Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 17634 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 17634 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORT APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 27/1/2023 la Corte di Appello di Ancona ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal Tribunale cittadino nei confronti di COGNOME NOME in ordine a tre truffe in danno di diverse tabaccherie (capi A, B e C) nell’ultimo caso con più condotte unificate sotto il vincolo della continuazione e l’aggravante di aver cagionato un danno di rilevante entità ex art. 61 n. 7 cod. pen., nonché al delitto di estorsione aggravato dal fine di conseguire il profitto o l’impunità per il reato di cui al capo C), per aver costretto la parte offesa di tal reato, il COGNOME NOME, a non denunciare i fatti ed a continuare ad effettuare ricariche di carte di credito prepagate senza ricevere il corrispettivo (capo D). Confermava, altresì la condanna al risarcimento dei danni in favore del COGNOME
Lo COGNOME ha proposto ricorso per cassazione deducendo:
2.1. COGNOME In via preliminare la prescrizione del reato di truffa di cui al capo C), commesso fino al 21/11/2014, atteso che la Corte di Appello ha riconosciuto sospensioni della prescrizione per sei mesi a seguito di rinvio del processo per impedimento dell’imputato; per quattro mesi e quattro giorni per rinvio dovuto ad astensione proclamata dall’RAGIONE_SOCIALE e per cinque mesi per un rinvio dovuto alla pandemia. Lo COGNOME deduce, invece, doversi considerare solo sessanta giorni di sospensione della prescrizione per l’impedimento dell’imputato, ex art.159 co. 1 n. 3 cod. pen., e solo sessantaquattro giorni di sospensione per la pandemia, periodo compreso tra il 9/3/2020 e 1’11/5/2020, in considerazione dell’udienza del 7/4/2020, fissata durante l’emergenza sanitaria.
2.2. COGNOME Con riferimento alle truffe di cui ai capi a), b) e c), ha dedotto la violazione di legge per l’insussistenza degli elementi costitutivi della truffa, e per non essersi riqualificati i fatti come insolvenza fraudolenta ai sensi dell’art. 641 cod. pen.
2.3. COGNOME In relazione all’imputazione di cui al capo D), ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’estorsione ai danni del COGNOME, ed alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 393 cod. pen.
2.5. COGNOME Ha dedotto, altresì, la violazione di legge per non essersi applicato il principio di specialità di cui all’art. 15 cod. pen. tra i reati di cui ai capi c con assorbimento dell’uno nell’altro.
2.6. COGNOME Infine, ad avviso del ricorrente, integrerebbe violazione di legge anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato, dovendosi riconoscere la prescrizione del reato di truffa di cui al capo C), eccepita dal ricorrente, mentre gli altri motivi di impugnazione sono inammissibili perché manifestamente infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata
Con riferimento al delitto di truffa di cui al capo C) dell’imputazione, in relazione alla quale è stata eccepita l’estinzione del reato per prescrizione, deve rilevarsi che, rinviata l’udienza del 4/6/2019 al 3/12/2019, la sospensione della prescrizione operava solo per sessantuno giorni, per il disposto dell’art. 159 comma 1 n. 3 cod. pen., che prescrive che la sospensione non può superare il termine di sessanta giorni dopo la cessazione dell’impedimento, nel caso di specie limitato al solo giorno dell’udienza.
Ulteriore sospensione della prescrizione va riconosciuta per centoventisei giorni, dal 3/12/2019 al 7/4/2020, in considerazione del rinvio dell’udienza dovuto all’adesione dei difensori all’astensione dalla udienze proclamata dall’RAGIONE_SOCIALE, e per ulteriori trentaquattro giorni, dal 7/4/2020 all’11/5/2020, in considerazione del rinvio dell’udienza del 7/4/2020 all’8/9/2020 per la pandemia, in coerenza con l’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte di Cassazione in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell’emergenza pandemica da Covid-19, secondo cui la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall’art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica solo ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all’il maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale (Sez. U., n. 5292 del 26/11/2020, Rv. 280432).
Per effetto del periodo complessivo di duecentoventuno giorni di sospensione (sessantuno per impedimento, centoventisei per astensione e trentaquattro per pandemia), pertanto, il reato di cui al capo C) si è estinto per prescrizione al 27/1/2023, prima della pronuncia della sentenza impugnata.
Sono inammissibili perché attengono esclusivamente al merito della sentenza impugnata, invece, le censure del ricorrente volte a contestare la sussistenza degli artifici e raggiri che integrano gli estremi dei delitti di truf addebitatigli, senza vizi logici riconosciuti in sentenza nella presentazione di una tessera bancomat incapiente se non perfino inattiva, oppure nella simulazione di un malinteso laddove chiedeva una ricarica “da tre e novanta”, poi lamentando di aver chiesto l’accreditamento di euro 3,90 e non già di 390 euro, oppure chiedendo
una ricarica “da tre e cinquanta”, poi lamentando di aver chiesto l’accreditamento di euro 3,50 e non già di euro 350,00.
Il riconoscimento di tali artifici e raggiri rende manifesta anche l’infondatezza del motivo volto ad ottenere la qualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 641 cod. pen., atteso che il delitto di truffa si distingue da quello di insolvenza fraudolenta perché nella truffa la frode è attuata mediante la simulazione di circostanze e di condizioni non vere, artificiosamente create per indurre altri in errore, mentre nell’insolvenza fraudolenta la frode è attuata con la dissimulazione del reale stato di insolvenza dell’agente. (Sez. 7, Ordinanza n. 16723 del 13/01/2015, Rv. 263360).
4. Analogamente, sono inammissibili anche le censure concernenti gli elementi costitutivi del delitto di estorsione, negati dal ricorrente con l prospettazione di un’asserita inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa in ordine alle minacce ricevute, che sottintendevano perfino legami con la malavita campana, così prospettando una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U., 30/4/1997, n. 6402, riv. 207944), né il ricorrente ha esplicitato in alcun modo quale possa essere il preteso diritto che intendeva esercitare nel profferire le minacce riferite dalla persona offesa, in modo che possa ipotizzarsi una riqualificazione del reato di cui al capo D) ai sensi dell’art. 393 cod. pen.
5. Non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata ed è manifestamente infondato anche il motivo di ricorso volto al riconoscimento di un preteso assorbimento del reato di truffa di cui al capo C) nell’estorsione di cui al capo D), realizzato per conseguire l’impunità per il precedente, già consumato e riferito ad episodi diversi e precedenti l’estorsione di cui si tratta.
6. Anche la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione fondata sulla gravità dei fatti, sui precedenti penali specifici da cui è gravato il ricorrente, sulla pluralità di truffe commesse con analoghe modalità, sull’intensità del dolo e sull’entità del danno provocato. Si tratta di motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti
generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimen a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163).
7. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata solo limitatamente al reato di cui capo C ) perché estinto per prescrizione, con conseguente eliminazione del relativo aumento di pena in continuazione, nella misura di mesi due di reclusione ed euro duecento di multa, ferme restando le statuizioni civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui capo C) perché il reato è estinto per prescrizione ed elimina il relativo aumento di pena in continuazione, nella misura di mesi due di reclusione ed euro duecento di multa.
Conferma le statuizioni civili.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2024
COGNOME