Prescrizione Reato: Quando il Tempo Annulla la Condanna
La prescrizione del reato è un istituto fondamentale del nostro ordinamento penale che sancisce come, trascorso un certo periodo di tempo, lo Stato perda il diritto di punire un cittadino per un illecito commesso. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 8371/2024) offre un esempio pratico di questo principio, annullando una condanna per guida in stato di ebbrezza proprio a causa del decorso dei termini. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Un motociclista veniva condannato in primo e secondo grado per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall’aver provocato un sinistro stradale. Nello specifico, l’imputato era uscito di strada con il suo veicolo. I giudici di merito avevano ritenuto che il suo stato di alterazione alcolica, pur rientrando nella fascia intermedia prevista dalla legge (art. 186, comma 2, lett. b) C.d.S.), avesse contribuito a causare l’incidente rallentandone i riflessi. Oltre alla pena detentiva e pecuniaria, era stata disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
L’imputato, tramite il suo difensore, presentava ricorso in Cassazione, sollevando due questioni principali: un vizio di motivazione riguardo al nesso causale tra ebbrezza e sinistro, e una violazione di legge nell’applicazione della revoca della patente, a suo dire non prevista per la sua specifica ipotesi di reato.
La Decisione della Corte: Annullamento per Prescrizione del Reato
La Corte di Cassazione, prima ancora di esaminare nel merito i motivi del ricorso, ha rilevato d’ufficio una questione preliminare e decisiva: la prescrizione del reato. I giudici hanno proceduto a un calcolo minuzioso dei termini. Il reato, essendo una contravvenzione, si sarebbe prescritto in quattro anni, termine aumentato a cinque per via di atti interruttivi. A questo periodo dovevano però aggiungersi ulteriori 426 giorni di sospensione del processo dovuti ad astensioni degli avvocati e rinvii richiesti dalla difesa.
Considerando che il fatto era stato commesso il 19 giugno 2017, la Corte ha calcolato che il termine massimo di prescrizione era maturato il 21 agosto 2023. Poiché la camera di consiglio si è tenuta il 12 dicembre 2023, il reato era già estinto. Di conseguenza, la Corte ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio, dichiarando l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
Le Motivazioni
La motivazione principale della sentenza è interamente processuale e si basa sull’applicazione dell’art. 157 c.p.p. La Corte Suprema agisce come custode della legge, e la declaratoria di una causa di estinzione del reato come la prescrizione è un atto dovuto che prevale sull’analisi del merito, a meno che non emerga con evidenza una causa di proscioglimento più favorevole all’imputato (come la prova che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso).
Interessante notare, però, che la Corte ha comunque dedicato un passaggio ai motivi di ricorso, affermando che, sebbene non manifestamente infondati, non erano tali da giustificare un’assoluzione immediata nel merito. Tuttavia, ha specificato che la censura relativa alla sanzione accessoria era degna di essere accolta. I giudici hanno infatti implicitamente confermato che la revoca della patente, in caso di sinistro causato da guida in stato di ebbrezza, è prevista solo per l’ipotesi più grave (tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, lett. c), e non per quella intermedia (lett. b) contestata nel caso di specie. Questo errore di diritto commesso dalla Corte d’Appello sarebbe stato corretto se il reato non si fosse prescritto prima.
Le Conclusioni
Questa sentenza ribadisce due concetti giuridici cruciali:
1.  La centralità della prescrizione: La prescrizione del reato non è un cavillo, ma un principio di civiltà giuridica che garantisce la certezza del diritto e il diritto dell’imputato a essere giudicato in tempi ragionevoli. Il suo corretto calcolo è un dovere del giudice in ogni stato e grado del procedimento.
2.  Il principio di legalità delle sanzioni: Le sanzioni, comprese quelle amministrative accessorie come la revoca della patente, devono essere applicate solo nei casi espressamente previsti dalla legge. La decisione della Corte d’Appello di applicare la revoca in un caso non contemplato dalla norma rappresentava una violazione di legge che la Cassazione avrebbe sanato. L’estinzione del reato ha assorbito ogni altra questione, portando alla chiusura definitiva del procedimento.
 
Perché la condanna per guida in stato di ebbrezza è stata annullata?
La condanna è stata annullata perché il reato si è estinto per prescrizione. La Corte di Cassazione ha calcolato che il tempo massimo previsto dalla legge per giudicare il fatto era scaduto prima della data della sua decisione finale.
La revoca della patente è sempre obbligatoria se si provoca un incidente in stato di ebbrezza?
No. La sentenza chiarisce, pur senza decidere sul punto specifico a causa della prescrizione, che la sanzione accessoria della revoca della patente è prevista dalla legge solo per l’ipotesi più grave di guida in stato di ebbrezza (tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l), non per le fasce di gravità inferiori.
Cosa significa ‘annullamento senza rinvio per prescrizione’?
Significa che la Corte di Cassazione ha cancellato la sentenza di condanna in modo definitivo, senza la necessità di un nuovo processo. L’imputato non può più essere perseguito o punito per quel reato perché lo Stato ha perso il suo potere punitivo a causa del tempo trascorso.
 
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 8371 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4   Num. 8371  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TREVISO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al secondo motivo di ricorso, concernente la sanzione amministrativa accessoria.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La Corte di Appello di Venezia, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza Tribunale di Treviso rideterminava la pena nei confronti di COGNOME NOME in mesi uno, giorni 15 di arresto ed euro 600 dì ammenda in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla causazione di un sinistro stradale ai sensi dell’art.186 comma 2 lett.b), 2 bis e 2 sexies C.d.S., assolvendolo dalla contravvenzione di cui all’art.187 C.d.S perché il fatto non sussiste.
Il giudice distrettuale riconosceva che l’uscita dai limiti della carreggiata del motociclo condotto dal ricorrente, tenuto conto delle complessive modalità del sinistro, era stata senz’altro agevolata dallo stato di alterazione causato dall’assunzione di alcol, che ne aveva rallentato i riflessi e le capacità di governare il mezzo e pertanto riteneva sussistente la circostanza aggravante ascritta. Disponeva altresì la revoca della patente di guida come sanzione amministrativa accessoria conseguente alla violazione ascritta.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto impugnazione la difesa dell’imputato il quale ha articolato due motivi di ricorso.
In relazione alla riconosciuta circostanza aggravante dell’avere provocato un sinistro stradale lamenta vizio motivazionale in quanto, sulla base degli elementi agli atti non era possibile formulare un giudizio di necessaria tmerisaniabdi tra il verificarsi del sinistro e la condizione di ebbrezza del ricorrente.
Con una seconda articolazione deduce violazione di legge nell’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente dì guida, la quale era prevista dall’art.186 comma 2 bis C.d.S. soltanto nella ipotesi di stato di ebbrezza superiore al limite di 1,5 gjl e quindi nella ipotesi di cui all’art.186 comma 2 lett.c) C.d.S., mentre nella specie la pronuncia dì condanna era intervenuta per la ipotesi dì cui all’art.186 comma 2 lett.b) C.d.S.
In via preliminare va dichiarata la sopravvenuta causa di estinzione del reato essendosi lo stesso medio termine estinto per prescrizione maturata in data 21 Agosto 2023, ai sensi dell’art.157 c.p.p. che prevede un termine massimo di anni quattro per la prescrizione dei reati contravvenzionali, aumentato di un ulteriore anno in ragione degli atti interruttivi nel frattempo intervenuti, cui devono aggiungersi giorni 426
dovuti alla sommatoria dei periodi di sospensione per adesione dei difensori alle astensioni proclamate a livello nazionale e per rinvii richiesti dall’imputato. Poiché il reato si è perfezionato in data 19 Giugno 2017, il termine di prescrizione è venuto a compiersi in data 21 Agosto 2023.
4.1 Sotto diverso profilo non ricorrono né risultano dedotti vizi di violazione di legge ovvero carenze motivazionali di tale evidenza e dì immediata percezione tali da giustificare una pronuncia assolutoria di liquida declaratoria ex art.129 II comma c.p.p., né d’altro canto le doglianze del ricorrente risultano manifestamente infondate o chiaramente dilatorie, ma sono espressione di difese tecniche degne di essere considerate e anche di essere accolte limitatamente alla censura che lamenta violazione di legge con riferimento alla statuizione concernente la revoca della patente di guida, sanzione amministrativa non prevista per la ipotesi contravvenzionale riconosciuta in capo al ricorrente.
 GLYPH Conclusivamente va disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione ,
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 12 dicembre 2023.