Prescrizione Reato: Quando il Tempo Annulla la Condanna
La prescrizione del reato è un istituto fondamentale del nostro ordinamento penale, che sancisce come il trascorrere del tempo possa estinguere la pretesa punitiva dello Stato. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sent. N. 10365/2024) offre un chiaro esempio pratico di come questo principio operi, portando all’annullamento di una condanna per guida in stato di ebbrezza e alla conseguente riduzione della pena complessiva. Analizziamo nel dettaglio questa decisione.
I Fatti del Caso
Un individuo veniva condannato in primo grado, con rito abbreviato, per due reati commessi in continuazione tra loro: un delitto previsto dall’art. 648 c.p. (capo b) e una contravvenzione per guida in stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186 del Codice della Strada (capo a). I fatti risalivano al 14 luglio 2016.
La pena inflitta dal Tribunale era di 10 mesi di reclusione e 400 euro di multa, convertita in ore di lavoro di pubblica utilità. L’imputato, tramite il suo difensore, decideva di impugnare la sentenza direttamente davanti alla Corte di Cassazione con un ricorso ‘per saltum’, lamentando un’unica, ma decisiva, violazione di legge: la mancata declaratoria della prescrizione del reato di guida in stato di ebbrezza.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla Prescrizione del Reato
La Suprema Corte ha ritenuto il motivo del ricorso fondato. I giudici hanno proceduto a calcolare il termine massimo di prescrizione per la contravvenzione contestata. Partendo dalla data del fatto (14/07/2016) e tenendo conto di una sospensione del procedimento di 28 giorni richiesta dalla difesa, il termine ultimo per una pronuncia di condanna era fissato all’11 agosto 2021.
Poiché la sentenza di primo grado era stata emessa solo il 3 luglio 2023, era evidente che a quella data il reato era già ampiamente estinto per prescrizione. Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo a), proprio perché estinto.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è puramente tecnica e si basa sull’applicazione delle norme in materia di prescrizione del reato. Il reato di guida in stato di ebbrezza è una contravvenzione e, come tale, ha termini di prescrizione più brevi rispetto ai delitti. Il calcolo effettuato dalla Corte ha dimostrato in modo inequivocabile che il tempo massimo a disposizione dello Stato per perseguire e condannare l’imputato per quella specifica violazione era scaduto ben prima della pronuncia del giudice di merito. L’errore del Tribunale nel non rilevare d’ufficio la causa di estinzione del reato ha costituito una violazione di legge, che ha legittimato l’annullamento della relativa statuizione.
Le Conclusioni
L’annullamento della condanna per il reato contravvenzionale ha avuto conseguenze dirette e significative sulla pena finale. La Corte, avvalendosi dei poteri conferitile dall’art. 620 c.p.p., ha proceduto direttamente alla rideterminazione della pena. Ha eliminato l’aumento di pena applicato in primo grado per il reato prescritto (due mesi di reclusione e 67 euro di multa). La sanzione finale è stata così ridotta a 8 mesi di reclusione e 333 euro di multa, convertiti in 481 ore di lavoro di pubblica utilità. Inoltre, è stata eliminata la sanzione accessoria della revoca della patente di guida, direttamente collegata alla condanna per il reato stradale ormai estinto. Questa sentenza ribadisce l’importanza cruciale del rispetto dei termini processuali e come la prescrizione rappresenti una garanzia fondamentale per l’imputato, impedendo che penda su di lui un’accusa a tempo indeterminato.
Perché è stata annullata la condanna per guida in stato di ebbrezza?
La condanna è stata annullata perché il reato si è estinto per prescrizione. Il tempo massimo previsto dalla legge per arrivare a una sentenza di condanna per quel reato era già trascorso al momento della decisione del Tribunale.
Qual è stata la conseguenza dell’annullamento sulla pena totale?
La pena totale è stata ricalcolata e ridotta. La Corte ha eliminato l’aumento di pena che era stato applicato per il reato prescritto, portando la sanzione finale da 10 a 8 mesi di reclusione (e relativa multa), poi convertiti in un numero inferiore di ore di lavoro di pubblica utilità. È stata inoltre eliminata la revoca della patente.
La Corte di Cassazione può modificare direttamente una pena?
Sì, in casi come questo, l’art. 620, comma 1, lettera l) del codice di procedura penale consente alla Corte di Cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di annullare la sentenza in parte e di procedere direttamente alla rideterminazione della pena, come avvenuto nel caso specifico.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10365 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 10365 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LIVORNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/07/2023 del TRIBUNALE di LIVORNO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre “per saltum” ai sensi dell’art. contro la sentenza impugnata, con la quale, all’esito di giudizio abbreviato, unificati i reati con il v colo della continuazione sotto il più grave reato sub b) e ritenuta l’ipotesi attenuata di cui all’art. 648 comma 4 cod. pen. prevalente sulla contestata recidiva è stato condannato alla pena di mesi 10 di reclusione ed 9..uro 400 di multa, convertite in complessive n. 606 ore di lavoro di pubblica utilità come da programma dell’Uepe di Livorno in quanto riconosciuto colpevole dei reati di cui all’art. 186 co. 2 lett. cod. strada e 2bis cod. strada (capo a) e 648 cod. pen. (capo b, con la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale) commesso in Livorno il 14/7/2016
Con un unico motivo il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria di prescrizione per il reato di cui al capo a), già maturata all’atto della pronuncia impugnata.
Chiede, pertanto, che la sentenza impugnata venga annullata relativamente all’affermazione di responsabilità per il reato contravvenzionale sub a) e che venga rideterminata la pena, con eliminazione della revoca della patente di guida.
2.11 motivo è fondato.
Ed invero, la contestata violazione del reato contravvenzionale di guida in stato di ebbrezza riguarda un fatto accertato il 14/7/2016. Per cui, riscontrata ex actis la presenza di 28 gg. di sospensione a seguito di rinvio chiesto dalla difesa, il reato in questione ha visto, pertanto, spirare il suo termine massimo di prescrizione al 11/8/2021, ben prima della data della pronuncia impugnata (3/7/2023).
Alla rideterminazione della pena può provvedere direttamente questa Corte ai sensi dell’art. 620, comma 1 lett. 1), cod. proc. pen.
Va dunque eliminato l’aumento di mesi due di reclusione ed euro 67 di multa (mesi tre di reclusione ed euro 100 di multa così ridotta per il rito) pervenendosi ad una pena finale di mesi otto di reclusione ed euro 333 di multa (da una pena base di anni uno di reclusione ed euro 500 di multa così ridotta per il rito) convertita in complessive 481 ore di lavoro di pubblica utilità come da programma elaborato dall’UEPE di Livorno. Va altresì eliminata la revoca della patente di guida.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al reato di cui al capo A perché lo stesso è estinto per prescrizione e per l’effetto ridetermina la pena in mesi 8 di reclusione ed euro 333,00 di multa convertita in complessive 481 ore di lavoro di pubblica utilità come da programma elaborato dal UEPE di Livorno ed elimina la revoca della patente di guida. Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024