Prescrizione Reato e Aggravanti: La Cassazione sul Calcolo del Termine
Il corretto calcolo della prescrizione reato è un pilastro del diritto penale, garantendo la certezza del diritto e il diritto dell’imputato a essere giudicato in tempi ragionevoli. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 17156/2025) offre un importante chiarimento su come determinare il termine di prescrizione quando nel processo coesistono diverse circostanze aggravanti, in particolare un’aggravante ad effetto speciale e la recidiva. La decisione sottolinea una gerarchia tra le circostanze che incide direttamente sulla durata del processo.
Il Caso: Una Condanna Annullata per Prescrizione
Un imputato era stato condannato in primo grado e in appello per il reato di rissa aggravata, ai sensi degli artt. 110, 81 e 588, commi 1 e 2, del codice penale. La condanna prevedeva una pena di nove mesi di reclusione. L’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando un errore di motivazione da parte della Corte d’Appello, che non aveva dichiarato l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
La Decisione della Corte: Il Calcolo della Prescrizione Reato è Fondato
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato, annullando la sentenza impugnata. Il cuore della decisione risiede nell’analisi del rapporto tra l’aggravante ad effetto speciale, prevista dall’art. 588, comma 2, c.p. (che si applica quando nella rissa qualcuno rimane ucciso o riporta lesioni), e la recidiva, anch’essa contestata all’imputato. La Corte ha stabilito che la prima è un’aggravante più grave rispetto alla recidiva e, pertanto, prevale ai fini del calcolo della pena base sulla quale si determina la prescrizione.
Le Motivazioni: Aggravante Speciale vs. Recidiva
Il ragionamento dei giudici si basa sull’applicazione dell’art. 63, comma 4, del codice penale. Questa norma disciplina il concorso di circostanze eterogenee, stabilendo che se concorrono un’aggravante e un’attenuante, e il giudice ritiene prevalente l’aggravante, non si tiene conto delle attenuanti. In questo caso, il principio è stato applicato per stabilire una gerarchia tra le due aggravanti contestate.
La Corte ha specificato che l’aggravante dell’art. 588, comma 2, c.p. è ‘ad effetto speciale’ perché muta la pena base prevista dal primo comma. Essendo considerata più grave della recidiva, essa determina il quadro sanzionatorio di riferimento. Per il reato, commesso il 1° marzo 2014, la legge prevedeva una pena massima di 5 anni.
Su questa base, il termine di prescrizione è stato così calcolato:
1. Pena massima edittale: 5 anni.
2. Aumento per la recidiva: un terzo della pena massima.
3. Termine di prescrizione totale: 6 anni e 8 mesi.
La Corte d’Appello aveva evidentemente errato questo calcolo, non dichiarando l’estinzione del reato nonostante il termine fosse ampiamente decorso.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa sentenza ribadisce un principio fondamentale per il calcolo della prescrizione reato: in presenza di più circostanze aggravanti, è necessario individuare quella più grave, poiché sarà essa a definire la cornice edittale di riferimento. L’aggravante ad effetto speciale, che modifica la natura o l’entità della pena in modo significativo, ha una priorità logica e giuridica sulla recidiva ‘semplice’.
L’esito del caso dimostra come un’attenta analisi delle norme sul concorso di circostanze possa essere decisiva per l’esito di un processo penale, portando all’annullamento di una condanna e riaffermando il principio secondo cui nessuno può rimanere imputato a tempo indeterminato.
Come si calcola il termine di prescrizione quando concorrono un’aggravante ad effetto speciale e la recidiva?
Secondo la Corte, si deve considerare l’aggravante più grave. In questo caso, l’aggravante ad effetto speciale dell’art. 588, comma 2, c.p. è stata ritenuta più grave della recidiva e ha determinato la pena massima di riferimento per il calcolo della prescrizione.
Perché l’aggravante dell’art. 588, comma 2, c.p. è definita ‘ad effetto speciale’?
È definita ‘ad effetto speciale’ perché muta la pena prevista dal primo comma dello stesso articolo, comportando un aumento di pena superiore a un terzo, a differenza delle aggravanti comuni.
Qual era il termine di prescrizione per il reato contestato nel caso specifico?
Per il reato commesso il 1° marzo 2014, il termine di prescrizione è stato calcolato in sei anni e otto mesi. Questo termine è il risultato della pena massima di cinque anni, aumentata di un terzo per effetto della recidiva.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17156 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 17156 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a VITTORIA il 26/11/1973
avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE D’APPELLO DI CATANIA
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Ragusa per il reato di cui agli artt. 110, 81, 588 comma 1 e 2 cod. pen. (e condannato il ricorrente alla pena di mesi nove di reclusione;
Considerato che il primo motivo di ricorso – che lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di intervenuta prescrizione – è fondato. L’art. 588, comma secondo, ritenuto nel caso in esame, integra l’aggravante ad effetto speciale, che muta anche la pena prevista dal primo comma, cosicché è aggravante più grave rispetto alla recidiva pure contestata. Ciò determina l’applicazione dell’art.63, comma 4, cod. pen. rispetto alla recidiva contestata quale circostanza ad effetto speciale meno grave. Ne consegue che per il reato, commesso in data 1.03.2014, l’art. 588, comma 2 cod. pen. vigente al momento del fatto prevede la pena detentiva nel massimo di 5 anni. Per il calcolo del termine di prescrizione questa pena deve essere aumentata di un terzo per la recidiva ad anni sei e mesi otto. Questo termine
prescrizionale deve essere ulteriormente aumentato in forza dell’art. 161 cod. pen., che prevede l’aumento della metà, arrivando così al calcolo finale di anni dieci, con prescrizione in data
1.03.2024. Alla luce di queste considerazioni la Corte territoriale doveva dichiarare l’estinzione del reato, in assenza di sospensioni del termine di prescrizione, essendo la sentenza intervenuta
in data 16 giugno 2024;
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 9 aprile 2025
Il consi estensore
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Il Presidente