Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 19120 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19120 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
NOME NOME, nata ad Andria il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato ad Andria il DATA_NASCITA
entrambi rappresentati ed assistiti dall’AVV_NOTAIO, di fiducia avverso la sentenza in data 14/02/2023 della Corte di appello di Bari, terza sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
preso atto che è stata avanzata rituale richiesta dalle parti di trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1 -bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5 -duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall’art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME, riportandosi alla memoria scritta in atti, ha concluso chiedendo di annullare senza
rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili pronunciate nel primo e nel secondo grado di giudizio; udita la discussione della difesa dei ricorrenti, AVV_NOTAIO, comparso in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 14/02/2023, la Corte di appello di Bari, in riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Bari in data 09/02/2018, appellata da NOME COGNOME e da NOME COGNOME, dichiarava non doversi procedere nei riguardi degli stessi in ordine al reato loro ascritto (artt. 110, 642 cod. pen., commesso in data 30/11/2009) perché estinto per intervenuta prescrizione, con conferma nel resto (condanna generica al risarcimento danno a favore della parte civile).
Avverso la predetta sentenza, nell’interesse di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, con unico atto, è stato proposto ricorso per cassazione, per i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Primo motivo: erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 157, 159, 160 e 161 cod. pen., in presenza di prescrizione maturata prima della definizione del giudizio di primo grado (la sentenza del Tribunale è stata pronunciata il 26/01/2023). Il reato risulta essere estinto per prescrizione dalla data del 27/12/2017, avuto riguardo alla pena edittale prevista, alla durata massima degli eventi interruttivi e di quelli sospensivi (questi ultimi pari a mesi sei e giorni ventisei, per differimento udienza del 21/03/2014 al 17/10/2014).
Secondo motivo: improcedibilità dell’azione penale per tardività della denuncia-querela; inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art. 124 cod. pen., essendo stata la querela sporta in data 16/06/2010, pur se il termine per la sua presentazione fosse spirato nella pregressa data del 28/02/2010.
Terzo motivo: mancanza e/o contraddittorietà della motivazione ai fini della pronuncia di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. La sentenza di condanna si fonda esclusivamente sull’illazione congetturale secondo cui la rinuncia alla richiesta di indennizzo costituiva chiaro sintomo della falsità del sinistro denunciato, il tutto senza il benchè minimo riscontro oggettivo.
Quarto motivo: violazione dell’art. 131-bis cod. pen. per mancat riconoscimento dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto in relazione alla cui richiesta difensiva era stata omessa qualsivoglia considerazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono fondati in relazione al primo motivo.
Va premesso che il giudice di appello, nel dichiarare una causa estintiva del reato per il quale in primo grado è intervenuta condanna, in presenza della parte civile, è comunque tenuto a compiutamente esaminare i motivi di gravame proposti dall’imputato sul capo o punto della sentenza relativo all’affermazione di responsabilità, al fine di decidere sull’impugnazione agli effetti civili; ne deriva che qualora detti motivi siano fondati, deve riformare la sentenza stes contestualmente revocando le statuizioni civili anche in difetto della proposizione di specifica doglianza al riguardo, sempreché detta condanna abbia diretta dipendenza dal capo o dal punto impugnato (Sez. 2, n. 29499 del 23/05/2017, Ambrois, Rv. 270322).
Ciò premesso, evidenzia il Collegio come, in relazione al primo motivo, la Corte territoriale abbia correttamente indicato nel 27/12/2017 la data di estinzione del reato per decorrenza dei termini massimi di prescrizione, tenuto conto delle cause di sospensione, cosicchè la causa estintiva era maturata in un momento sicuramente antecedente rispetto alla data di definizione del processo di primo grado (coincidente con il 09/02/2018). La giurisprudenza riconosce che, in tema di decisione sugli effetti civili ex art. 578, comma 1, cod. proc. pen., il giudice di appello che, nel pronunciare declaratoria di estinzione del reato per prescrizione del reato, pervenga alla conclusione – sia sulla base della semplice “constatazione” di un errore nel quale il giudice di prime cure sia incorso, sia per effetto di “valutazioni” difformi – che la causa estintiva è maturata prima della sentenza di primo grado, deve revocare le statuizioni civili in essa contenute (Sez. U, n. 39614 del 28/04/2022, COGNOME Paola, Rv. 283670).
3. Manifestamente infondati sono tutti gli altri motivi.
3.1. In relazione al secondo motivo, la Corte territoriale, con valutazione del tutto congrua ed esente da vizi logico-giuridici, ha riconosciuto come la RAGIONE_SOCIALE avesse maturato la consapevolezza del carattere fraudolento della denunzia di sinistro del 30/11/2009 solo all’esito della relazione informativa della RAGIONE_SOCIALE trasmessa il 19/04/2010 alla DuomoUniOne:
pertanto, rispetto a tale data, la querela presentata in data 16/06/2010 deve ritenersi tempestiva.
3.2. In relazione al terzo motivo, si evidenzia come nessuna pronuncia per assenza delle condizioni legittimanti l’emissione da parte del giudice di secondo grado di una sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. si rendeva necessaria attesa da un lato l’intervenuta affermazione di responsabilità nel primo grado di giudizio e, dall’altro, la mancata specifica prospettazione in appello dell’esistenza di una causa di proscioglimento ai sensi della stessa norma non precedentemente valutata dal primo giudice.
3.3. In relazione al quarto motivo, si evidenzia come la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., in quanto essa estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l’imputato, mentre la seconda lascia inalterato l’illecito penale nella sua materialità storica e giuridica (Sez. 1, n. 43700 del 28/09/2021, Glorioso, Rv. 282214): da qui la carenza di interesse al motivo di gravame proposto
Alla presente pronuncia consegue:
-l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado limitatamente alle statuizioni civili;
-la declaratoria di inammissibilità nel resto del ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado limitatamente alle statuizioni civili. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma il 12/03/2024.