Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 24089 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24089 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ADRIA il DATA_NASCITA CONTATO NOME
avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
COGNOME
che ha concluso chiedendo on r . , t i OuvkA-cd.L’ , .. A.A -i 1/ “V ( “1 O GLYPH ()di’ GLYPH rtk·-,5,1t. V1G, :ê
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RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME, imputata del reato di cui agli artt. 40, comma 2 e 589 cod. pen. (accertato in Fratta PolesineINDIRIZZO, il 10/06/2014), ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha confermato la sentenza, emessa il 03/03/2021, dal Tribunale di Rovigo che l’aveva dichiarata colpevole del reato ascritto.
Con l’unico motivo di ricorso, la difesa lamenta la violazione degli artt. 15 cod. pen. e 120, 529 e 531 cod. proc. pen., per non avere la Corte di appell rilevato e dichiarato la maturata prescrizione del reato, intervenuta in d 08/02/2022, nel corso del giudizio di appello, tenuto altresì conto del sospensione, in primo grado, del decorso della prescrizione pari a 60 giorni, i ragione del legittimo impedimento della coimputata, NOME. Al riguardo, la sentenza impugnata non ha offerto alcun riscontro alle reiterat conclusioni sul punto della difesa e delle conformi conclusioni del Sostitut Procuratore Generale.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essersi il reato estinto per prescrizion
In data 13/02/2024, è pervenuta memoria dell’AVV_NOTAIO, difensore dell’imputata, che insiste per l’accoglimento del motivo di ricorso.
In data 05/02/2024, sono pervenute le conclusioni e la nota spese dell’AVV_NOTAIO, difensore delle parti civili, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Occorre premettere che il ricorso deve ritenersi ammissibile avendo le Sezioni Unite di questa Corte stabilito che non può ritenersi inammissibile il ricorso p cassazione con cui sia dedotta, sia pure come unica doglianza, l’estinzione de reato per prescrizione maturata prima della sentenza d’appello, anche quando non eccepita dalla parte interessata nel grado di merito né rilevata da quel giudice. In questa ipotesi, il ricorso non può ritenersi inammissibile e la causa di n
punibilità erroneamente non dichiarata dal giudice di merito deve essere rilevata
e dichiarata, in accoglimento del proposto motivo, in sede di legittimità (Sez. U n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266818).
Nel caso di specie, tenuto conto anche del periodo di sospensione intervenuto nel corso del giudizio di primo grado, il termine massimo di prescrizione, così come evidenziato nel ricorso, risulta maturato in epoca antecedente alla sentenza d appello.
3. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione, ferme restando le statuizioni civ Nulla è dovuto per le spese alle parti civili, in ragione della mancanza di interes delle stesse alla prescrizione del reato, atteso che non sono state impugnate statuizioni civili sulle quali si è pertanto formato il giudicato Sez. 2, n. 2963 del 09/12/2020, dep. 2021, COGNOME NOME, Rv. 280519: “In tema di impugnazioni, qualora dall’eventuale accoglimento del ricorso proposto dall’imputato non possa derivare alcun pregiudizio alla parte civile, quest’ultima non avendo interesse a formulare proprie conclusioni nel giudizio, non ha titolo alla rifusione delle spese processuali in caso di rigetto o declaratori inammissibilità del gravame” (fattispecie relativa a ricorso proposto dall’imputato esclusivamente per ottenere il riconoscimento della continuazione, senza alcuna contestazione sulla responsabilità; così anche, Sez. 4, n. 22697 del 09/07/2020, L., Rv. 279514 (fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio, nella par relativa alla liquidazione delle spese in favore della parte civile, la sentenza eme all’esito di giudizio di rinvio concernente esclusivamente questioni inerent all’entità della pena)].
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione, ferme le statuizioni civili. Nulla per le spese parti civili.
Così deciso il 21 febbraio 2024
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Il Consigliere estensore
Il Prdsi&ènte