Prescrizione del Reato: Quando il Tempo Annulla la Sentenza
L’istituto della prescrizione del reato rappresenta un pilastro fondamentale del nostro ordinamento penale, stabilendo che lo Stato non può perseguire un illecito per un tempo indefinito. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 14664/2025) offre un chiaro esempio di come questo principio operi nella pratica, portando all’annullamento di una sentenza d’appello perché emessa quando il reato era già estinto. Analizziamo insieme questo caso emblematico.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Milano in data 22 ottobre 2024. L’imputato, attraverso i suoi legali, ha sollevato una questione decisiva davanti alla Suprema Corte: il reato per cui era stato condannato si era già estinto per prescrizione prima ancora che i giudici d’appello si pronunciassero.
Dal calcolo dei termini, tenendo conto anche dei periodi di sospensione (come quelli legati all’emergenza Covid-19 e alla concessione di termini a difesa), è emerso che la data ultima per la prescrizione era fissata al 9 giugno 2024. La Corte d’Appello, tuttavia, ha emesso la sua sentenza solo diversi mesi dopo, il 22 ottobre 2024.
La Decisione della Cassazione sulla Prescrizione del Reato
La Corte di Cassazione, presieduta dal Dott. Romano Michele e con relatore il Consigliere Renoldi Carlo, ha accolto il ricorso. Gli Ermellini hanno constatato che, effettivamente, il termine massimo di prescrizione era maturato prima della pronuncia della sentenza di secondo grado. Di conseguenza, la Corte d’Appello aveva giudicato su un fatto che, per la legge, non costituiva più reato.
La decisione è stata pertanto quella di “annullare senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione”. Questo significa che la decisione della Corte d’Appello è stata cancellata in via definitiva, senza che sia necessario un nuovo processo sulla questione, chiudendo così la vicenda giudiziaria per l’imputato.
Le Motivazioni
La motivazione alla base della decisione della Suprema Corte è lineare e rigorosa. Un giudice non può pronunciarsi nel merito di un reato che, al momento della decisione, si è già estinto per il decorso del tempo. La prescrizione, infatti, opera come una causa estintiva che priva lo Stato della potestà punitiva. La sentenza della Corte d’Appello è stata quindi emessa tamquam non esset, ovvero come se non fosse mai esistita, poiché il suo oggetto (il reato) era già venuto meno. La Cassazione non ha fatto altro che prendere atto di una situazione giuridica già consolidatasi, dichiarando l’estinzione del reato e annullando di conseguenza la pronuncia di merito.
Le Conclusioni
Questo caso sottolinea l’importanza cruciale del corretto computo dei termini di prescrizione nel processo penale. Evidenzia come la prescrizione del reato non sia un mero tecnicismo, ma un principio di civiltà giuridica che garantisce la certezza del diritto e il diritto dell’imputato a non essere sottoposto a un processo senza fine. La sentenza dimostra che qualsiasi attività giurisdizionale compiuta dopo la maturazione della prescrizione è priva di effetti, riaffermando il primato della legge sul tempo del processo.
Qual è stata la ragione principale dell’annullamento della sentenza d’appello?
La sentenza è stata annullata perché il reato si era estinto per prescrizione prima che la Corte d’Appello emettesse la sua pronuncia.
In che data si è estinto il reato secondo la Corte di Cassazione?
Secondo la sentenza, il reato si è estinto per prescrizione in data 9 giugno 2024.
Cosa comporta l’annullamento ‘senza rinvio’ in questo caso?
Comporta che la decisione della Corte d’Appello viene cancellata in modo definitivo e non ci sarà un nuovo processo sulla questione, poiché il reato è considerato estinto a tutti gli effetti di legge.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14664 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 14664 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VIBO VALENTIA il 18/03/1981
avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha confermato la pronunzia del Tribunale di Varese con la quale l’imputato era
stato ritenuto responsabile del delitto di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative.
Il ricorso, articolato in due motivi, denunzia, con il primo, la violazione della legge in ordine alla omessa dichiarazione di prescrizione del reato prima dell’udienza di
discussione del giudizio di appello e, con il secondo, all’erroneità del computo della pena base applicabile al ricorrente.
Il primo motivo di ricorso è fondato, sicché il secondo, che pure sarebbe stato inammissibile, deve ritenersi assorbito.
Ai sensi dell’art. 157 cod. pen., al reato per cui si procede si applica il termine di prescrizione massimo pari a 7 anni e 6 mesi; termine che, essendo stato il delitto
commesso in data 27 giugno 2016, è spirato, tenuto conto dei 164 giorni di sospensione (pari a 64 giorni di sospensione ex lege per la disciplina emergenziale legata al Covid-19 e a 101 giorni per la concessione di termini a difesa), in data 9 giugno 2024 e, dunque, prima della pronuncia della sentenza di appello, emessa il data 22 ottobre 2024.
Ne discende, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato si è estinto per prescrizione in data 9 giugno 2024.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 26 marzo 2025.