Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26090 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 26090 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI ROMA
COGNOME nato a ROMA il 23/11/1966 nel procedimento a carico di quest’ultimo avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME ricorre, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza de
Corte di appello di Roma che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di tentato furto
Con un unico motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 157 cod. pen. per esser il delitto di tentato furto estinto per prescrizione già al momento dell’emissione del decre
citazione (del 301.11.2023) per il giudizio di appello.
Propone ricorso anche il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma deducendo la medesima violazione di legge.
Entrambi i ricorsi sono fondati.
Rilevato preliminarmente che dagli atti non emergono cause di proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., il reato di tentato furto è es
prescrizione. In particolare, il suddetto reato di cui agli artt. 56, 624 e 625 nr. 4 cod consumato in data 29/04/2017, è estinto a far data dal 01/05/2023, essendo decorso il termine ordinario di prescrizione di sei anni – così individuato in ragione dell’esclusione della re specifica reiterata infraquinquennale – dalla sentenza di primo grado, del 01.09.2017, senz l’intervento di atti interruttivi. Il decreto di citazione in appello, infatti, è datato 30/ consegue che l’effetto estintivo era già maturato alla data della sentenza della Corte di Appel intervenuta l’ 01/02/2024.
Ed invero in tema di prescrizione, in presenza di più atti interruttivi, perché possa rite non verificata l’estinzione del reato, è necessario, non solo che non sia superato il term massimo previsto nell’ultima parte del terzo comma dell’art. 160 cod. pen., ma anche che, tra un atto interruttivo ed un altro, non sia superato il termine ordinario previsto dall’art. 15 pen. (Sez. 2, n. 20654 del 23/04/2014, Ndiaye, RV 259583-01; Sez. 5, n. 51475 del 04/10/2019, RV 277853-01).
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 25 giugno 2024
Il consigliere estensore