Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10878 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10878 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 01/09/1937 avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE di APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1bis e ss. cod. proc. pen.
Il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ha concluso, con requisitoria scritta per la dichiarazione di inammissibilità.
Il difensore, Avv. NOME COGNOME con conclusioni scritte, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Milano confermava la condanna di NOME COGNOME COGNOME per il delitto di truffa
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 178 e ss. cod. proc. pen.): la requisitoria del pubblico ministero in grado di appello non sarebbe stata trasmessa; otto giorni prima dell’udienza
sarebbe giunta una e-mail generica senza l’indicazione delle conclusioni della Procura generale; la violazione del diritto di difesa sarebbe stata eccepita anche con le conclusioni scritte;
2.2. violazione di legge (art. 640 cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla dimostrazione della sussistenza dell’elemento soggettivo: il ricorrente non sarebbe entrato in diretto contatto con la persona offesa, dato che ci sarebbe stata una serie di persone (Dell’Aversana, COGNOME, COGNOME, COGNOME) che, invece, avrebbero intrattenuto rapporti con lui, sicché il contributo di COGNOME non sarebbe stato provato; non vi sarebbe neanche la prova dell’elemento soggettivo, in quanto la persona offesa sarebbe stata indirizzata verso l’RAGIONE_SOCIALE attraverso una serie di rapporti con terzi in relazione a ricerche effettuate dalla stessa persona offesa;
2.3. violazione di legge (art. 640 cod. pen.) e vizio di motivazione: il negozio contrattuale che sarebbe stato posto alla base della truffa sarebbe lecito; inoltre, non sarebbe emerso che l’Istituto Italiano RAGIONE_SOCIALE e la banca erogatrice RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE fossero istituti fittizi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il primo motivo di ricorso, la difesa di NOME COGNOME COGNOME ha dedotto la violazione del diritto difesa da mancata instaurazione del contraddittorio, allegando il difetto di tempestiva notifica del contenuto della requisitoria del Sostituto Procuratore generale. La doglianza, avente evidente carattere assorbente, ritualmente e tempestivamente eccepita con le conclusioni scritte, non è stata esaminata dalla Corte di appello.
1.1. Il rapporto processuale -a causa della ammissibilità della doglianza -deve ritenersi incardinato in sede di legittimità, il che impone di di chiarare l’estinzione del reato per decorso del termine di prescrizione, irrimediabilmente spirato il 20/12/2024.
Si riafferma infatti che solo l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla mancanza, nell’atto di impugnazione, dei requisiti prescritti dall’articolo 581 cod. proc. pen., ovvero alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’articolo 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, dep. 1995, COGNOME, Rv. 199903; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266).
La sentenza impugnata deve, pertanto essere annullata con rinvio per decorso del termine massimo di prescrizione, che non risulta essere oggetto di sospensioni.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso, il giorno 25 febbraio 2025.