Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 24094 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24094 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 22/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a AREZZO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; -ez.tr. , , GLYPH 4 GLYPH t&cL) GLYPH (Atii
Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo lui1Q, GLYPH g h 1..7′) -22434
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il difensore di COGNOME NOME propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall’av provocato un incidente stradale (in RAGIONE_SOCIALE, il 17/12/2017).
Il ricorso consta di quattro motivi con cui si deducono:
2.1. Erronea applicazione della legge penale, nonché mancanza di motivazione con riferimento agli artt. 157 e ss. cod. pen., in relazione all’omessa dichiarazi di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, già maturata alla data emissione del decreto di citazione in appello, così come richiesta in sede d conclusioni dalla Procura generale e dall’imputato, all’udienza del 27/10/23. ricorrente dà conto dei periodi di sospensione della prescrizione conseguenti al legittimo impedimento del difensore dell’imputato, dichiarato alle udienze del 16/12/2019 e del 17/02/2020, ritenendo, in particolare, che il periodo di sospensione della prescrizione da calcolare nel presente caso decorra dal 16/12/2019 fino al 09/05/2020 (ovvero 60 giorni dopo il 10/03/2020, giorno in cui, secondo quanto indicato e documentato nell’istanza di rinvio dell’udienza del 17/02/2020, sarebbe cessato l’impedimento del difensore e cioè 40 giorni dopo l’emissione del certificato del 30/01/2020). La sospensione della prescrizione conseguente all’emergenza pandemica, fissata per legge nel periodo compreso dal 9 marzo all’il maggio 2020, è stata in gran parte calcolata all’interno de sospensione per legittimo impedimento del difensore (dal 16/12/2019 fino al 09/05/2020), rispetto al quale vanno aggiunti altri due giorni di sospensione (fin all’11/05/2020). La durata della sospensione della prescrizione va dunque determinata in complessivi giorni 147, conseguendone che il termine massimo di prescrizione risulta maturato alla data del 14/05/2023, quindi prima dell’emissione del decreto di citazione in appello; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2. Erronea GLYPH applicazione GLYPH della GLYPH legge GLYPH penale, GLYPH nonché GLYPH mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione con riferimento all’art. 131-bis c pen., in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, per non avere la Corte territoriale effett un’adeguata valutazione comparativa dei vari indicatori afferenti alla condotta;
2.3. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché contraddittorietà e illogicità della sentenza con riferimento agli artt. 168-bis cod. pen. e 464-bis e ss. cod. proc. pen., in relazione alla mancata sospension del procedimento per messa alla prova dell’imputato. Il ricorrente censura / in particolare, la decisione della Corte territoriale, sia nella parte in cui ric
l’ordinanza del Gip del giorno 08/08/2019, sia nella parte in cui afferma, in manier acritica, l’inaccettabilità di porre l’imputato alla guida di veicoli, quale a prevista, tra le altre, dal programma predisposto dall’RAGIONE_SOCIALE. Nella dichiarazione di disponibilità della irl i ,RAGIONE_SOCIALE Castiglion Fiorentino del 02/10/2018, allegata all’istanza dell’imputato di predisposizione del programma di messa alla prova, venivano elencate altre, diverse, attività nelle quali il richied COGNOME COGNOME potuto essere impiegato nello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, prescindendo da quella di guida dei mezzi di trasporto;
2.4. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché contraddittorietà e illogicità della sentenza in relazione al mancato riconosciment delle circostanze attenuanti generiche, non essendo stati valorizzati rilevan elementi afferenti alla condotta dell’imputato, successiva ai fatti.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che la senten impugnata sia annullata senza rinvio, per essere il reato estinto per maturat prescrizione.
In data 12/02/2024, sono pervenute memoria di replica alle anzidette conclusioni, a firma del difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO.
Il primo motivo di ricorso, con cui si eccepisce la prescrizione intervenuta prima della celebrazione del giudizio di appello, è fondato. Nel caso di specie tenuto anche conto dei periodi di sospensione intervenuti nel corso del giudizio di primo grado, il termine massimo di prescrizione, così come evidenziato nel ricorso, risulta maturato in epoca antecedente alla sentenza di appello (in dat 17/12/2022).
Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità ta da non consentire di rilevare l’intervenuta prescrizione. Non appare, in particolar manifestamente infondato il motivo afferente alle circostanze attenuanti generiche. Sussistono, pertanto, i presupposti, discendenti dalla instaurazione d un valido rapporto processuale dì impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen.
È poi appena il caso di sottolineare che risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, proprio in considerazione della intervenuta prescrizione: invero, prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventu nullità, pur se di ordine generale, in quanto l’inevitabile rinvio al giudice di me è incompatibile con il principio dell’immediata applicabilità della causa estintiv
(Sez. U, n. 1021 del 28.11.2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale l prescrizione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv.244275). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria d merito, ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione del congrue e non illogiche valutazioni rese dalla Corte di appello nella sentenz impugnata: non emergendo, dunque, all’evidenza circostanze tali da imporre, quale mera “constatazione” cioè presa d’atto, la necessità di assoluzione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv.244274), discende di necessità la pronunzia in dispositivo.
Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 22 febbraio 2024
Il Consigliere estensore