Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 26420 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 26420 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Roma ha confermato la condanna di COGNOME NOME per il reato continuato ed aggravato di falsificazione e messa in circolazione di valori bollati, mentre in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per il concorrente reato di partecipazione ad associazione a delinquere perché estinto per prescrizione, provvedendo conseguentemente alla rideterminazione della pena.
Avverso la sentenza ricorre l’imputato deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla mancata rilevazione della intervenuta prescrizione anche del reato di cui agli artt. 459 e 453 c.p. Rileva in proposito i ricorrente che la Corte avrebbe erroneamente calcolato il termine di prescrizione del reato ai sensi dell’art. 157 c.p. facendo riferimento al massimo edittale di pena previsto dall’art. 453 c.p. senza tenere conto che per il reato previsto dall’art. 459 c.p. ta ultima disposizione lo fissa in maniera autonoma nella misura inferiore di un terzo. Conseguentemente la prescrizione per il reato contestato matura nel termine di otto anni, interamente decorso dopo la pronunzia della sentenza di primo grado già il 5 febbraio 2023 e comunque al 31 dicembre dello stesso anno.
Il difensore dell’imputato ha depositato memoria
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
In tal senso deve osservarsi anzitutto che quello configurato dall’art. 459 c.p. è un titolo autonomo di reato, rinviando la disposizione citata agli artt. 453, 455 e 457 dello stesso codice agli esclusivi fini di richiamare gli elementi di tipicità della fattispecie già descritti in maniera autonoma, nonché le forbici edittali di pena sulle quali operare il calcolo di quella comminata.
Ne consegue che il termine ordinario di prescrizione del reato previsto dalla norma citata con riferimento alla fattispecie contestata nel caso di specie (ossia quella di cu all’art. 453 c.p.) è quello di otto anni, mentre quello prorogato è, ai sensi dell’art. 1 c.p., quello di dieci anni.
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Posto che l’ultimo dei fatti contestati risale al “dicembre 2013” e non risultando sospensioni del corso della prescrizione, è dunque pacifico che per tutti i reati di cui al capo C) dell’imputazione la prescrizione è comunque maturata, a tutto concedere e al più tardi, il 31 dicembre 2023 o, più correttamente, attesa la genericità dell’indicazione temporale contenuta nella suddetta imputazione, il 10 dicembre 2023. Peraltro essendo la sentenza impugnata stata pronunziata 1’8 novembre 2023 e risalendo il primo dei reati posti in continuazione al “giugno 2013” è allora evidente che la Corte territoriale ha anzitutto errato, nonostante fosse stata sollecitata sul punto dalla difesa nelle conclusioni presentate nel giudizio d’appello, nel non verificare per quali fra i plurimi ed autonomi reati contestati non fosse, alla data suindicata, già decorso il termine massimo di prescrizione, per come in precedenza calcolato.
Il ricorrente peraltro eccepisce che al 5 febbraio 2023 – e quindi ben prima del pronunziamento del giudice d’appello – si era già compiuto in relazione a tutti i reati in contestazione anche il c.d. termine intermedio di prescrizione, ossia quello intercorrente tra due atti interruttivi, identificati nel ricorso nella sentenza di pri grado e in quella impugnata.
Non è in dubbio che la prescrizione non maturi prima della decorrenza del termine massimo previsto dall’art. 161, comma secondo c.p. soltanto nel caso in cui tra un atto interruttivo ed il successivo non sia interamente decorso il termine ordinario previsto dall’art. 157 dello stesso codice (ex multis Sez. 5, n. 51475 del 04/10/2019, G., Rv. 277853). Ma è necessario ribadire che rientra nel novero degli atti che interrompono il corso della prescrizione, prima della sentenza che conclude il grado, anche il decreto di citazione per il giudizio di appello, in ragione della genericità del riferimento al decreto di citazione contenuto nell’art. 160, comma secondo, c.p. (ex multis Sez. 3, n. 26803 del 16/03/2023, Bene, Rv. 284734). È dunque alla data di emissione del decreto di cui all’art. 601 c.p.p. che deve guardarsi per stabilire se al momento della decisione della Corte territoriale fossero o meno già prescritti anche quei reati il cui termine massimo è maturato eventualmente dopo 1’8 novembre 2023.
Dagli atti risulta che il decreto in questione è stato emesso il 10 luglio 2023 e dunque a tale data per tutti i reati in contestazione già si era compiuto il termine intermedio di prescrizione, posto che la sentenza di primo grado, ultimo atto interruttivo precedente, è stata pronunziata il 5 febbraio 2015. Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per l’intervenuta prescrizione dei reati in contestazione non emergendo dallo stesso provvedimento, nei termini della necessaria evidenza, elementi che consentano il proscioglimento nel merito dell’imputato, nemmeno prospettati con il ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione.
Così deciso il 23/4/20