Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 37958 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 37958 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a GRAGNANO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 16/04/2024 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata e di confermare le statuizioni civili.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza impugnata è stata emessa il 16 aprile 2024 dal Tribunale di Torre Annunziata, che – in sede di rinvio, a seguito di annullamento della precedente sentenza di secondo grado – ha confermato la sentenza del Giudice di
pace di Gragnano, che aveva condannato COGNOME NOME per il reato di minaccia, commesso in danno di COGNOME NOME.
La precedente sentenza di secondo grado aveva dichiarato inammissibile l’appello, perché depositato presso la cancelleria del Tribunale di Torre Annunziata in data 11 luglio 2019 e non in quella del Giudice di pace che aveva emesso la sentenza.
La sentenza era stata annullata da questa Corte per plurime convergenti ragioni.
In primo luogo, l’atto di appello risultava «depositato ritualmente e tempestivamente», atteso che «l’atto di impugnazione avverso sentenza del giudice di pace» doveva «ritenersi ritualmente presentato dalla parte privata, ai sensi dell’art. 582, comma 2, cod. proc. pen., presso la cancelleria del tribunale della cui circoscrizione fa parte l’ufficio del giudice di pace, trattandosi comunque di luogo diverso da quello in cui è stato emesso il provvedimento impugnato».
In secondo luogo, la difesa aveva successivamente depositato l’appello anche presso la cancelleria del Giudice di pace di Gragnano e tale impugnazione doveva considerarsi tempestiva, atteso che la sentenza del Giudice di pace, depositata tardivamente, non era stata ancora notificata alle parti.
Avverso la “nuova” sentenza di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore.
2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge, in relazione agli artt. 191, 192 e 194 cod. proc. pen.
Sostiene che la persona offesa, nel corso del controesame, avrebbe reso dichiarazioni difformi, rispetto a quelle rese in sede di indagini preliminari e d esame dibattimentale. Le divergenze riguarderebbero «aspetti cruciali della vicenda», come la frase che sarebbe stata proferita dall’imputato, la pregressa conoscenza tra imputato e persona offesa, le modalità del fatto e le fasi successive alla presunta commissione del reato.
La difesa, con i motivi di appello, avrebbe fatto emergere la contraddittorietà e l’incoerenza della deposizione della persona offesa, ma il giudice di secondo grado, sul punto, non avrebbe fornito «una motivazione dettagliata».
2.2. Con un secondo motivo, deduce «la prescrizione del reato prima ancora della sentenza del giudice di appello».
Sostiene che il termine di prescrizione, pur considerando il periodo di sospensione di novantadue giorni, risulterebbe decorso nel settembre 2023, prima dell’emissione della sentenza di secondo grado, pronunciata il 16 aprile 2024.
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata, ai fini penali, e di confermare le statuizioni civili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere parzialmente accolto, essendo fondato il secondo motivo.
1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Con esso, il ricorrente, sebbene abbia dedotto anche la violazione di legge, in relazione agli artt. 190, 192 e 194 cod. proc. pen., in realtà, contesta solo la motivazione della sentenza impugnata e il merito delle valutazioni espresse dal Tribunale in ordine alle dichiarazioni rese dalla persona offesa.
Al riguardo, va ribadito che i limiti all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione non possono essere superati ricorrendo al motivo dell’inosservanza delle norme processuali, in difetto di un’espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027).
Va, poi, osservato che ogni doglianza che si dirige verso la motivazione della sentenza impugnata, incontra il limite degli attuali confini del giudizio di legittimit relativo alle sentenze del tribunale che decidono gli appelli contro le sentenze del giudice di pace. Sul punto è sufficiente rimarcare che la pronunzia impugnata è stata emessa dopo l’introduzione (a far tempo dal 6 marzo 2018, data di entrata in vigore del d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11) dell’art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e dell’art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, secondo i quali, contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lett. a), b) e c).
1.2. Il secondo motivo di ricorso è fondato.
Va premesso che «è ammissibile il ricorso per cassazione col quale si deduce, anche con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818).
Tanto premesso, va rilevato che, nel caso in esame, il termine massimo di prescrizione (pari a sette anni e sei mesi), iniziato a decorrere il 1° dicembre 2015 e rimasto sospeso per complessivi novantadue giorni, risulta decorso il 1°
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settembre 2023, prima della pronuncia della sentenza di appello, intervenuta il 16 aprile 2024.
Ne segue che, in difetto dell’evidenza di cause di non punibilità riconducibili all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza, agli effetti penali, deve essere annullata senza rinvio, per intervenuta prescrizione del reato.
Vanno, però, mantenute ferme, ai sensi dell’art. 578 cod. proc. pen., le statuizioni sugli interessi civili, disposte dal Giudice di pace, con la sentenza emessa il 3 maggio 2019, e confermate dal Tribunale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso agli effetti civili. Così deciso, il 10 luglio 2024.