Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 31775 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 31775 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/06/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
Codraro NOME, nato a Milazzo il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA;
NOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA:
COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del All0 ,102.3 Wingsarazn visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto disporsi annullamento
senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato ascritto agli imputati estinto per intervenuta prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Palermo con sentenza del 26 ottobre 2023 (motivazione depositata il successivo 30 novembre) ha confermato la condanna alle pene di giustizia pronunciata in primo grado nei confronti degli imputati per il reato di cui agli artt. 110 e 337 cod. pen. (fatti commessi in Palermo il 26 settembre 2015).
Avverso la sentenza di appello gli imputati hanno, a mezzo del proprio difensore, proposto ricorsi nel quale deducono quattro motivi.
2.1. Il primo motivo eccepisce l’intervenuta prescrizione del reato, prima della sentenza di appello; risalendo i fatti al settembre del 2015 e non essendo intervenute cause di sospensione della prescrizione ex art. 159 cod. pen., il reato è estinto il 23 marzo del 2023.
2.2. Il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in merito alla partecipazione concorsuale dei ricorrenti agli atti di resistenza posti in essere nel corso di una manifestazione, evidenziando che le ricostruzioni dei fatti in primo e secondo grado sono tra loro alternative (il Tribunale ha fatto riferimento a un “concorso morale” mentre la Corte territoriale ha parlato di una “generalizzata violenza da parte di tutti gli imputati” senza però individuare le condotte concretamente poste in essere dagli stessi); sotto altro profilo (terzo e quarto motivo), si eccepisce una contraddittorietà tra imputazione e fatto ritenuto in sentenza (in merito alle finalità dell’azione dei pubblici ufficiali) nonché che la condotta della forza pubblica non ha rispettato le prescrizioni del TULPS in merito alle formalità da osservare per intimare lo scioglimento della riunione e degli assembramenti non autorizzati.
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono parzialmente fondati.
Infondati, in modo manifesto, sono i motivi relativi alla configurabilità del reato e alla penale responsabilità dei ricorrenti. Le sentenze di merito danno conto in modo non illogico dell’avvenuta individuazione degli imputati tra coloro che hanno dato vita agli episodi di violenza nei confronti dei pubblici ufficiali. In particolare, durante una manifestazione regolarmente autorizzata, un gruppo di persone – tra le quali gli odierni ricorrenti, identificati sulla base delle riprese video e delle dichiarazioni rese in giudizio dal personale della RAGIONE_SOCIALE appartenenti a centri sociali decidevano di proseguire la marcia indirizzandosi verso il cordone di sicurezza, entrando in contatto con gli agenti, che cercavano di impedire che i facinorosi confluissero – evidentemente con intenti non pacifici – in un altro corteo organizzato dal RAGIONE_SOCIALE, e dando vita alle condotte violente.
2.1. Sotto altro profilo, irrilevante risulta l’eventuale mancato rispetto delle prescrizioni del TULPS relative alle modalità da adottare prima di disporre lo scioglimento degli assembramenti non autorizzati, Invero, ai fini della configurabilità della scriminante di cui all’art. 393-bis cod. pen., l’atto del pubblico ufficiale può ritenersi arbitrario allorché sia del tutto ingiustificato o persecutorio, ovvero abusivo e sproporzionato in relazione alla situazione nella quale il funzionario è chiamato a porlo in essere, ovvero quando, pur essendo sostanzialmente legittimo, sia incongruente rispetto alle modalità impiegate e alle finalità da perseguire, a causa della violazione dei doveri minimi di correttezza che devono caratterizzare l’agire dei pubblici ufficiali (così, ex plurimis, Sez. 5, n. 45245 del 25/10/2021, COGNOME); condizioni, queste, nel caso di specie chiaramente non rinvenibili.
Fondato, invece, è il motivo relativo all’intervenuta prescrizione. I fatti contestati risalgono al 16 settembre 2015; dalla sentenza di primo grado risulta che il decreto di citazione a giudizio degli imputati è stato emesso il 12 giugno 2017 e che nel dibattimento di primo grado vi sono stati “alcuni rinvii preliminari, volti alla regolare costituzione delle parti, nonché alla verifica delle condizioni di ammissibilità dell’istanza di sospensione con messa alla prova da parte di alcuni degli originari coimputati” e che “all’udienza del 19 novembre 2020 veniva disposta la separazione della posizione dei prevenuti meglio
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indicati in epigrafe, in data 23 giugno 2021 veniva aperto il dibattimento”, dibattimento che si svolgeva regolarmente, senza cause di sospensione della prescrizione (ma con “rinvii ascrivibili al carico del ruolo” dall’udienza dell’Il maggio 2022 a quella di decisione del 16 dicembre 2022). Tutti tali rinvii non incidono sul corso della prescrizione.
Dall’esame degli atti del fascicolo risultano invece rinvii dell’udienza per complessivi quattro mesi e quindici giorni, su richiesta della difesa degli imputati, che ai sensi dell’art. 159 cod. pen. hanno comportato la sospensione della prescrizione. Peraltro, ciononostante, il reato ascritto agli imputati si è estinto per prescrizione in data antecedente alla pronuncia della sentenza di appello, emessa il 26 ottobre 2023.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 18 giugno 2024
Il AVV_NOTAIO estensore
Il
rsikjente