Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 44994 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 44994 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Novara il 26/05/1998, avverso la sentenza in data 05/07/2024 della Corte di appello di Torino; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza limitatamente al punto afferente alla richiesta conversione della pena detentiva in pena pecuniaria sostitutiva, con declaratoria di irrevocabilità dell’affermazione di penale responsabilità.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 05/07/2024, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza con la quale, il ,gre- qgdgn,t-e 24/06/2022, il Tribunale di Novara aveva affermato la penale responsabilità di COGNOME NOME in ordine al delitto di furto in abitazione aggravato dall’uso di violenza sulle cose e, per l’effetto, l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del COGNOME avv.to NOME COGNOME che ha articolato un unico motivo di
ricorso, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con tale motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione per carenza k in punto di omessa valutazione dell’istanza di conversione della pena detentiva inflitta in pena pecuniaria sostitutiva.
Assume, in specie, che, nella decisione della Corte territoriale, la valutazione dell’anzidetta istanza risulterebbe irragionevolmente obliterata, ancorché avanzata in presenza di condizioni reddituali dell’imputato che avrebbero legittimato la conversione della pena detentiva inflittagli e in un momento in cui ciò era ancora consentito, ossia all’atto della formulazione delle conclusioni “cartolari”.
Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all’art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall’art. 5-duodecies del d.l. n. 162 del 2022, convertito, con modificazioni, nella legge n. 199 del 2022 e, da ultimo, dall’art. 17 del d.l. n. 75 del 2023, convertito, con modificazioni, nella legge n. 112 del 2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME Marco è fondato e merita, pertanto, accoglimento per le ragioni che, di seguito, si espongono.
Fondato è l’unico motivo di ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione per carenza, in punto di omessa valutazione dell’istanza di conversione della pena detentiva inflitta in pena pecuniaria sostitutiva.
Rileva, infatti, il Collegio che, in esito alla consultazione degli atti, consentita in ragione della natura di error in procedendo del vizio denunziato, emerge che la difesa, nelle conclusioni scritte trasmesse, a mezzo PEC, al giudice di appello, chiese effettivamente che, in caso di conferma della condanna, la pena detentiva inflitta al proprio assistito fosse convertita in pena pecuniaria sostitutiva.
L’omessa valutazione, da parte dei giudici del merito, dell’indicata richiesta vizia irrimediabilmente la decisione assunta e ne determina l’annullamento.
Tale circostanza, rendendo evidente la non manifesta infondatezza della proposta impugnativa, impone al Collegio di dichiarare altresì l’estinzione, per intervenuta prescrizione, del delitto per cui v’è stata condanna.
Si osserva in proposito che il delitto di furto aggravato dall’uso di violenza sulle cose, oggetto di contestazione, si è estinto per prescrizione in data 16/02/2024 e, quindi, antecedentemente all’emissione della sentenza della Corte di appello di Torino.
Ciò perché per il delitto de quo è previsto, ex art. 157, comma 1, cod. pen., un termine prescrizionale di sei anni, che deve essere aumentato di 1/4, ex art. 161, comma 2, cod. pen., fino a sette anni e sei mesi, in ragione dei plurimi atti di interruzione e dev’essere ulteriormente incrementato di giorni sessantasette per effetto delle due sospensioni del suo corso disposte dal giudice di primo grado alle udienze del 16/09/2019 e del 15/11/2019.
L’intervenuta prescrizione, in data antecedente alla pronunzia di secondo grado, del delitto per cui, in quella sede, vi era stata conferma della primigenia decisione di condanna impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 06/11/2024