Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42107 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 42107 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avverso la sentenza della Corte d’appello in epigrafe indicata, ha proposto ricorso per cassazione Gonzalez Gamboa Nesly RAGIONE_SOCIALE!, a carico della quale era elevata contestazione riuuardante il delitto di CLii agii artt. 110, 56, 624′ 625, commi 2 e 3 cod, pen., fatto commesso il 30.1.2016.
A motivi di ricorso la difesa lamenta:
Violazione degli artt. 157 e 129 cod. pen. con particolare riguardo alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione prima della pronuncia di appello, erroneamente non rilevata in quella sede,
II) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all’affermazione di responsabilità dell’imputato.
E’ stata depositata memoria difensiva nella quale !a difesa insiste nel richiedere l’accoglimento del ricorso.
E’ fondato il primo motivo di ricorso, essendo il reato ascritto alla ricorrente estinto per intervenuta prescrizione come prospettato dalla difesa.
All’uopo Si osserva: la imputata era chiamata a rispondere dei reato di cui adii artt, 56, 624, 625 commi 2 e 5 cod. pen., fatto commesso i 30.1.2016. Concorrendo due aggravanti, la pena edittale massima per il reato di furto consumato è pari a dieci anni (art. 625 u. co. cod. pen.); per il reato tentato il termine massimo di prescrizione è pari ad anni 8 e mesi 4 (occorrendo diminuire la pena di un terzo per l tentativo ed aggiungere Vti per le cause interruttive). La prescrizione dei reato andrebbe dunque fissata alla data 30/5/2024, epoca successiva alla sentenza di appello, emessa il 12/1/2024.
La diresa ha però correttamente evidenziato come giudice di primo grado non abbia riconosciuto ambedue le aggravanti, deducendo tale circostanza dalla pena in concreto irrogata, determinata in mesi 8 di reclusione ed euro 222,00 di multa così ridotta per l’ipotesi tentata.
Ti rilievo è fondato: stando alla pena come determinata in sentenza, il giudice di primo grado ha considerato l’ipotesi di cui all’art. 523, comma l, cod. pen., muovendo dalla pena base di anni 2 di reclusione e riducendola nella misura massima di 2/3 per il tentativo. Se avesse ritenuto la sussistenza di entrambe le aggravanti non avrebbe potuto irrogare una pena inferiore ad anni 1 di reclusione (anni 3 di reclusione ridotta di 2/3 per tentativo).
Avendo il giudice considerato una soia aggravante:, come si desume dal calcolo della pena, il reato, il quale si prescrive nei termine massimo di anni 7 e
mesi 6, risulta estinto alla data del 30.7.2023,, anteriormente alla sentenza di appello (in argomento si veda Sez. 2, n. 11008 del 17/12/2004, deo. 2005, Rv. 231772:”In tema di prescrizione, se la eventuale circostanza aggravante non è stata comunque valutata dal giudice nella quantificazione della pena inflitta, non si può , in difetto di specifica impugnazione sul punto, tener conto, ai fini del calcolo dei tempo necessario perché la causa estintiva maturi, dell’aumento di pena ad essa collegato. A tale regola non si sottrae la recidiva, che ha, nel sistema positivo vigente, natura di circostanza aggravante”).
Sussistono le condizioni per rilevare d’ufficio l’intervenuta causa estintiva del reato per cui Si procede, essendo spirato I termine massimo di prescrizione e non presentando l’impugnazione profili d’inammissibilità suscettibili d’incidere sulla valida instaurazione del rapporto di impugnazione.
Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutona rrierite, O sensi del ‘ai 129, somma 2, cod pi -oc, pen., non p tendosi constatare, all’evidenza, l’insussistenza del fatto reato e la estraneità ad esso dell’imputata.
Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere reato estinto per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annuiia senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso il 17 ottobre 2024