Prescrizione Reato: Quando il Tempo Annulla la Condanna
La prescrizione del reato è un istituto fondamentale del nostro ordinamento penale che sancisce come il trascorrere del tempo possa estinguere la pretesa punitiva dello Stato. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sent. n. 21502/2024) offre un esempio emblematico di come questo principio possa intervenire anche nelle fasi finali di un processo, portando all’annullamento di una condanna. Il caso in esame dimostra l’importanza strategica di ogni fase processuale e come un vizio procedurale possa, indirettamente, favorire l’imputato.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo da parte del Gup del Tribunale di Sassari per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.p.r. 309/1990 (cosiddetto “spaccio di lieve entità”). La pena inflitta, ridotta per la scelta del rito abbreviato, era di quattro anni e quattro mesi di reclusione e 600 euro di multa.
Successivamente, la Corte d’Appello di Cagliari riformava parzialmente la sentenza, concedendo all’imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena. Nonostante questa parziale vittoria, la difesa decideva di presentare ricorso per cassazione.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Il ricorso dell’imputato si basava su due motivi principali:
1. Errata applicazione della legge: La difesa sosteneva che i giudici di merito avessero erroneamente escluso la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
2. Vizio di motivazione: Il punto cruciale del ricorso riguardava la totale assenza di motivazione da parte della Corte d’Appello in merito alla richiesta di concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. Questa richiesta, formalmente presentata nel giudizio di secondo grado, era stata completamente ignorata.
La prescrizione del reato e la decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso non inammissibile proprio in virtù del secondo motivo. La totale omissione di una risposta a una specifica richiesta della difesa costituisce un grave vizio di motivazione che, di norma, comporterebbe l’annullamento della sentenza con rinvio ad un’altra sezione della Corte d’Appello per una nuova valutazione.
Tuttavia, prima di procedere in tal senso, la Suprema Corte ha l’obbligo, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., di verificare la sussistenza di cause di estinzione del reato. In questo specifico caso, i giudici hanno rilevato che era ormai decorso il termine massimo di prescrizione, pari a sette anni e sei mesi.
Di conseguenza, la Corte ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio, dichiarando l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione del reato.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione della Cassazione è lineare e si fonda su un principio cardine del diritto processuale penale. L’accoglimento anche di un solo motivo di ricorso (in questo caso, l’omessa motivazione sulla non menzione) impedisce che la sentenza diventi definitiva. Questo “mantenere in vita” il processo ha permesso che il tempo necessario per la prescrizione maturasse completamente.
In pratica, l’errore commesso dalla Corte d’Appello, ignorando una richiesta della difesa, ha aperto la porta al ricorso in Cassazione. Il tempo impiegato per arrivare alla discussione finale ha fatto scattare la tagliola della prescrizione, rendendo superfluo un nuovo giudizio di merito e portando all’estinzione del reato.
Le Conclusioni
Questa sentenza evidenzia due aspetti cruciali. In primo luogo, sottolinea come la prescrizione del reato sia un meccanismo che garantisce la ragionevole durata del processo, impedendo che un cittadino resti indefinitamente sotto la spada di Damocle di un’accusa penale. In secondo luogo, dimostra l’importanza per i giudici di merito di motivare esaurientemente su ogni punto e richiesta sollevata dalle parti. Un vizio di motivazione, anche su un aspetto apparentemente secondario come la non menzione nel casellario, può avere conseguenze decisive sull’esito finale del procedimento, fino a determinare, come in questo caso, la completa estinzione del reato.
Perché la Cassazione ha annullato la sentenza di condanna?
La Corte ha annullato la sentenza perché, prima di poter decidere nel merito dei motivi del ricorso, ha rilevato che era trascorso il termine massimo di tempo previsto dalla legge per quel reato, determinandone così l’estinzione per prescrizione.
Cosa succede se un giudice d’appello non risponde a una richiesta della difesa?
Si verifica un ‘vizio di motivazione’, un errore procedurale che rende la sentenza invalida su quel punto e impugnabile in Cassazione. In questo caso, tale vizio ha permesso al processo di proseguire fino al sopraggiungere della prescrizione.
La prescrizione del reato cancella sempre una condanna?
Sì, se la prescrizione matura prima che la sentenza di condanna diventi irrevocabile e definitiva, il reato si estingue. Di conseguenza, la condanna viene annullata e non produce più alcun effetto giuridico, come se il processo non fosse mai terminato con una colpevolezza.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21502 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 21502 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SASSARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
COGNOME NOME propone, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione, articolato in due motivi, avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Cagliari con sentenza dell’i giugno 2023, in parziale riforma della sentenza con cui il Gup del Tribunale di Sassari all’esito di rito abbreviato lo aveva ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 (così riqualificata l’originaria imputazione) e lo aveva condanNOME, operata la riduzione per il rito, alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed Euro 600,00 di multa, ha concesso all’imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla esclusione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto.
Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
Il ricorso non è inammissibile avuto riguardo alla totale assenza di motivazione in ordine alla richiesta del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, richiesta che era stata formulata nel giudizio di appello e che non è stata presa in alcun modo valutata.
Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che è decorso il termine massimo di anni sette e mesi sei di prescrizione del reato.
Discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 17.4.2024