Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29020 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 29020 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VILLAFRANCA SICULA il 02/08/1957
avverso la sentenza del 06/11/2024 della CORTE D’APPELLO DI PALERMO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che aveva confermato la pronuncia della sentenza del Tribunale palermitano in ordine alla penale responsabilità dell’imputato quanto al delitto previsto dall’art. 615 ter, c secondo e quarto (rectius terzo), cod. pen.;
letta le conclusioni depositata dalla parte civile;
considerato che, in ragione della fondatezza dell’unico motivo di ricorso, va emessa sentenza di annullamento senza rinvio quanto agli effetti penali, perché il reato contestat estinto per intervenuta prescrizione. Ai fini della individuazione della pena per la prescriz deve osservarsi come ratione temporis la stessa risultava nel massimo essere pari ad anni otto di reclusione. Pertanto, dalla data dell’ultima condotta di reato, consumata il 4 aprile 20 termine andava a scadere il 4 aprile 2023, a seguito di aumento per interruzione, cosicché all data della sentenza di appello andava dichiarata l’estinzione del reato per prescrizione. No risultano cause di sospensione del menzionato termine;
Rilevato che non emergono, alla luce della sentenza impugnata, elementi che debbano comportare, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il proscioglimento nel merito dell’imputato. Al riguardo, occorre osservare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in
presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza assoluzione a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostan
idonee a escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la
valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto d
“constatazione”, ossia di percezione ictu oculi,
che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490
del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244274);
Considerato che la sentenza in primo grado condannava l’imputato al risarcimento del danno in favore delle parti civili, statuizioni che restano ferme, ai sensi dell’art. 578, com
cod. proc. pen., risultando il motivo di ricorso incentrato solo sulla estinzione del reato;
Considerato anche che la sentenza di annullamento senza rinvio può essere emessa dalla
Settima Sezione (par. 63.2 delle Tabelle);
Rilevato che nulla deve disposto quanto alle spese di costituzione e giudizio della par civile, in applicazione di tale condiviso principio di diritto, costantemente enunciato in rifer
a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, per il quale la liquidazione delle s processali riferibili alla fase di legittimità in favore della parte civile non è dovuta, per non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d’inammissibil del ricorso, od il suo rigetto, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i moti impugnazione proposti (Sez. U, n. 877 ud. 14/07/2022, dep. 12/01/2023, COGNOME, par. 20.3; Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960-03; Sez. 5, n. 34816 del 15/06/2021, COGNOME, non mass.; Sez. 1, n. 17544 del 30/03/2021, COGNOME, non mass.; Sez. 5, n. 26484 del 09/03/2021, Castrignano, non mass.; Sez. 1, n. 34847 del 25/02/2021, COGNOME, non mass.); considerato, per altro, che l’unico motivo di ricorso riguardava la richiesta di estinzion prescrizione, cosicché la parte civile non aveva comunque interesse a costituirsi in merito;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perche’ i reati sono estint prescrizione. Nulla sulle spese di parte civile.
Così deciso il 2.~ 2025