Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 13263 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 13263 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato il 16/02/1982 a Lamezia Terme
avverso la sentenza in data 28/02/2024 della Corte di appello di Catanzarc visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo Vinammissibilita del ricorso; udito il difensore, Avv. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 28 febbraio 2024 la Corte di appello Catanzaro, in pEnziale riforma di quella pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Cosenza in data 28 n arzo 2019 nei confronti di NOME COGNOME ha riqualificato il fatto contestato al capo a) ai
sensi dell’art. 355 cod. pen., ha dichiarato estinto per prescrizione il reat:) di cu al capo b) e ha rideterminato la pena.
Ha proposto ricorso COGNOME tramite il suo difensore.
2.1. Con il primo motivo deduce l’esclusione della punibilità ai sensi O( ll’art. 131-bis cod. pen.
Segnala che era stato originariamente contestato il reato di cui all’ari:. 355 cod. pen., che al secondo comma prevede una pena superiore ad anni cinque.
Solo a seguito della riqualificazione e della sopravvenuta modifica (1(:11’art. 131-bis cod. pen. avrebbe potuto applicarsi la causa di non punibilità conte n: plata da tale norma, relativamente alla quale ricorrevano tutti i presupposti.
2.2. Con il secondo motivo denuncia mancanza e vizio di motivazione ir rdine al trattamento sanzionatorio.
Del tutto arbitrariamente, mentre in primo grado era stata irrogata la pena detentiva di anni uno, nel giudizio di appello, nonostante la riqualificaziore del capo a) in un reato punito assai meno gravemente e il proscioglimento d:11 capo b) era stata irrogata una pena di mesi dieci e giorni venti, in assenza di onea motivazione, tale da giustificare la determinazione della pena base alla 11.H:e dei canoni di cui all’art. 133 cod. pen.
2.3. Con il terzo motivo denunci mancanza di motivazione in ordine al :l – iiego del beneficio della non menzione.
Nell’atto di appello erano stati chiesti entrambi i benefici di legge, ME n :re la Corte, senza motivazione, che tenesse conto della ratio del beneficio e de criteri di cui all’art. 133 cod. pen., aveva negato la concessione della non menzioN , che peraltro avrebbe potuto essere riconosciuto direttamente dalla Curie di cassazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Anche in relazione al reato di cui all’art. 356 cod. pen., che aveva fiDrmato oggetto dell’originaria contestazione, avrebbe potuto in astratto applicarsi la tausa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., essendo prevista la pena m Evsima di anni cinque di reclusione e non essendo configurabili aggravanti ad Ttetto speciale, incidenti sul computo dei limiti edittali.
Ciò implica l’irrilevanza dell’intervenuta riqualificazione e l’inammissibilità della richiesta formulata solo con il motivo di ricorso, peraltro incentrata SI. una deduzione generica ed assertiva.
Il secondo motivo, con il quale viene segnalato un profilo di inccn gruità della pena irrogata, solo di poco inferiore a quella determinata in primo gra( o alla luce dell’originaria contestazione di un reato assai più grave e comunque cali:olata muovendo da una base di anni due, più elevata della linea mediana tra il minimo e il massimo, in assenza di una specifica motivazione, non può dirsi infonc ato e men che mai inammissibile.
E’ inoltre fondato il terzo motivo, con il quale si contesta la mancata concessione del beneficio della non menzione, in relazione ad una valuta;:ione di mera opportunità rispetto alla tipologia di reato, giudizio disancorato dal dato normativo che impone di tener conto anche ai fini della non menzione dei canoni di cui all’art. 133 cod. in una prospettiva di risocializzazione, essendo prE c uso il riferimento alla natura del reato (Sez. 5, n. 46826 del 26/09/2024, Siringt. I, Rv. 287324).
Peraltro, non è necessario disporre un rinvio per nuovo giudizio sui punti indicati, in quanto deve ritenersi ormai decorso il termine massimo di prescri,:ione, pari ad anni sette e mesi sei.
La contestazione era riferita al periodo fino al settembre 2017 e, in zLs3enza di ulteriori specificazioni, tale formulazione deve essere interpretata in fui zione del favor rei, con la conseguenza che deve intendersi contestato il periodo tino al 1 settembre 2024 (sul punto si rinvia a Sez. 6, n. 16202 del 11/03/2021, Voza, Rv. 280900).
Da ciò discende che il termine massimo di prescrizione è decorso dal I inarzo 2025.
La sentenza impugnata deve essere dunque annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione, ferme le statuizioni civili, in assenza della deduzione di profili rilevanti in relazione all’accertamento del fatto.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è esti -11:D per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili.
Così deciso il 12/03/2025