Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41845 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41845 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/11/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a ACERRA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso di COGNOME NOME e l’annullamento senza rinvio per prescrizione nei confronti di NOME; uditi i difensori:
AVV_NOTAIO, anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, per NOME COGNOME,
AVV_NOTAIO, per NOME, che hanno concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Noia, emessa il 27 ottobre 2016, ha applicato ai ricorrenti la
pena concordata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. in relazione al reato di estorsion aggravata di cui al capo A).
Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti.
COGNOME NOME.
3.1. Con il primo ed unico motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di prescrizione, dovendosi applicare la normativa antecedente alla legge 5 dicembre 2005 n. 251, che prevedeva l’incidenza sul calcolo del termine di prescrizione del giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee, conclusosi, a seguito del concordato in appello, nel senso della equivalenza.
Sicchè, anche tenuto conto dei periodi di interruzione e sospensione indicati in ricorso, la prescrizione sarebbe intervenuta in 18 anni e 9 mesi dal momento del fatto, commesso, come da imputazione, “sino all’anno 2004”.
4. NOME.
4.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte valutato l’esistenza di cause di proscioglimento di cui all’art. 12 cod. proc. pen., ivi compresa l’intervenuta prescrizione del reato.
4.2. Con il secondo motivo di ricorso, per non avere la Corte diminuito la pena in modo congruo una volta riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod.pen.
4.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di prescrizione, avendo la Corte riconosciuto le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti.
4.4. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla determinazione della pena, non avendo la Corte provveduto ad una congrua riduzione in ragione dell’apporto minimo del ricorrente al fatto.
Si dà atto che nell’interesse del ricorrente NOME COGNOME sono stati depositati motiv nuovi, attraverso i quali si insiste sul terzo motivo di ricorso con argomenti sovrapponibi a quelli del ricorrente COGNOMECOGNOME
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME è inammissibile perché proposto con motivo manifestamente infondato.
E’ fondato, invece, il ricorso di NOME, nei termini qui di seguito precisati.
1.COGNOME NOME.
Deve, in primo luogo, rilevarsi che nei confronti della sentenza resa all’esito di concordato in appello, è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l’omessa dichiarazione
di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481-01).
Il reato di estorsione aggravata commesso dall’imputato si è consumato, secondo l’imputazione di cui al capo A), fino all’anno 2004.
La disciplina più favorevole al ricorrente in tema di prescrizione è quella antecedente alla legge 5 dicembre 2005 n. 251, posto che l’art. 157, terzo comma, cod.pen., nella disciplina previgente, consentiva di tenere conto, al contrario della normativa succedutasi, del giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee.
Tuttavia, quanto alla posizione del ricorrente, tale giudizio di bilanciamento ai sens dell’art. 69 cod.pen. si è avuto, con la sentenza impugnata, nel senso della equivalenza tra le circostanze di opposto segno, cosicché, ai fini della prescrizione, occorre avere riferimento la pena massima per il reato di estorsione “semplice” di cui all’art. 62 cod.pen., pari a dieci anni di reclusione.
La pena di dieci anni, secondo il testo dell’art. 157 cod.pen. antecedente alla legge 251/2005, comportava che il termine di prescrizione maturava in quindici anni, ai quali, però, doveva essere aggiunto un periodo pari alla metà, come previsto dall’allora vigente art. 160 cod.pen.
Per il che, anche a non considerare le cause di sospensione indicate in ricorso e nella sentenza di primo grado, il termine di prescrizione era di ventidue anni e sei mesi, che non risulta decorso neanche alla data odierna.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
2. NOME.
2.2. E’ fondato il terzo motivo, che ha priorità e carattere assorbente rispetto ai restan Richiamando quanto precisato a proposito del ricorrente COGNOME, deve rilevarsi, con riguardo ad NOME (nei confronti del quale il primo giudice aveva escluso la recidiva reiterata), che la sentenza impugnata ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art. 114 cod.pen. prevalenti rispetto alle aggravanti (cfr. 3 della motivazione).
Pur a considerare la diminuzione nella misura minima di un giorno, per effetto di tale statuizione, la pena prevista per il reato di estorsione “semplice” di cui all’art. 629, pr comma, cod.pen. risulta inferiore a dieci anni, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 157 cod.pen., nella disciplina previgente alla legge 251/2005, il tempo necessario a prescrivere era di dieci anni, aumentato a quindici anni per effetto della interruzione e d
ulteriori mesi undici e giorni ventitre come indicato nei motivi nuovi e nella sentenza d primo grado a causa delle sospensioni intervenute nel giudizio di primo grado. Per il che, il termine di prescrizione è maturato ben prima della sentenza impugnata, al più tardi il 23 dicembre 2020.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NOME perché il reato è estinto per prescrizione.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso, il 26/11/2025.