Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34517 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34517 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a ACQUASANTA TERME il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza senza rinvio in relazione alle statuizioni civili;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co.8 D.L. n. 137/202 successivo art. 8 D.L. 198/2022.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello di Ancona ha riformato la sentenza del tribunale di Ascoli Piceno con cui l’imputato era stato condannato per il reato di eser abusivo di professione (commercialista) e di truffa ai danni di un proprio cliente dal aveva ricevuto notevoli importi asseritamente destinati al pagamento di imposte ma in real trattenuti per profitto personale. In appello la Corte, dopo aver provveduto alla rideterminaz della data di cessazione della condotta truffaldina, retrodatandola di oltre un anno, a dichiarato di non doversi procedere per l’intervenuta estinzione del reato in epoca anter alla pronuncia della sentenza di primo grado ed aveva confermato la condanna dell’imputato al risarcimento del danno, convertendo tuttavia la condanna da definitiva a generica e escludendo la condanna alla provvisionale.
La difesa dell’imputato ha presentato ricorso per Cassazione deducendo, con un primo motivo, violazione di legge: avendo determinato l’estinzione dei reati per prescrizione in ep
anteriore alla pronuncia di primo grado, alla Corte d’appello era preclusa ogni altra statui in materia civile e di condanna alle spese.
Con un secondo motivo, deducendo violazione di legge, la difesa dell’imputato lamenta che non sia stata dichiarata prescritta la pretesa creditoria azionata dalla parte civile nel p penale in relazione al capo B di imputazione, dato che la costituzione di parte civil processo penale è intervenuta oltre il quinquennio previsto dall’art.2947 c.c..
Con memoria inviata per PEC il sostituto procuratore generale NOME COGNOME ha chiesto l’accoglimento parziale del ricorso senza rinvio in relazione alle statuizioni civili condanna dell’imputato alla refusione delle spese di lite. Anche il difensore dell’imputat inviato memoria con cui insiste per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va accolto in relazione al primo motivo, con assorbimento del secondo.
Costituisce infatti acquisizione giurisprudenziale oramai consolidata che la interven prescrizione del reato prima della condanna di primo grado precluda la pronuncia sull domanda civile inserita nel procedimento penale. Nell’ipotesi in cui la condanna vi sia st (tanto sulla responsabilità penale che su quella civile) e che solo in grado di appello v accertata l’intervenuta prescrizione del reato in epoca anteriore alla pronuncia della sent di primo grado, va disposta la revoca delle statuizioni civili, anche con riferimento alla sulle spese.
In tal senso: S.U., n. 39614 del 28/04/2022 Rv. 283670 – 01, ove si legge che “in tema decisione sugli effetti civili ex art. 578, comma 1, cod. proc. pen., il giudice di appello pronunciare declaratoria di estinzione del reato per prescrizione del reato, pervenga conclusione – sia sulla base della semplice constatazione di un errore nel quale il giudic prime cure sia incorso, sia per effetto di valutazioni difformi – che la causa estint maturata prima della sentenza di primo grado, deve revocare le statuizioni civili in contenute”.
Il giudice di appello, pur avendo correttamente ricalcolato la prescrizione e correttame dichiarato estinto il reato in epoca anteriore alla pronuncia della sentenza di primo (ragion per cui non vi è motivo di procedere all’annullamento della sentenza, sul ‘versan penale), ha erroneamente confermato la condanna dell’imputato al risarcimento del danno, convertendo tuttavia la condanna da definitiva a generica ed escludendo la condanna alla provvisionale.
L’errore in cui è incorso il giudice di secondo grado comporta l’annullamento senza rin della sentenza di appello così come di quella di primo grado del Tribunale di Ascoli Piceno del 16 giugno 2021 in relazione alle statuizioni civili, con assorbimento dell’ulteriore motivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado del Tribunale di Ascol
Piceno in data 16 giugno 2021 limitatamente alle statuizioni civili. Così deciso in Roma, 9 maggio 2024
Il Con gliere estensore
Il Presidente