avvocati e 64 giorni per la disciplina emergenziale di cui al d.l. n. 137 del 2020), detto termine sarebbe interamente decorso il 16 novembre 2023, e quindi in data anteriore alla deliberazione della sentenza d’appello.
2.3. Nei motivi dal terzo al quinto, il ricorso denuncia violazione di legge e vizi di motivazione su diversi aspetti del percorso argomentativo della sentenza, deducendo, in sintesi, che:
la decisione non ha risposto al motivo d’appello sulla carenza dell’elemento soggettivo del reato, fondandosi esclusivamente sulla diversità delle testimonianze degli imputati rispetto alla ritenuta realtà degli accadimenti, senza però accertare se essi fossero consapevoli di quest’ultima e se, quindi, ne avessero scientemente offerto una rappresentazione non veritiera;
non vi è congruenza, tra le due sentenze di merito, sull’oggetto della ipotizzata dichiarazione falsa: per il Tribunale, l’affermazione mendace sarebbe consistita in quella per cui COGNOME fosse in possesso delle chiavi dell’immobile; per la Corte d’appello, invece, la circostanza falsa, poiché smentita dalle ulteriori risultanze dibattimentali, sarebbe quella per cui gli stessi imputati avessero la disponibilità di quelle chiavi;
c) la sentenza d’appello si rivela contraddittoria, avendo riconosciuto conformi al vero le altre due dichiarazioni testimoniali degli imputati loro contestate come false, quelle, cioè, relative allo stato di abbandono dell’immobile ed alla sparizione da questo di alcuni oggetti di pregio, denunciata dal COGNOME;
d) la teste COGNOME ha riferito che gli imputati, in occasione del loro primo accesso all’immobile a maggio del 2015, avevano con loro delle chiavi, che tuttavia non aprivano, tant’è che essi, in quella circostanza, avevano scavalcato la recinzione; la sentenza impugnata, in modo del tutto congetturale, ha quindi dedotto che le chiavi in possesso degli imputati non corrispondessero a quelle originali, scartando pregiudizialmente ed immotivatamente la ricostruzione prospettata in via alternativa dalla difesa, quella, cioè, della sostituzione delle serrature operata medio tempore dal COGNOME: in questo modo, però, la Corte d’appello ha violato le regole legali di valutazione della prova indiziaria ed il canone dell’accertamento della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, che permette di escludere la rilevanza soltanto delle ipotesi alternative estranee all’ordine naturale delle cose ed alla normale razionalità umana;
e) con l’atto d’appello era stata denunciata la violazione, da parte del Tribunale, del diritto dell’imputato alla prova a discarico, per essere stata rítenuta inammissibile la domanda al teste COGNOME sul ripetuto cambio di serrature, da lui operato – secondo la sua risposta – «almeno una decina di volte»; la sentenza impugnata ha però eluso la doglianza, limitandosi ad osservare che la risposte del COGNOME sarebbe stata generica e resa su una domanda ritenuta inammissibile, tuttavia omettendo di considerare che l’inutilizzabilità di un dato probatorio può impedire soltanto l’introduzione della prova a carico dell’imputato, non di quella a lui favorevole;
f) meramente apparente è la motivazione in tema di elemento soggettivo del reato; sul punto, non si può dire di essere in presenza di una “doppia conforme”, poiché il Tribunale ha ritenuto che gli imputati abbiano agito su istigazione del COGNOME, mentre la Corte d’appello ha assolto quest’ultimo per non aver commesso il fatto, ipotizzando, senza però indicare alcun aggancio probatorio specifico ed in termini meramente probabilistici, che i COGNOME abbiano agito per effetto di una loro autonoma determinazione: ciò che, tuttavia, si rivelerebbe una pura congettura, considerando che essi non avevano alcun interesse personale all’esito di quel giudizio possessorio;
2.4. Con il sesto motivo si lamenta il difetto di motivazione sui motivi d’appello riguardanti l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, la commisurazione della pena ed il diniego delle attenuanti generiche.
2.5. L’ultima doglianza attiene alla violazione di legge ed al vizio di motivazione in punto di riconoscimento e di quantificazione del diritto al risarcimento del danno in favore della parte civile.
Quest’ultima, infatti, non sarebbe persona offesa dal reato, avendo la sentenza erroneamente qualificato come plurioffensivo il delitto di falsa testimonianza; né sarebbe danneggiata dal medesimo, essendosi il giudizio possessorio risolto con l’accoglimento della sua domanda e la reintegrazione nel possesso dell’immobile, e non identificandosi il danno risarcibile con la mera lesione dell’interesse protetto dall’ordinamento, bensì con le conseguenze pregiudizievoli eventualmente derivanti da essa.
Ha depositato requisitoria scritta la Procura generale, concludendo per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per NOME COGNOME, in ragione dell’intervenuta estinzione del reato in data anteriore alla stessa, e per l’inammissibilità del ricorso di NOME COGNOME, con la conferma delle statuizioni civili.
Ha depositato conclusioni scritte la difesa di parte civile, chiedendo la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese ed onorari.
Ha depositato memorie di replica la difesa dei ricorrenti, sostanzialmente ribadendo i motivi di ricorso e le relative argomentazioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso, in tema di correlazione tra imputazione e decisione, è manifestamente infondato.
La variazione in udienza del capo di imputazione, consistente nella diversa indicazione della data del commesso reato, non costituisce modifica dell’imputazione, rilevante ex art. 516, cod. proc. pen., allorché non comporti alcun significativo cambiamento della contestazione, la quale resti immutata nei suoi tratti essenziali, così da non incidere sulla possibilità di individuazione del fatto da parte dell’imputato e sul conseguente esercizio del suo diritto di difesa (per tutte: Sez. 5, n. 48879 del 17/09/2018, NOME., Rv. 274159).
Nel caso in esame, la difesa ricorrente non indica alcuno specifico pregiudizio derivato agli imputati dall’indicazione di una diversa data del fatto.
È fondato, invece, il secondo motivo di ricorso.
Si legge in sentenza che gli imputati hanno reso le rispettive testimonianze asseritamente false il 2 febbraio ed il 10 marzo del 2016, anche se non si indica con precisione chi dei due l’abbia resa all’una e all’altra udienza.
In ogni caso, sia per l’uno che per l’altro, il reato eventualmente commesso è ormai estinto per prescrizione.
Da quelle date, infatti, è interamente decorso il termine massimo di prescrizione, quantunque prorogato, che è di sette anni e sei mesi, cui vanno aggiunti 106 giorni, durante i quali è rimasto sospeso (vds. pag. 7, sent.): ne deriva che esso è spirato, rispettivamente, il 16 novembre ed il 16 dicembre 2023.
Per la prima di tali condotte, dunque, il termine di prescrizione è maturato prim’ancora della pronuncia della sentenza impugnata, la quale dev’essere perciò annullata senza rinvio, quanto meno agli effetti penali (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819).
Ad identica conclusione deve tuttavia pervenirsi anche con riferimento alla condotta successiva, dal momento che i motivi di ricorso dal terzo al quinto, con i quali si contesta il giudizio di colpevolezza, non risultano manifestamente infondati né altrimenti inammissibili.
La motivazione della sentenza impugnata, invero, si presenta assertiva, approssimativa ed eccentrica, soffermandosi essenzialmente su profili interessanti semmai il giudizio civile possessorio, senza nemmeno indicare in dettaglio, invece, quali sarebbero state le dichiarazioni consapevolmente mendaci: basti rilevare, in proposito, che – stando all’imputazione queste sarebbero consistite nell’affermazione «di aver riscontrato il totale abbandono dell’immobile» oggetto della controversia civile, mentre la sentenza si sofferma soltanto sulla disponibilità o meno delle chiavi dello stesso da parte degli imputati, senza spiegare la necessaria correlazione logica tra le due circostanze.
A questo si aggiunga che, una volta escluso il concorso nel reato del COGNOME, parte in causa nel giudizio civile ed ipotizzato determinatore od istigatore delle ritenute testimonianze mendaci, viene meno la giustificazione logica della condotta degli imputati, non avendo costoro un interesse personale all’esito del giudizio possessorio, tale da giustificarne una loro autonoma risoluzione criminosa: del resto, anche la sentenza non riesce ad individuare una tale ragione, esprimendosi in termini vaghi e semplicemente ipotetici (pag. 13).
Teoricamente si renderebbe necessario, dunque, un supplemento di motivazione, però precluso dal fatto che il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244275).
La presenza della parte civile, tuttavia, impone al giudice del merito di valutare il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili (Sez. U, n. 35490 del 2009, Rv. 244273, appena citata): per tale capo, dunque, la sentenza impugnata dev’essere annullata con rinvio.
Per effetto delle precedenti statuizioni, risultano superati ed assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso, in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto nonché sull’an e sul quantum del diritto della parte civile al risarcimento del danno.
Su quest’ultimo profilo dovrà infatti pronunciarsi il giudice del rinvio, che, in ragione della sua decisione, regolerà tra le parti anche le spese per il presente grado di giudizio, secondo la regola generale dell’art. 592, comma 4, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione.
Annulla altresì la sentenza impugnata agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2024.