Prescrizione Reato: Quando l’Estinzione del Reato Prevale sull’Appello
La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 47951/2023 offre un importante chiarimento sul rapporto tra l’appello dell’imputato e la sopravvenuta prescrizione reato. In questo caso, i giudici hanno stabilito che, una volta maturati i termini di prescrizione, il reato deve essere dichiarato estinto, impedendo un nuovo giudizio di merito, a meno che non vi sia una prova evidente di innocenza. Analizziamo insieme questa decisione.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una sentenza di primo grado con cui un’imputata veniva assolta per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis del codice penale. Nonostante l’esito favorevole, l’imputata decideva di impugnare la sentenza, puntando a ottenere un proscioglimento pieno nel merito, che avrebbe certificato la sua completa innocenza.
Contemporaneamente, anche la Procura Generale aveva proposto appello. Tuttavia, in un secondo momento, la Procura rinunciava alla propria impugnazione. La Corte d’Appello, prendendo atto della rinuncia, dichiarava inammissibile l’appello del pubblico ministero e, erroneamente, ometteva di pronunciarsi sull’appello, ancora pendente, dell’imputata, dichiarando esecutiva la sentenza di primo grado.
L’imputata ha quindi presentato ricorso in Cassazione, lamentando la mancata valutazione del suo appello, che è autonomo e indipendente da quello del pubblico ministero.
La Decisione della Corte di Cassazione e la Prescrizione del Reato
La Suprema Corte ha accolto le ragioni procedurali dell’imputata, riconoscendo l’autonomia della sua impugnazione e l’errore della Corte d’Appello. Tuttavia, i giudici hanno rilevato un elemento decisivo: nel frattempo, il reato contestato (commesso tra il 2012 e il 2014) era caduto in prescrizione.
Questa circostanza ha cambiato le carte in tavola. La Corte ha affermato che la sopravvenuta prescrizione reato impone l’obbligo di una declaratoria immediata di estinzione. Di conseguenza, ha annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata e ha dichiarato il reato estinto per prescrizione.
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione sulla base di un principio consolidato: la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale su altre questioni, a meno che non emerga dagli atti una prova evidente e inconfutabile dell’innocenza dell’imputato. Un accertamento di questo tipo, che richiede una valutazione approfondita del merito, non è possibile quando il tempo per perseguire il reato è scaduto.
In pratica, la Cassazione ha spiegato che, sebbene l’imputata avesse diritto a una valutazione del suo appello, l’avvenuta prescrizione ha reso superfluo un nuovo giudizio di merito. Annullare con rinvio alla Corte d’Appello sarebbe stato inutile, poiché anche quest’ultima non avrebbe potuto fare altro che dichiarare l’estinzione del reato. Pertanto, per ragioni di economia processuale e in applicazione della legge, la Cassazione ha deciso direttamente la questione in via definitiva.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa sentenza ribadisce un concetto fondamentale nel diritto processuale penale: il tempo è un fattore cruciale. La prescrizione reato agisce come una sorta di “ghigliottina” processuale che, una volta scattata, impedisce di proseguire nell’accertamento della responsabilità penale. Per l’imputato che cerca un’assoluzione piena, ciò significa che il suo diritto a un giudizio nel merito può essere vanificato dal decorso del tempo. La decisione evidenzia l’importanza di una giustizia celere, non solo per le vittime ma anche per gli stessi imputati che aspirano a una riabilitazione completa.
L’appello dell’imputato è autonomo rispetto a quello del pubblico ministero?
Sì, la sentenza conferma che l’impugnazione proposta dall’imputato è autonoma e non è influenzata dalla rinuncia all’appello da parte del pubblico ministero. La Corte d’Appello avrebbe dovuto esaminarla separatamente.
Cosa accade se il reato si prescrive mentre è in corso un appello?
La prescrizione del reato impone al giudice di dichiararne immediatamente l’estinzione. Questa declaratoria prevale sulla necessità di un giudizio di merito, a meno che non vi sia già agli atti una prova evidente che possa condurre a un proscioglimento pieno.
Perché la Cassazione ha annullato la decisione senza rinviarla a un nuovo giudizio?
La Corte ha annullato senza rinvio perché un nuovo giudizio in Corte d’Appello sarebbe stato inutile. Dato che il reato era ormai prescritto, qualsiasi giudice non avrebbe potuto fare altro che dichiararne l’estinzione, rendendo superflua la celebrazione di un nuovo processo di merito.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47951 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47951 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nata ad Agropoli (SA) il DATA_NASCITA rappresentata ed assistita dall’AVV_NOTAIO, di fiduc:ia avverso la ordinanza in data 27/04/2023 della Corte di appello di Venezia, seconda sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo di disporsi l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato nella parte in cui ha dichiarato l’esecutività della sentenza di primo grado senza pronunciarsi sull’appello proposto dall’imputata.
RITENUTO IN FATTO E CONSIIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza in data 27/04/2023 dichiarava inammissibile per rinuncia l’appello proposto dalla Procura generale di Venezia avverso la sentenza del Tribunale di Belluno in data 03/10/2018 pronunciata nei confronti di NOME COGNOME, dichiarando l’esecutività della sentenza di primo grado.
Avverso la predetta ordinanza, nell’interesse di NOME COGNOME, è stato proposto ricorso per cassazione, per il seguente formale motivo unico: inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art. 591, commi 1 e 2, cod. proc. pen.
La Corte territoriale ha omesso ogni valutazione in merito all’appello ritualmente depositato in data 02/01/2019 in favore dell’imputata avverso la sentenza di primo grado che aveva assolto la stessa in relazione al reato a lei ascritto per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.): in tal modo, al stessa è stato impedito di vedersi riconosciuta una pronuncia di proscioglimento nel merito.
S’impone l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata nei confronti di NOME perché il reato ascritto è estinto per prescrizione.
All’imputata è stato attribuito il solo reato di cui al capo e (artt. 61 n 9 81 cpv., 640, secondo comma n. 1, cod. peli, in relazione all’art. 15-quinquies d.lgs. 502/1992), commesso da settembre 2012 ad aprile 2014. La Corte territoriale ha omesso di pronunciare sull’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME.
L’impugnazione proposta dall’imputato è autonoma rispetto a quella del pubblico ministero, sicché resta del tutto insensibile alla rinuncia del pubblico ministero procedente all’impugnazione proposta dal suo Ufficio (Sez. 2, n. 9868 del 07/09/2000, Pezzuto, Rv. 216680).
Il reato attribuito alla ricorrente a tutt’oggi risulta prescritto, co incidentalmente già rilevato nell’ordinanza impugnata (“in data 22/04/2023 è intervenuta rinuncia all’impugnazione da parte della Procura generale per fatti che sarebbero comunque estinti per prescrizione …”): circostanza che impone l’obbligo di immediata declaratoria di estinzione dello stesso, non essendo riscontrabili elementi di giudizio idonei a far ritenere l’esistenza di una prova evidente acclarante l’innocenza dell’imputata né, in generale, l’incontrovertibilità dell’insussistenza dei fatti e/o della loro attribuibilità esclusiva ad altri sogget detto accertamento potrebbe essere svolto solo in sede di merito ma, l’avvenuta rilevata prescrizione del reato, impedisce la richiesta pronuncia di annullamento con rinvio per nuovo giudizio di merito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata, e dichiara che il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma il 22/11/2023.