Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45037 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 45037 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BAGHERIA il 28/02/1958
avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avverso la sentenza della Corte d’appello in epigrafe indicata, ha proposto ricorso per cassazione l’imputata COGNOME NOMECOGNOME ritenuta responsabile dei reati di cui agli artt. 590 cod. pen.; 189, commi 1 e 7 cod. strada, commessi il 5/10/2015.
La ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione cori riferimento agli artt. 42 cod. pen., 189, commi 1 e 7, cod. strada.
Si osserva come i reati ascritti alla ricorrente siano estinti per intervenuta prescrizione, essendo maturato il termine massimo di anni sette e mesi sei dalla data di consumazione. Considerando i periodi di sospensione della prescrizione intervenuti nel corso della celebrazione del giudizio (che ammontano a complessivi mesi 9 e gg. 29), i reati risultano estinti alla data del 30/1/24.
Sussistono le condizioni per rilevare d’ufficio l’intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine massimo di prescrizione e non presentando l’impugnazione profili d’inammissibilità suscettibili d’incidere sulla valida instaurazione del rapporto di impugnazione.
E’ il caso di aggiungere che risulta non necessario ogni altro approfondimento riguardo alle doglianze proposte dalla difesa. Invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, anche di ordine generale, in quanto l’inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell’immediata applicabilità della causa estintiva (Sez. U, n. 1021 del 28/11/ 2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511). Per altro verso, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso in esame, della causa di estinzione del reato della prescrizione (così Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244275:”In presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva”). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.,, non potendosi constatare, all’evidenza, l’insussistenza dei fatti reato e la estraneità ad essi dell’imputata.
Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione.
Così deciso il 7 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente