Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26205 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26205 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2014 del TRIBUNALE di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, emessa il 28/11/2014, il Tribunale di Napoli in composizione monocratica ha dichiarato NOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 679 cod. pen. e, per l’effetto, lo ha condannato alla pena euro tremila di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, deducendo violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione all’art. 129 cod. proc. pen., stante la mancata declaratoria di estinzione della contestata contravvenzione per intervenuta prescrizione, verificatasi già al momento della emissione della sentenza di cui sopra.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto – già al momento della emissione della sentenza del Tribunale di Napoli del 28/11/2014 – per intervenuta prescrizione.
4. Il ricorso è fondato.
4.1. In punto di ammissibilità, è sufficiente richiamare il dictum di Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819, a mente della quale: «È ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen.».
4.2. Tanto chiarito, non resta che rilevare l’intervenuta prescrizione quinquennale della contravvenzione contestata, già in epoca antecedente, rispetto all’emissione della sentenza ora impugnata. E /infatti, secondo quanto riportato in rubrica, il tempo di commissione del reato è fissato al 18/03/2009; il termine ordinario di prescrizione, vigente per le contravvenzioni ai sensi dell’art. 157 cod. pen. e applicabile al caso di specie ratione temporis, è come noto pari a quattro anni ed è aumentabile – a norma dell’art. 161, secondo comma, cod. pen. – fino ad un massimo di cinque anni, in presenza di atti interruttivi. Tale termine massimo quinquennale di prescrizione risulta, quindi, vanamente spirato in data 18/03/2014, ossia prima della pronuncia della suddetta sentenza.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si procede all’annullame senza rinvio della sentenza impugnata, per intervenuta prescrizione del r contestato
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per essere il reato estinto prescrizione.
Così deciso in Roma, 09 aprile 2024.