Prescrizione Reato: la Cassazione Annulla Condanna per Omessa Comunicazione
Con la sentenza n. 10206/2025, la Corte di Cassazione torna a ribadire un principio fondamentale del nostro ordinamento: la prescrizione del reato. Questo istituto, che sancisce l’estinzione di un’azione penale per il decorso del tempo, ha portato all’annullamento di una condanna emessa dalla Corte d’Appello per violazione degli obblighi di comunicazione patrimoniale imposti a un soggetto sottoposto a sorveglianza speciale.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un individuo condannato in appello per aver omesso di comunicare al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria una variazione del proprio patrimonio, come previsto dal D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia). Nello specifico, la contestazione si riferiva alla mancata comunicazione di un bonifico ricevuto il 13 gennaio 2016.
Secondo la normativa, tale comunicazione avrebbe dovuto essere effettuata entro 30 giorni, ovvero entro il 12 febbraio 2016. La mancata comunicazione entro tale data ha segnato il momento esatto in cui il reato si è consumato. La Corte d’Appello, tuttavia, aveva pronunciato la sua sentenza di condanna solo il 13 giugno 2024.
La Decisione della Cassazione e la prescrizione del reato
La Suprema Corte, analizzando il ricorso, ha focalizzato la sua attenzione proprio sul decorso del tempo. La questione centrale era stabilire se, alla data della sentenza di secondo grado, il termine massimo di prescrizione del reato fosse già maturato.
La Corte ha rilevato che il termine di prescrizione applicabile al caso di specie era di sette anni e mezzo. Partendo dalla data di consumazione del reato (12 febbraio 2016), e pur tenendo conto di un periodo di sospensione di 99 giorni, il termine massimo era inevitabilmente scaduto prima della pronuncia della Corte d’Appello del giugno 2024.
Di conseguenza, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che annullare la sentenza impugnata senza rinvio, dichiarando l’estinzione del reato per prescrizione.
Le Motivazioni della Corte
Nelle sue motivazioni, la Corte ha spiegato in modo chiaro il proprio ragionamento. Il primo passo è stato identificare correttamente il dies a quo, cioè il giorno da cui far partire il calcolo della prescrizione. Questo è stato individuato nel giorno successivo alla scadenza del termine di 30 giorni per la comunicazione obbligatoria.
Una volta stabilita la data di inizio, il calcolo matematico ha dimostrato in modo inequivocabile il superamento del termine massimo. La Corte ha sottolineato che, in presenza di una causa di estinzione del reato come la prescrizione, e in assenza di evidenti cause di proscioglimento nel merito (ai sensi dell’art. 129 c.p.p.), il giudice è obbligato a dichiararla.
Un ulteriore punto di rilievo riguarda la confisca. La Corte ha chiarito che l’intervenuta prescrizione impedisce anche l’applicazione di qualsiasi misura di confisca, sia diretta che per equivalente. Viene richiamato l’art. 578-bis c.p.p., che in alcuni casi consente la confisca anche in caso di prescrizione, ma si precisa che tale norma, introdotta nel 2018, ha natura sostanziale. In base al principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole, essa non può essere applicata a fatti commessi prima della sua entrata in vigore, come nel caso di specie, avvenuto nel 2016. Tale interpretazione è stata avvalorata da una precedente pronuncia delle Sezioni Unite.
Conclusioni
Questa sentenza ribadisce l’importanza cruciale dei termini di prescrizione nel processo penale come garanzia di certezza del diritto e del giusto processo. Dimostra come un’attenta analisi dei tempi processuali possa determinare l’esito di un giudizio. Inoltre, offre un importante chiarimento sui limiti di applicazione della confisca in caso di reato prescritto, riaffermando il principio di irretroattività delle norme penali sostanziali più severe. La decisione finale di annullamento senza rinvio rappresenta la conclusione logica e giuridicamente doverosa di fronte a un’azione penale non più esercitabile.
Quando inizia a decorrere il termine di prescrizione per il reato di omessa comunicazione patrimoniale?
Il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla data in cui scade il termine di trenta giorni previsto dalla legge per effettuare la comunicazione, poiché è in quel momento che il reato si consuma.
Perché la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza senza rinvio?
La Corte ha annullato la sentenza senza rinvio perché il reato era già estinto per prescrizione al momento della pronuncia della sentenza d’appello. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha potuto decidere il caso in modo definitivo.
È possibile disporre la confisca dei beni anche se il reato è prescritto?
In questo caso specifico, no. La norma che consente la confisca nonostante la prescrizione (art. 578-bis c.p.p.) è stata introdotta nel 2018 e non può essere applicata retroattivamente a reati commessi prima di tale data, come quello del 2016 oggetto della sentenza.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10206 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 10206 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SALA CONSILINA il 05/01/1955
avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che:
con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha ritenuto NOME COGNOME responsabile del delitto di cui agli artt. 76, comma 7 e 80 d.lgs. n. 159 del 2011, in quanto, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ometteva la comunicazione al Nucleo di Polizia Economico finanziaria di Cosenza, dell’acquisizione del corrispettivo di una vendita effettuata con atto del 27 luglio 2017;
il provvedimento ha indicato nei compensi incassati negli anni 2015 e 2016 l’oggetto della mancata comunicazione penalmente rilevante, escludendo la rilevanza del pagamento del saldo effettuato in favore dell’erario;
l’ultima variazione patrimoniale che avrebbe.4ssere comunicata è quella relativa al bonifico eseguito il 13 gennaio 2016 che avrebbe dovuto formare oggetto di comunicazione entro trenta giorni (ai sensi dell’art. 80 cit.), ossia entro il 12 febbraio 2016, data alla quale deve farsi risalire l’epoca di consumazione del delitto per il quale si procede;
pur tenuto conto delle cause di sospensione del termine di prescrizione per complessivi 99 giorni, alla data di pronuncia della sentenza di appello, il termine di prescrizione massimo di sette anni e mezzo applicabile alla fattispecie, era ormai decorso;
in assenza di cause evidenti di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. deve essere pronunciata l’estinzione del reato per decorso del tempo;
l’intervenuta prescrizione del reato avrebbe precluso alla Corte di appello e impedisce a questa Corte qualsiasi pronuncia in punto di confisca diretta o per equivalente, tenuto conto dell’impossibilità, in ragione dell’epoca di consumazione del reato, di applicare il disposto di cui all’art. 578-bis cod. proc. pen. introdotto dall’art. 6, comma 4, d.lgs. 10 marzo 2018, n. 21, in applicazione del principio di diritto in base al quale la norma «ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicàbile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore» (Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284209 – 01);
considerato che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in ragione dell’intervenuta estinzione del reato prima della pronuncia della sentenza di appello;
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 30/01/2025