Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 899 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 899 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a SAN SEVERO il 02/02/1979
avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Si dà atto che le parti, citate regolarmente, non hanno fatto pervenire tempestiva istanza di trattazione orale e che è stata regolarmente notificata la requisitoria del si Procuratore Generale.
Rilevato che il ricorso viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art 23 com 8 D.L. 137/2020.
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con conferma delle statuizioni civili.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 24.11.2022 la Corte di appello di L’Aquila confermava la sentenza del Tribunale di Pescara di condanna nei confronti dell’imputato NOME COGNOME alla pena di 9 mesi di reclusione e 300 euro di multa per il reato di truffa in danno della parte civile NOME COGNOME nonché la condanna al risarcimento dei danni patiti da quest’ultimo nella misura euro 6.500 oltre alla rifusione delle spese processuali.
NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione avverso la citata sentenza di appello, svolgendo un unico motivo ex art.606, comma 1, lett. e) ovvero lett c.p.p., con cui si chiede di annullare la sentenza impugnata perché il reato contestato era prescritto alla data della decisione.
2.1 Il ricorrente, a tal fine, evidenzia che la Corte aquilana ha totalmente omesso di pronunci in ordine alla questione preliminare della prescrizione, che pure era stata rappresentata ne conclusioni scritte della difesa dell’appellante come richiesta subordinata a quella principa assoluzione per non aver commesso il fatto, e, peraltro, puntualmente riportata nelle conclusio delle parti indicate dalla sentenza stessa (la parte civile, chiedeva, nel caso di sentenza di N per prescrizione la conferma delle statuizioni civili). Nello specifico si evidenzia che da emerge che il reato fu commesso in data 9/02/2014 e quindi alla data della decisione in appello il 24/11/2022, era già decorso il termine prescrizionale di anni 7 e mesi 6 (ossia il 09/08/20 Nel ricorso si precisa che non è mai stata contestata alcuna aggravante o la recidiva, e che n corso del giudizio di merito non vi sono state cause di sospensione della prescrizione imputabi a richieste provenienti dall’imputato o dal suo difensore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Dagli atti processuali risulta che il reato di truffa in danno di NOME COGNOME fu comme in data 09/02/2014 e, quindi, i termine di prescrizione, da computare in anni 7 e mesi 6 ten conto degli atti interruttivi, si considera consumato il 09/08/2021, ben prima dell’udienza dav alla Corte di appello svoltasi in data 24.11.2022.
Malgrado nelle proprie conclusioni (come emerge nella stessa sentenza impugnata) l’appellante avesse chiesto, seppure in via subordinata rispetto ail’assoluzione per non aver commesso il fatto, la declaratoria di intervenuta prescrizione del reato, la Corte d’appello ha omess decidere sul punto, così integrando entrambe le vioiazioni prospettate, ossia la violazione de legge penale relativamente all’intervenuta prescrizione del reato, nonché il vizio di omes motivazione in ordine ad un motivo di gravame.
Non risultando cause di sospensione del decorso della prescrizione, si deve affermare che il rea contestato al ricorrente è prescritto a far data dal 09/08/2021 e la sentenza impugnata va qui annullata senza rinvio in odine alle statuizioni penali.
2.1 Permane invece la condanna inflitta dal Tribunale di Pescara e confermata dalla Corte d appello al risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese dei due gradi giudizio in fa della parte civile NOME COGNOME Non vi sono dubbi che le condotte poste in essere da NOME COGNOME il quale si presentò sotto falso nome, esibendo un falso documento di identità, pagò l’acquisto di un gomrrone con due assegni circolari risultati contraffatti, integrano un illecito civile in danno dei venditori del gommone oggetto della truffa, tra cui la part COGNOME.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Conferma le statuizioni civili.
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME