Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 45487 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 45487 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CAMMARATA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
lette le conclusioni del Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, per la parte civile NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso con vittoria di spese;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, per il ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La pronunzia impugnata è stata deliberata il 18 novembre 2021 dalla Corte di appello di Palermo, che ha confermato la condanna inflitta – anche agli effetti civili – a NOME COGNOME dal Tribunale di Agrigento per il reato di falso fidefacente.
La contestazione – validata nel giudizio di merito – riguarda il falso per induzione del funzionario dell’Agenzia del territorio di Agrigento, che aveva redatto la scheda di frazionamento di un terreno sulla scorta di una richiesta di
variazione presentata dall’imputato asserendo falsamente di avere ricevuto incarico dall’usufruttuaria del cespite e corredandola da relazione tecnica dell’agronomo NOME COGNOME e da dichiarazione apparentemente sottoscritta dalla nuda proprietaria. All’esito del giudizio di appello, COGNOME, condanNOME in primo grado, era stato assolto per non aver commesso il fatto.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del difensore di fiducia, formulando due motivi.
2.1. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. nonché mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Sostiene il ricorrente che, essendo stato assolto l’autore materiale del reato, non si comprenderebbe come il contributo agevolatore del ricorrente avesse avuto un’efficienza causale. Nonostante le specifiche sollecitazioni in tal senso contenute nell’atto di appello, la Corte di merito si è concentrai:a solo sui motivi a delinquere e non aveva evidenziato quale fosse stato il contributo morale dell’imputato.
2.2. Il secondo motivo di ricorso invoca la prescrizione del reato prima della sentenza di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, sicché la sentenza impugnata va annullata, agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione e, agli effetti civili, con rinvio Giudice competente per valore in grado di appello.
La decisione avversata, come anche quella di primo grado, pur indugiando sulla vicenda concreta e sui rapporti conflittuali dell’imputato con le persone offese, presenta un grave deficit argomentativo, nel senso che non chiarisce quale sia stato il ruolo di NOME COGNOME nella vicenda, nonostante le sollecitazioni in tal senso da parte dell’appellante. Difetta radicalmente, in altri termini, prima che l’illustrazione delle ragionF che hanno condotto alla condanna del COGNOME, la ricostruzione in fatto di quale fosse stato il ruolo del ricorrente nella vicenda, il che naturalmente inibisce del tutto il vaglio circa la solidità argomentativa della sentenza impugnata in punto di ricostruzione della sua responsabilità per il fatto che gli viene contestato.
A ciò si aggiunga, quanto alla sentenza di appello, che la lacuna argomentativa è tanto più significativa e pregiudicante rispetto alla tenuta della motivazione, laddove la Corte territoriale ha assolto il tecnico NOME COGNOME
per non aver commesso il fatto. Questa evoluzione processuale rende ancora più oscuro l’apparato ricostruttivo della decisione avversata quanto al ruolo di COGNOME, che a questo punto dovrebbe essere l’artefice unico del misfatto.
Il vizio radicale della sentenza impugnata impone di prendere atto che, il 12 giugno 2022, è decorso il termine massimo di prescrizione, decorsi anni dodici e mesi sei dalla data del commesso reato ed aggiunte le sospensioni dovute ai rinvii dal 17 aprile 2019 al 15 maggio 2019 per impedimento imputato, dal 9 ottobre 1029 al 13 novembre 2019 per impedimento imputato, del 22 luglio 2020 al 16 settembre 2020 su istanza del difensore e dal 16 settembre 2020 al 14 ottobre 2020 per impedimento difensore, oltre alla sospensione emergenziale di sessantaquattro giorni per la pandemia da Covid-19.
Il processo potrà, invece, proseguire dinanzi al Giudice civile competente per valore in grado di appello.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato é estinto per prescrizione. Annulla la stessa sentenza agli effetti civili con rinvio al Giudice civile competente per valore in grado di appello.
Così deciso il 17/10/2023.