Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 20839 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 20839 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2024
Oggi,
28 MAG. 2024
SENTENZA
Sul ricorso presentato da NOME COGNOME, nato a Marigliano il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 18/01/2017
NOME
ll
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 18/01/2017, il Tribunale di Torre Annunziata condannava NOME COGNOME, imputato in relazione a numerose violazioni del d.lgs. 81/2008, alla pena pecuniaria complessiva di euro 10.000,00 di ammenda in relazione ai capi di imputazione da a) ed e), e lo assolveva da capo f).
Avverso il provvedimento l’imputato interponeva appello, convertito in ricorso, deducendo violazione di legge mancanza di motivazione.
Ritiene il ricorrente che il giudice abbia valutato erroneamente le circostanze di evidenziate dalla difesa, trascurando del tutto la tematica della delega di funzioni e dell’esti del reato a seguito del pagamento dell’ammenda da parte dell’amministrazione comunale (capi a, b, c e d).
Evidenzia il ricorrente come da un lato l’imputato si fosse trovato sprovvisto dei me economici per far fronte alla disastrosa situazione trovata al momento della presa di possesso e dall’altro che il pagamento tardivo della somma dovuta per estinguere le contravvenzioni non è in alcun modo addebitabile al ricorrente stesso ma alla lentezza della burocrazia.
Quanto al Capo e) lamenta l’omessa valutazione dei documenti prodotti dalla difesa, che aveva allegato anche il DVR redatto e depositato dal ricorrente, che aveva sostituito quello cui ha fondato la sua decisione, erronea, il giudice.
Il giudice, inoltre, non ha tenuto in alcun conto la deposizione del teste COGNOME, all’ RSPP, che ha provveduto all’aggiornamento del DVR proprio su richiesta dell’COGNOME.
Da ultimo lamenta che i reati fossero già estinti al momento della pronuncia della sentenz (condotta esaurita il 18/01/2011, carica ricoperta fino al 29/07/2011).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, con efficacia assorbente sugli altri profili, limitatamente a profilo.
Ed infatti, alla data della pronuncia della sentenza di primo e unico grado, i contravvenzionali per cui si procedeva, contestati fino al 18 gennaio 2011, erano già estinti intervenuta prescrizione.
Le Sezioni Unite della Corte (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819 – 01) hanno in proposito stabilito che “è ammissibile il ricorso per cassazione co quale si deduce, anche con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizion maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. b) c proc. pen.’.
Si impone quindi l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso il 09/05/2024.