Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34519 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34519 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in ROMANIA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art.23 co.8 d.I.137/20 e successive modifiche.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello ha confermato la condanna dell’imputato alla pena di giustizia per il possesso ingiustificato di 7 grimaldelli, strum allo scasso.
La difesa dell’imputato ha presentato ricorso per Cassazione deducendo cinque motivi in relazione a:
manifesta illogicità dell’ordinanza con cui il giudice ha ritenuto superflua la visione de di reato per indisponibilità dello stesso;
manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancanza delle trascri stenotipiche dell’udienza istruttoria;
violazione di legge sulla sussistenza del fatto e sulla ragionevolezza del dubbio in relazion al principio in dubio pro reo;
mancanza di motivazione sulla offensività in concreto della condotta e della motivazione s punto;
manifesta illogicità e violazione di legge sulla motivazione e sulla mancata applicaz delle circostanze attenuanti generiche.
Con memoria inviata per PEC il AVV_NOTAIO procuratore generale NOME COGNOME, sulla premessa della non manifesta infondatezza delle doglianze, ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell sentenza per l’intervenuta prescrizione del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione del reato.
Il primo motivo è infondato: l’esame del corpo del reato è una attività che mira a consenti al giudice ed alle parti la conoscenza diretta della res per valutarne caratteristiche, funzionamento e pertinenza alla condotta oggetto dell’imputazione. Essa può essere condotta in udienza alla presenza delle parti, per una verifica coram populo, o nel chiuso della camera di consiglio ai fini della deliberazione, ma è rimessa in ogni modo alla valutaz discrezionale del giudice che, in relazione alle specificità del caso concreto, può rit necessaria o meno, opportuna o meno (Sez. 2, n. 14743 del 11/01/2024 1 Mbengue, Rv. 286205 -01).
La Corte, onde procedere alla decisione del motivo, che ha natura procedurale e che quindi consente alla Corte l’accesso al fascicolo e l’esame degli atti (in tal senso, Sez. U, n. 427 31/10/2001, COGNOME, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, COGNOME non mass. sul punto), ha potuto verificare che all’udienza 16 dicembre 2021, l’esibizione l’esame del corpo di reato, inizialmente ammesso su richiesta della parte, nonostant l’opposizione del pubblico ministero, che evidentemente riteneva l’esame non necessario, è stato ritenuto superfluo a seguito del mancato rinvenimento del corpo di reato in Cancelleria.
La decisione giudiziale vitiatur sed non vitiat pur affetta da una evidente e ineludibile contraddizione, non è tale da viziare il giudizio sulla responsabilità né quello sulla na caratteristiche degli strumenti atti allo scasso, desumibile aliunde ed in particolare dalle descrizioni fornite dai testimoni e dalla documentazione in atti, richiamata anche d sentenza di appello.
La presenza dell’evidente contraddizione, non affrontata adeguatamente nella sentenza di appello, che ha preferito concentrarsi piuttosto sul tema della sufficienza probatoria p affermazione di responsabilità, rende il motivo infondato, piuttosto che manifestament infondato, con la conseguenza che non è preclusa in questa sede la verifica di eventuali cause di estinzione del reato (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000»mp. D.L. ,Ftv. 217266 – 01), in particolare della prescrizione dello stesso, intervenuta, in assenza di rilevanti fattori sospensivi, il 2023.
3. La natura preliminare ed assorbente della questione appena affrontata e risolta, dispensa la Corte dall’esame delle ulteriori.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, 10 maggio 2024 Il Consigliere relatore
Il Presidente