Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20799 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 20799 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/05/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CATANZARO il 13/08/1966 COGNOME NOME nato a MESSINA il 05/12/1959
avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina, previa declaratoria di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, ha confermato la condanna di COGNOME NOME e COGNOME NOME per il reato di falso in atto pubblico (capo El) e del primo anche per quello di truffa ai danni dello Stato (capo L); mentre li ha prosciolti dal reato di cui al capo H) e ha dichiarato la nullità della condanna per il capo G) per la mancata corrispondenza tra accusa e sentenza, procedendo alla conseguente rideterminazione della pena.
Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, con il medesimo atto a firma del comune difensore.
I primi due motivi di ricorso denunciano vizio di motivazione sull’affermazione di responsabilità concorsuale di NOME COGNOME la cui estraneità ai fatti (di cui al capo E1 della rubrica) emergerebbe dalle dichiarazioni di un testimone, dall’interrogatorio del coimputato e dai risultati delle intercettazioni che, seppur dichiarati inutilizzabili, avrebbero dovuto essere valorizzati in favore dell’imputato.
Il terzo motivo contesta la pronuncia di condanna a carico di NOME COGNOME per il delitto truffa ai danni dello Stato (capo L).
Il quarto motivo eccepisce l’inosservanza delle norme processuali per la mancata declaratoria di nullità dell’intera sentenza conseguente alla constatata violazione dell’art. 522 cod. proc. pen.
I motivi riguardanti la posizione di NOME COGNOME non sono inammissibili e pertanto va rilevata l’estinzione del reato ascrittogli (capo E1) per prescrizione.
I motivi concernenti la posizione di NOME COGNOME sono inammissibili.
La posizione di NOME COGNOME.
4.1. GLYPH Il GLYPH motivo che denuncia vizio motivazionale sulla GLYPH ritenuta compartecipazione dell’imputato al reato di falso di cui al capo El), è fondato.
NOME COGNOME all’epoca dei fatti luogotenente del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Messina, non era in servizio la sera del fatto e non ha redatto alcun verbale falso, materialmente formato dai componenti della pattuglia, brigadieri COGNOME e COGNOME
Il Tribunale aveva fondato la responsabilità concorsuale dell’imputato ravvisandola in un concorso morale, desunto dalla presenza di COGNOME nel locale “e comunque dalla sua connivenza rispetto al modo di agire adoperato dai colleghi” (pag. 27 sentenza di primo grado).
La Corte di appello, evidentemente rilevando che nessuno degli elementi indicati potesse fondare un “concorso morale”, ha collegato l’apporto del COGNOME alla indicazione delle generalità dell’avventore falsamente sottoposto a controllo. Ma trae tale convincimento da una mera congettura: che le generalità complete del soggetto fossero note solo a COGNOME e non a COGNOME che le aveva recitate al GIP in sede di interrogatorio.
Una simile caduta argomentativa dovrebbe condurre all’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, rinvio tuttavia inibito dalla circostanza che in data 30 ottobre 2024 è decorso del termine massimo di prescrizione del reato di cui al capo El (commesso il 9 ottobre 2015).
4.2. Al riguardo va considerato che il termine massimo di prescrizione è pari ad anni sette e mesi sei, non essendo stata contestata la circostanza aggravante dell’atto fidefacente e che risultano 570 giorni di sospensione:
13/06/2017 al 07/12/2018 per astensione dei difensori per un totale di 239 99.;
8/5/2019 al 3/7/2019 per astensione dei difensori per un totale di 56 gg.;
3/7/2019 al 6/11/2019 per legittimo impedimento del difensore per concomitante impegno professionale per un totale di 60 gg.;
2/2/2022 al 24/03/2022 su richiesta del difensore per un totale di 50 gg.;
26/10/2022 al 08/02/2023 su richiesta del difensore per un totale di 105 gg.;
03/05/2024 al 05/07/2024 per legittimo impedimento del difensore per concomitante impegno professionale per un totale di 60 gg.
Nel computo dei periodi di sospensione non può computarsi il rinvio dal 6/3/2019 al 8/05/2018 (giorni 63) -indicato nella scheda predisposta dalla Corte di appello ai sensi dell’art. 165 bis disp. att. cod. proc. pen. – in quanto si tratta non di “rinvio di cortesia” ma di rinvio imposto dalla necessità di consentire l’esercizio del diritto di difesa, in relazione al deposito tardivo della relazione peritale effettuato all’udienza medesima.
4.3. Non emergono, alla luce della sentenza impugnata, elementi che debbano comportare, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il proscioglimento nel merito dell’imputato. Al riguardo, occorre osservare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione ictu ocu/i, che a
quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244274). Nel caso di specie, il rilevato vizio motivazionale è in grado di condurre, al più, ad annullare con rinvio la sentenza impugnata, rinvio tuttavia inibito, poiché, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244275).
La posizione di NOME COGNOME.
5.1. Il terzo motivo di ricorso (primo riferito a Inferrera) si risolve in mere doglianze di fatto insuscettibili di trovare ingresso nel giudizio di legittimità.
5.2. Il quarto motivo è manifestamente infondato.
Secondo i consolidati principi espressi dalla Corte di cassazione, anche a sezioni Unite, la sentenza di condanna che riguardi più reati ascritti allo stesso imputato, è idealmente scindibile, in ragione di ogni capo di imputazione, in altrettante autonome statuizioni di condanna, con la conseguenza che, sebbene i diversi capi siano contenuti in un unico documento-sentenza, ognuno di essi conserva la propria individualità ad ogni effetto giuridico (cfr. per tutte Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268965 – 01).
Ne consegue che la declaratoria di nullità della condanna, ex art. 522 e 604 cod. proc. pen, per “diversità del fatto” rispetto al capo G) è insuscettibile di riverberarsi sulla condanna per i residui capi di imputazione.
5.3. La memoria depositata dal difensore del ricorrente non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso.
Discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOMECOGNOME perché il reato ascrittogli al capo E1) è estinto per prescrizione.
Dalla inammissibilità del ricorso di COGNOME NOME discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOMECOGNOME perché il reato ascrittogli al capo E1) è estinto per prescrizione.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/05/2025