Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 45987 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 45987 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/11/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
ARTO
NOMECOGNOME nata a Copertino il 28/05/1957
Avverso la sentenza emessa in data 10/11/2023 dalla Corte di Appello di Potenza
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurat Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per interven prescrizione
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 10/11/2023, la Corte d’Appello di Potenza ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Tribunale di Lagonegro in data 18/12/2019, nei confronti di NOME in relazione ai reati di svolgimento di attività organizzata e di esercizio abusivo dell’atti scommesse.
Ricorre per cassazione la COGNOME a mezzo del proprio difensore, deducendo, in linea di progressivo subordine, l’estinzione dei reati per interve prescrizione, la disapplicazione dell’art. 88 T.U.L.P.S. edell’art. 4 I. n. 401 de
l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., la proposizione di questione di legit costituzionale delle norme applicate, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giust per la corretta interpretazione delle norme medesime.
Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i re estinti per intervenuta prescrizione, maturata – in assenza di sospensio anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato, ed impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere i reati estinti per intervenuta prescrizio
Deve invero convenirsi con il Procuratore Generale sia in ordine al decorso del termine prescrizionale massimo di sette anni e sei mesi maturato, in assenz di sospensioni, anteriormente alla pronuncia della sentenza d’appello (emessa i data 10/11/2023, a fronte di un tempus commissi delicti individuato alla data 16/02/2016), sia anche in ordine all’insussistenza dei presupposti per proscioglimento nel merito, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
A tale ultimo riguardo, vengono in rilievo le risultanze concordemente valorizzate dai giudici di merito, confutate dalla difesa ricorrente con rilievi peraltro connotazioni reiterative. Si tratta peraltro di circostanza non ost all’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, avendo questa Suprema Corte ha peraltro chiarito che «il giudice di legittimità può rilevare d’uffi prescrizione del reato maturata prima della pronunzia della sentenza impugnata, non rilevata dal giudice d’appello, pur se non dedotta con il ricorso per cassazi e nonostante l’inammissibilità di quest’ultimo, ma solo se, a tal fine, non occ alcuna attività di apprezzamento delle prove finalizzata all’individuazione di un dies a quo diverso da quello indicato nell’imputazione contestata e ritenuto nell sentenza di primo grado» (Sez. 4, Sentenza n. 27019 del 16/06/2015, COGNOME; Rv. 263879 – 01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti pe prescrizione.
Così deciso il 12 novembre 2024 Il Consiglie GLYPH stensore
Il Presidente