Prescrizione Reato: Come il Tempo Annulla una Condanna per Furto
Nel sistema giuridico italiano, il tempo gioca un ruolo cruciale. Un esempio lampante è l’istituto della prescrizione del reato, un meccanismo che estingue un’azione penale se trascorre un determinato periodo senza una sentenza definitiva. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 21487/2024) offre uno spunto perfetto per analizzare come questo principio possa prevalere su ogni altra questione, portando all’annullamento di una condanna per furto.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine con una condanna per furto aggravato, emessa dal Tribunale di Trani. L’imputato era stato ritenuto colpevole e condannato alla pena di sei mesi di reclusione e 200,00 euro di multa. La sentenza veniva successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Bari.
L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e la questione della Prescrizione del Reato
I motivi del ricorso si concentravano su due aspetti specifici:
1. Contrasto tra Motivazione e Dispositivo: L’imputato lamentava una palese contraddizione nella sentenza di primo grado. Mentre nella parte motiva il giudice aveva concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, nel dispositivo finale, ovvero la parte decisionale, non ve ne era alcuna traccia. La Corte d’Appello, secondo la difesa, non aveva sanato questa discrasia.
2. Violazione di Legge: Veniva inoltre dedotta la violazione dell’art. 131 bis del codice penale, relativo alla non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Tuttavia, la Corte di Cassazione, prima ancora di entrare nel merito di tali questioni, ha rilevato d’ufficio un elemento dirimente: il decorso del tempo.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha stabilito che il ricorso era inammissibile riguardo al primo motivo. Ciononostante, ha spostato il focus su un aspetto preliminare e assorbente: la prescrizione del reato. I giudici hanno constatato che era trascorso il termine massimo di prescrizione previsto dalla legge per il reato contestato, pari a sette anni e sei mesi.
Questo ha portato a una conseguenza inevitabile.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è cristallina. L’articolo 129 del codice di procedura penale impone al giudice di dichiarare immediatamente determinate cause di non punibilità, tra cui l’estinzione del reato per prescrizione, in ogni stato e grado del processo. Questa verifica ha la precedenza sull’analisi dei motivi di ricorso, a meno che non emerga con evidenza una causa di proscioglimento più favorevole all’imputato (come l’innocenza piena).
Nel caso specifico, non sussistendo elementi per una pronuncia di assoluzione nel merito, la Corte non ha potuto fare altro che prendere atto del decorso del tempo. La prescrizione del reato ha quindi “neutralizzato” il processo, rendendo superfluo l’esame delle specifiche lamentele sollevate dal ricorrente.
Le Conclusioni
La conclusione è stata l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. In pratica, la condanna è stata cancellata definitivamente perché il reato si è estinto. Questa sentenza ribadisce un principio fondamentale dello stato di diritto: non si può essere perseguiti all’infinito. La prescrizione del reato funge da garanzia per il cittadino, assicurando la certezza del diritto ed evitando che i processi si protraggano a tempo indeterminato. Per la persona coinvolta, significa la fine di un lungo percorso giudiziario con la cancellazione della condanna, non per un’accertata innocenza in questa fase, ma per il semplice, e potente, effetto del tempo.
Per quale motivo la Corte di Cassazione ha annullato la condanna?
La condanna è stata annullata perché il reato contestato si è estinto per prescrizione, essendo trascorso il termine massimo di sette anni e sei mesi previsto dalla legge senza che fosse intervenuta una sentenza definitiva.
La Corte ha esaminato i motivi specifici del ricorso dell’imputato?
No, la Corte non è entrata nel merito dei motivi del ricorso (come la contraddizione sulla sospensione condizionale della pena) perché la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione è una questione preliminare che assorbe e prevale sull’analisi delle altre censure.
Cosa comporta l’annullamento senza rinvio per prescrizione?
Comporta la cancellazione definitiva della sentenza di condanna. Il processo si conclude e l’imputato non è più considerato colpevole per quel fatto, poiché il reato è legalmente estinto a causa del decorso del tempo.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21487 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 21487 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ANDRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
NOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari datata 12.12.2022 che ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani che la aveva ritenuta colpevole del reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod.pen. e la aveva condannata alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 200,00 di multa.
Con il primo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al contrasto tra la motivazione della sentenza di primo grado ed il dispositivo in ordine al riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena avendo la Corte d’appello confermato la sentenza di primo grado nulla statuendo a riguardo.
Con il secondo motivo deduce la violazione di legge sulla disposizione di cui all’art. 131 bis cod.pen. ed in particolare sull’ampliamento della sfera applicativa dell’istituto.
Il ricorso non è inammissibile avuto riguardo al primo motivo di censura.
A fronte della discrasia esistente nella sentenza di primo grado tra la motivazione ove veniva concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena ed il dispositivo che nulla statuiva al riguardo e pur avendo il ricorrente richiesto nell’atto di appello la concessione dei benefici di legge, la Corte territoriale si limitata a confermare la sentenza impugnata senza nulla statuire al riguardo.
Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che è decorso il termine massimo di anni sette e mesi sei di prescrizione del reato.
Discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 17.4.2024