Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 29114 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 29114 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a TAURIANOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lettala requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza;
letta la memoria del difensore, AVV_NOTAIO, che, nell’associarsi alla richiesta del PG, ha chiesto disporsi l’annullamento senza rinvio della sentenza per intervenuta estinzione del reato per prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 16 novembre 202:3, la Corte d’appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Palmi dell’Il marzo 2014, proscioglieva per intervenuta prescrizione i concorrenti dell’appellante NOME COGNOME relativamente al reato di detenzione, trasporto ed offerta in vendita di sostanze stupefacenti del tipo hashish, contestato come commesso tra il 23 ed il 24 maggio 2011, dichiarando inammissibile per tardività l’appello proposto da quest’ultimo, con conseguente conferma della condanna inflittagli in 2 anni di reclusione ed euro 6000,00 di multa, in esito al rito abbreviato richiesto, previa esclusione dell’aumento della recidiva ex rt. 99, comma 4, cod. pen., nei confronti del COGNOME.
Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, il predetto ha proposto ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo un unico motivo, di seguito sommariamente indicato
2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione della legge processuale, in relazione all’art. 601, comma 5, e 179, cod. proc. pen. attesa la mancata notifica dell’avviso di udienza di appello al difensore, AVV_NOTAIO, nonché all’imputato.
In sintesi, si eccepisce, preliminarmente, l’omessa notifica dell’avviso dell’udienza camerale fissata per il 16 novembre 2023 dinanzi alla Corte d’appello ai due difensori di fiducia dell’imputato (AVV_NOTAIO; AVV_NOTAIO) nonché allo stesso COGNOME, che, all’epoca dei fatti, risultava detenuto presso il carcere di Rebibbia, in quanto l’avviso della data di udienza sarebbe stato inoltrato via PEC ad indirizzo di posta elettronica certificata del carcere, diverso da quello deputato alla ricezione degli atti, tanto che non risulta esservi riscontro in atti della notif eseguita al COGNOME.
L’imputato sarebbe stato altresì privato del diritto di presenziare al processo, in quanto l’ordine di traduzione per l’udienza del 16 novembre 2023 sarebbe stato inviato alla predetta, errata, casella PEC in uso al carcere di Rebibbia, il quale avrebbe risposto all’ufficio giudiziario comunicando che l’imputato non risultava ristretto presso l’istituto romano. Il processo sarebbe quindi stato celebrato con modalità cartolare senza possibilità per l’imputato di chiedere la trattazione orale o di depositare, tramite il difensore, conclusioni scritte.
In secondo luogo, si eccepisce l’illegittimità della declaratoria di inammissibilità dell’appello in quanto asseritamente depositato fuori termine. Si censura
l’affermazione dei giudici territoriali secondo cui non vi sarebbe prova in atti che l’appello fosse stato presentato entro il 24 giugno 2024, data di scadenza del termine, non risultando con chiarezza dalle annotazioni in calce, che non rivelerebbero la presenza di attestazioni ufficiali. Diversamente, si sostiene in ricorso, l’impugnazione in favore del COGNOME risulta essere stata depositata in data 17 giugno 2014, presso l’ufficio impugnazioni “fuori sede” del Tribunale di Cosenza, recante il n. 322/14 reg. mod.24, numero che sarebbe stato equivocamente inteso dalla Corte d’appello come non riferentesi all’odierno processo. La circostanza, poi, che l’atto sia stato trasmesso in data 7 luglio 2014 alla cancelleria della Corte d’appello e non a quella del giudice di primo grado, non sarebbe fatto addebitabile al difensore, non rilevando ai fini dell’accertamento della data di deposito. In ogni caso, si osserva, la presunta inidoneità dell’annotaizione grafica sull’atto attestante il deposito in data 17 giugno 2014, sarebbe radicalmente superata dall’attestazione rilasciata dalla cancelleria del Tribunale di Cosenza, ed allegata al ricorso, che attesta l’intervenuto deposito dell’impugnazione in data 17 giugno 2014.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 15 aprile 2024, ha chiesto disporsi l’annullamento con rinvio.
In sintesi, secondo il PG, il ricorso è fondato. Il ricorrente ha allegato l’at testazione rilasciata dalla cancelleria della sezione penale del Tribunale di Cosenza (ove l’appello era stato depositato ai sensi dell’articolo 582 /cornma 2, codice procedura penale, nella formulazione allora vigente) da cui risulta l’avvenuto deposito dell’atto di gravame in data 17 giugno 2014. L’ appello è, dunque, stato depositato entro il termine di cui all’articolo 585 codice procedura penale (previsto per il 24 giugno 2014) per cui risulta erronea la dichiarazione di inammissibilità dell’appello pronunciata dalla Corte territoriale.
In data 20 maggio 2024, l’AVV_NOTAIO, nell’interesse del ricorrente, ha depositato conclusioni scritte, associandosi alla richiesta del PG, chiedendo tuttavia l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essersi nelle more il reato estinto per prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, trattato cartolarmente, in assenza di richiesta di trattazione orale, è fondato.
Entrambi i motivi, i quali meritano congiunta illustrazione attesa l’intima connessione dei profili di doglianza negli stessi volti, sono infatti privi di pregio.
Ritiene il Collegio assorbente e preliminare la fondatezza del motivo di ricorso afferente all’illegittimità della declaratoria di inammissibilità dell’appello p tardività, pur dovendosi parimenti registrare la fondatezza dell’eccezione di nullità della sentenza impugnata per l’omessa notifica dell’avviso dell’udienza camerale d’appello ad entrambi i difensori ed allo stesso imputato che, pur essendo all’epoca detenuto a Rebibbia, non risulta avere ricevuto la notifica dell’avviso né, tantomeno, dell’ordine di traduzione per l’ud. 16 novembre 2023 (l’unica comunicazione via PEC che risulta in atti, peraltro ai soli difensori, è relativa alle conclusioni PG per l’udienza camerale, eseguita in data 6 novembre 2023 ad entrambi i difensori di fiducia del COGNOME).
Ed infatti, risulta dall’originale dell’atto di appello versato in atti (af 29) – cui questa Corte ha doverosamente fatto accesso in considerazione della natura processuale dell’eccezione (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, COGNOME ed altri, Rv. 220092 – 01) -, la presenza sul frontespizio di un’annotazione a penna di colore blu attestante il deposito in data 17 giugno 2024 da parte dell’AVV_NOTAIO quale “collega di studio” dell’estensore dell’atto, l’AVV_NOTAIO, seguita da firma indecifrabile. Risulta ancora, di seguito, un’annotazione a mano con penna di colore rosso recante il n. NUMERO_DOCUMENTO (riguardante, come chiarito dal difensore e risultante dall’attestazione allegata al ricorso, del progressivo del registro dell impugnazioni “fuori sede” della cancelleria del Tribunale di Cosenza) nonché, sempre di seguito, un’annotazione a mano con penna di colore nero recante il n. NUMERO_DOCUMENTO (corrispondente, invece, al progressivo del registro generale appelli del Tribunale di Palmi, come risulta dall’atto di trasmissione al Procuratore generale presso la Corte d’appello di Reggio Calabria in data 17 luglio 2014). Infine, sempre sul medesimo frontespizio, risulta apposto un timbro di deposito della cancelleria della Corte d’appello di Reggio Calabria recante la data del 7 luglio 2014, seguito da un’annotazione a penna in colore rosso “pervenuta per errore”. Dall’attestazione allegata dal difensore al ricorso, recante la data del 24 novembre 2023, rilasciata dall’ufficio impugnazioni del Tribunale di Palmi, risulta che in data 17 giugno 2014 era stato depositato dall’AVV_NOTAIO l’atto di appello nell’interesse del COGNOME iscritto al n. 322/14 mod.24.
Da quanto sopra, e, segnatamente, da tale ultima attestazione, risulta quindi inequivocabilmente la tempestività del deposito dell’atto di appello, intervenuto in data 17 giugno 2014, dunque in data antecedente al termine di scadenza
dell’impugnazione in data 24 giugno 2014, con conseguente erroneità della declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione disposta dalla Corte d’appello di Napoli.
Quanto sopra imporrebbe l’annullamento con rinvio della sentenza al giudice a quo. Deve, tuttavia, rilevarsi che il dies a quo di consumazione del reato è il 23 maggio 2011. Al ricorrente è contestata la recidiva aggravata ex rt. 99, co. 4, cod. pen. La stessa è stata, tuttavia, ritenuta ma non applicata dal primo giudice nei suoi effetti sanzionatori, ciò che esclude qualsiasi rilevanza ai fini della prescrizione (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319 – 01). Dunque, l’aumento è di 1/4 ex art. 161, co. 2, c.p., ad anni 7 e mesi 6: il reato si è quindi estinto per prescrizione alla data del 23 novembre 2018, ossia cinque anni prima della sentenza d’appello.
L’impugnata sentenza dev’essere, pertanto, annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso, il 28 maggio 2024
tensore GLYPH
Il Presidente