Prescrizione del Reato: La Cassazione Annulla Condanna per Rissa
La Corte di Cassazione, con una recente sentenza, ha annullato una condanna per rissa non entrando nel merito della colpevolezza dell’imputato, ma a causa dell’intervenuta prescrizione del reato. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere come il fattore tempo possa essere determinante nell’esito di un processo penale, a volte più delle stesse prove.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria ha origine da un episodio di rissa avvenuto il 1° luglio 2016. L’imputato era stato condannato in primo grado e la sua condanna era stata confermata dalla Corte di Appello di Bologna, sebbene fosse stato assolto da un’accusa connessa di danneggiamento con conseguente rideterminazione della pena.
Contro la sentenza di secondo grado, la difesa proponeva ricorso in Cassazione, affidandosi a un unico, specifico motivo di natura procedurale.
Il Motivo del Ricorso: L’Utilizzo delle Dichiarazioni del Testimone
Il fulcro del ricorso verteva sulla violazione dell’articolo 512 del codice di procedura penale. Secondo la difesa, le dichiarazioni rese durante le indagini dalla persona offesa, un cittadino straniero senza fissa dimora, erano state erroneamente ammesse al processo. La legge, infatti, consente l’utilizzo di tali atti solo se l’irreperibilità del testimone al momento del dibattimento non era prevedibile.
La difesa sosteneva due punti chiave:
1. Le ricerche del testimone non erano state sufficientemente approfondite.
2. L’irreperibilità era, di fatto, prevedibile, dato che si trattava di un soggetto privo di una dimora stabile.
La Decisione della Corte sulla Prescrizione del Reato
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo di ricorso non manifestamente infondato, in particolare riguardo alla prevedibilità dell’assenza del testimone. Tuttavia, prima di poter analizzare a fondo questa complessa questione procedurale, i giudici hanno dovuto affrontare un ostacolo insormontabile: il tempo.
I giudici hanno calcolato che il termine massimo di prescrizione per il reato di rissa contestato sarebbe maturato il 1° luglio 2024. Poiché non risultavano periodi di sospensione del processo che potessero allungare tale termine, la Corte si è trovata di fronte a una causa di estinzione del reato imminente e certa.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento: il giudice ha il dovere di dichiarare immediatamente l’esistenza di una causa di non punibilità, come la prescrizione del reato, a meno che non emergano prove evidenti per un’assoluzione nel merito (ai sensi dell’art. 129, comma 2, c.p.p.).
Nel caso specifico, non sussistevano elementi per una simile assoluzione piena. Di conseguenza, la questione procedurale sollevata dalla difesa, sebbene potenzialmente fondata, è diventata irrilevante. L’estinzione del reato per prescrizione ha la precedenza e impone la chiusura del processo. Per questo motivo, la Corte ha pronunciato l’annullamento senza rinvio della sentenza di condanna.
Conclusioni
Questa sentenza dimostra in modo emblematico come la durata dei processi penali possa incidere in modo definitivo sul loro esito. La prescrizione del reato agisce come un meccanismo di garanzia che impedisce a un cittadino di rimanere sotto processo per un tempo indefinito, ma può anche portare all’estinzione di procedimenti senza che si giunga a una verità processuale sul fatto. La decisione sottolinea l’importanza per il sistema giudiziario di assicurare una ragionevole durata dei processi, per evitare che il decorso del tempo vanifichi l’accertamento delle responsabilità.
Perché la Corte di Cassazione ha annullato la condanna per rissa?
La condanna è stata annullata perché il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione, essendo trascorso il tempo massimo previsto dalla legge per perseguire quel crimine senza una sentenza definitiva.
Cosa significa che un reato è estinto per prescrizione?
Significa che lo Stato ha perso il diritto di punire il responsabile a causa del lungo tempo trascorso dalla commissione del fatto. Di conseguenza, il processo penale deve essere interrotto e la condanna, se non definitiva, viene annullata.
La Corte ha deciso se le dichiarazioni del testimone assente erano utilizzabili?
No, la Corte non è entrata nel merito di questa questione. Ha stabilito che il problema della prescrizione era prioritario e, una volta accertata l’estinzione del reato, ha annullato la sentenza senza bisogno di esaminare gli altri motivi del ricorso.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20466 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 20466 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di NOME per il delitto di rissa (capo A) commesso in data 1 luglio 2016; mentre ha assolto l’imputato dal delitto di danneggiamento (capo B), procedendo alla conseguente rideterminazione della pena.
Avverso la sentenza ricorre l’imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il deduce inosservanza dell’art. 512 cod. proc. pen. perché le dichiarazioni predibattimentali della persona offesa sarebbero state acquisite in assenza dei requisiti richiesti dalla norma: le ricerche del testimone, cittadino bulgaro non sono state esaurienti; l’irreperibilità del testimone era prevedibile dato che si trattava di soggetto privo di fissa dimora.
L’eccezione di inutilizzabilità non è manifestamente infondata, soprattutto in punto di prevedibilità della successiva irreperibilità del testimone.
Va allora rilevato che, non risultando sospensioni, in data 1 luglio 2024 è maturato il termine massimo di prescrizione di prescrizione del reato di cui al capo A) ancora sub ‘udite
Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il reato deve essere dichiarato estinto.
Discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 08/05/2024