Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 20205 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20205 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 01/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da .
NOME nato a ALTSHAUSEN( GERMANIA) DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME!;
itH Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
COV, a ..12 V- •
che ha concluso chiedendo il
RITENUTO IN IIFATTO
Il difensore di RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 12 aprile 2023 che ha confermato, in punto di responsabilità, la sentenza del Tribunale di Bergamo in composizione monocratica del 9 dicembre 2019, mitigando – con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alle ritenute aggravanti – il trattamento sanzionatori inflitto dal primo Giudice.
2. Il ricorso consta dei seguenti tre motivi:
2.1. Con il primo motivo di ricorso, l’imputato lamenta ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l’erronea applicazione dell’art. 17 del d.lgs. 116/2017 in particolare, viene eccepita la nullità del processo per incompetenza per materia del Pubblico ministero di udienza in quanto Giudice onorario che, come tale, non può essere delegato alla trattazione dei procedimenti relativi al reato di cui all’art. 590 cod. pen.;
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, l’imputato deduce ex art. 606 comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 113 e 590 cod. pen. per erronea ricostruzione del nesso causale e per l’erronea individuazione della posizione di garanzia dello RAGIONE_SOCIALE. In particolare, i ricorrente denuncia l’omessa esatta ricostruzione del fatto ed assume che allo RAGIONE_SOCIALE non sia ascrivibile alcun profilo di colpa e che le caus dell’incidente siano da ricercare nella esclusiva responsabilità degli opera presenti e nell’errore umano che, in quanto non previsto né prevedibile, è interruttivo del nesso causale;
2.3. Con il terzo motivo di ricorso, l’imputato lamenta, ex art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen., che la decisione di cui alla gravata sentenza sia stata assunta in mancanza dell’esame del POS della RAGIONE_SOCIALE In particolare, il ricorrente osserva che il Giudice territoriale no esaminato il POS della RAGIONE_SOCIALE, avendo affermato che lo stesso non è in atti, e ne ha erroneamente dedotto il contenuto dall’analogo POS della MSK Doo; assume che, invece, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, nel POS della RAGIONE_SOCIALE sarebbero state indicate con precisione le esigenze di prevenzione, con specifico riferimento alle modalità di fissaggio della trave (con quattro bulloni invece che con due, come effettivamente avvenuto) ed alla necessità di messa in sicurezza della struttura fino alla stabilizzazione; lamenta, inoltre, che la Corte abbia erra nel ritenere NOME COGNOME, dipendente della RAGIONE_SOCIALE, responsabile della sicurezza nel cantiere, atteso che responsabile per la sicurezza era esclusivamente NOME della MSK Doo.
In data 26/01/24, è pervenuta memoria di replica del difensore, AVV_NOTAIO che ha altresì allegato copia del POS della RAGIONE_SOCIALE
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l’intervenuta causa estintiva de reato per cui si procede, essendo spirato in data 12/06/2023 il relativo termine di prescrizione, pari a sette anni e sei mesi (fatto commesso in data 12/12/2015), e non risultando sospensioni.
Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità tali da non consentire di rilevare l’intervenuta prescrizione. Sussistono
pertanto, i presupposti, discendenti dalla instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., maturate, come nel caso di specie, successivamente all’adozione della sentenza impugnata (12/04/2023).
È poi appena il caso di sottolineare che risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, proprio in considerazione della intervenuta prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione de reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, pur se di ordine general in quanto l’inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con i principio dell’immediata applicabilità della causa estintiva (Sez. U, n. 1021 del 28.11.2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, R3/.244275).
Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., considerazione delle congrue e non illogiche valutazioni rese dalla Corte di appello nella sentenza impugnata: non emergendo, dunque, all’evidenza circostanze tali da imporre, quale mera “constatazione” cioè presa d’atto, la necessità di assoluzione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244274), discende di necessità la pronunzia in dispositivo.
Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 10 febbraio 2024
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Il Consigliere estensore
Il PresMente