Prescrizione del Reato: Quando l’Appello Inammissibile Blocca l’Estinzione
Il calcolo della prescrizione reato è un’operazione complessa che richiede la massima attenzione, specialmente riguardo ai periodi di sospensione. Un errore può avere conseguenze drastiche, come l’inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento di spese e sanzioni. L’ordinanza n. 37820/2024 della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come un calcolo errato possa vanificare le doglianze dell’imputato, ribadendo un principio fondamentale: l’inammissibilità dell’impugnazione impedisce di dichiarare la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello di Catania, ha presentato ricorso per cassazione sostenendo che il reato a lui ascritto avrebbe dovuto essere dichiarato estinto per intervenuta prescrizione. A suo avviso, il tempo necessario a estinguere il reato era già trascorso. La sua tesi si basava su un calcolo dei termini che, tuttavia, non teneva conto di alcuni importanti periodi in cui il decorso della prescrizione era stato legalmente sospeso.
La Decisione della Cassazione sulla Prescrizione Reato
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto manifestamente infondato. Il fulcro della decisione risiede proprio nell’errato computo dei termini di prescrizione effettuato dal ricorrente. La Corte ha evidenziato che dal calcolo mancavano ben 222 giorni di sospensione, un periodo tutt’altro che trascurabile.
L’Errato Calcolo dei Termini di Sospensione
I giudici hanno specificato che il ricorrente non aveva considerato due distinti periodi di sospensione:
1. Un primo periodo, compreso tra il 25 ottobre 2019 e il 31 marzo 2020, dovuto all’astensione del difensore dalle udienze.
2. Un secondo periodo di 64 giorni, derivante dalla disciplina speciale introdotta per fronteggiare l’emergenza pandemica da Covid-19 (art. 83, comma 4, d.l. n. 18/2020).
Sommando questi periodi al tempo ordinario, il termine di prescrizione del reato non scadeva prima del 2 febbraio 2024. Poiché la sentenza della Corte d’Appello era stata emessa il 20 settembre 2023, a quella data il reato non era ancora prescritto.
Il Principio delle Sezioni Unite: l’Effetto dell’Inammissibilità
La Corte ha inoltre richiamato un consolidato principio di diritto, affermato dalle Sezioni Unite (sent. n. 32 del 2000). Secondo tale principio, l’inammissibilità del ricorso per cassazione, dovuta a manifesta infondatezza dei motivi, non consente la costituzione di un valido rapporto di impugnazione. Di conseguenza, la Corte non può rilevare e dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione qualora questa sia maturata in un momento successivo alla data della sentenza impugnata. Nel caso di specie, anche se la prescrizione fosse maturata dopo il 20 settembre 2023, l’inammissibilità del ricorso ne avrebbe comunque impedito la declaratoria.
Le Motivazioni
Le motivazioni alla base della decisione sono strettamente procedurali e di diritto sostanziale. La manifesta infondatezza del motivo di ricorso, basato su un palese errore di calcolo, ha determinato l’inammissibilità. Questa, a sua volta, ha prodotto due conseguenze giuridiche precise. In primo luogo, ha cristallizzato la situazione giuridica al momento della sentenza di appello, precludendo l’analisi di eventi successivi come la maturazione della prescrizione. In secondo luogo, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., l’inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non essendo emersa alcuna assenza di colpa nella proposizione di un ricorso palesemente infondato.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce l’importanza cruciale di un’analisi meticolosa e corretta dei termini processuali, in particolare della prescrizione. Un ricorso basato su calcoli errati non solo è destinato a fallire, ma espone il ricorrente a conseguenze economiche significative. La decisione sottolinea che l’istituto dell’inammissibilità funge da filtro per impedire che la Corte di Cassazione venga investita di questioni prive di fondamento, confermando che un’impugnazione non valida non può produrre alcun effetto favorevole per chi la propone, nemmeno quello di ottenere una declaratoria di estinzione del reato maturata nel corso del giudizio di legittimità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato perché basato su un errato calcolo della prescrizione del reato, che non teneva conto di un totale di 222 giorni di sospensione dei termini.
Quali periodi di sospensione non sono stati considerati nel calcolo della prescrizione del reato?
Non sono stati considerati i periodi di sospensione dovuti all’astensione del difensore dalle udienze (dal 25/10/2019 al 31/03/2020) e un ulteriore periodo di 64 giorni legato alla normativa per l’emergenza pandemica da Covid-19.
Se un reato si prescrive dopo la sentenza d’appello, la Cassazione può dichiararne l’estinzione?
No, se il ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile. Secondo la giurisprudenza consolidata, l’inammissibilità del ricorso impedisce la formazione di un valido rapporto processuale e preclude alla Corte la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la data della sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37820 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37820 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BELPASSO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto da NOME COGNOME, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è inammissibile perché manifestamente infondato, in quanto il ricorrente, nel computo del termine,-eenstd -erdt9non ha considerato i periodi di sospensione, pari a complessivi 222 giorni (dal 25.10.2019 al 31.03.2020, per astensione del difensore dalle udienze, oltre a 64 giorni per effetto delle disciplina della prescrizione a seguito dell’emergenza pandemica da Covid-19 prevista dall’art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432-03), sicchè il reato si è prescritto il 2 febbraio 2024, quindi dopo la pronuncia della sentenza impugnata;
rilevato che l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266).
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2024.