Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33566 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 33566 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Roma, con sentenza in data 11 gennaio 2024, assolveva NOME COGNOME (imputato oggi ricorrente), ritenendo i fatti contestati (artt. 81 cpv. 489, 640, comma secondo, n. 1, cod. pen.) non punibili (art. 131 bis cod. pen.) a cagione della loro particolare tenuità.
1.1. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza qui impugnata, rigettava l’appello proposto dall’imputato e, per l’effetto, confermava la sentenza di proscioglimento impugnata.
Con il ricorso proposto, l’imputato deduce:
2.1. Con il primo motivo, inosservanza della legge processuale (artt. 192 e 546 cod. proc. pen.), in riferimento alla motivazione spesa nella valutazione della prova della responsabilità per i fatti ascritti.
2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione della legge penale che regola l’istituto della prescrizione, non essendosi la Corte di merito avveduta che i reati contestati erano già prescritti alla data della sentenza di primo grado e, comunque, erano certamente prescritti alla data della sentenza di appello, atteso anche che la sentenza di proscioglimento ex art. 131 bis cod. pen., non è idonea ad interrompere il decorso del termine di prescrizione.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto con esso si chiede alla Corte di legittimità una nuova e diversa valutazione delle evidenze raccolte nel corso di giudizio di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944).
3.1. Peraltro, si confondono -inammissibilmente- i temi della inosservanza delle norme processuali, che perimetrano il percorso valutativo della prova (artt. 192 e 546 cod. proc. pen.), con quelli della manifesta illogicità della motivazione (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 05), dovendosi viceversa con il ricorso per cassazione tenere ben distinti i due piani di censura.
E’ fondato il secondo motivo di ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME.
4.1. Tenuto conto della data del fatto più grave contestato (truffa aggravata del 3 novembre 2015), alla data della sentenza di primo grado (11 gennaio 2024) era già abbondantemente decorso il termine massimo di prescrizione (in assenza di sospensioni rilevanti, anni sei aumentati di un quarto in ragione delle interruzioni: 3 maggio 2023). In ogni caso, la fondatezza del motivo di ricorso specificamente proposto consente di computare, ai fini del compimento del
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termine massimo di prescrizione, anche il segmento cronologico successivo alla decisione impugnata (Sez. U, n. · 32 del 22/11/2000, RV. 217266 – 01), con -la conseguenza che alla data odierna i reati contestati sono vieppiù certamente prescritti.
La sentenza impugnata va pertanto annullata, in uno a quella di primo grado, senza rinvio, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., essendo i reati contestati estinti, per intervenuta prescrizione.
La pronta soluzione delle questioni proposte con i motivi di ricorso e l’applicazione di principi di diritto consolidati consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso, il 12 settembre 2025.