Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 44179 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 44179 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
AVV_NOTAIO Generale presso la Corte d’appello di Ancona, nei procedimento nei confronti di:
NOME COGNOME, nato in Polonia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2022 del Tribunale di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 15 dicembre 2022, il Tribunale di Ancona ha dichiarato la penale responsabilità di NOME per il reato di cui gli artt. 291-bis e 291-ter d.P.R. n. 43 del 1973, e lo ha condannato alla pena di euro 102.168,00 di multa.
Secondo quanto ricostruito dal Tribunale, NOME COGNOME, in qualità di conducente di un veicolo furgonato, in data 2 settembre 2015, avrebbe introdotto in Italia kg. 17,800 di tabacchi lavorati esteri, in assenza delle prescritt autorizzazioni emesse dall’ente di gestione del Monopolio.
Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale indicata in epigrafe il AVV_NOTAIO generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Ancona, articolando un solo motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. peri., avendo riguardo alla determinazione della pena.
Si deduce che illegittimamente la sentenza impugnata ha applicato la sola pena pecuniaria, perché, a norma dell’art. 291-bis d.P.R. n. 43 del 1973, l’introduzione nel territorio dello Stato italiano di un quantitativo di tabacc lavorati esteri superiore a dieci kg. è sanzionato, congiuntamente, sia con la pena pecuniaria, sia con la pena della reclusione da due a cinque anni, e, nella specie, il quantitativo di tabacchi lavorati esteri introdotto in Italia è ampiament superiore ai dieci kg.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, ma deve essere pronunciato annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Occorre preliminarmente osservare che il ricorso del AVV_NOTAIO generale è fondato.
In primo luogo, infatti, a norma dell’art. 291-bis d.P.R. n. 43 del 1973, l’introduzione nel territorio dello Stato italiano di un quantitativo di tabacc lavorati esteri superiore a dieci kg. è sanzionato, congiuntamente, sia con la pena pecuniaria, sia con la pena della reclusione da due a cinque anni.
In secondo luogo, poi, è accertato che, nella specie, il quantitativo di tabacco lavorato estero interessato dalla condotta è superiore a 10 kg., in quanto pari, secondo la stessa sentenza impugnata, a 19,800 kg. (la contestazione indica 17,800 kg.).
In terzo luogo, la sentenza impugnata, pur ritenendo accertato il reato di cui agli artt. 291-bis e 291-ter d.P.R. n. 43 del 1973, ha irrogato soltanto la pena pecuniaria, parametrandola ad un quantitativo di tabacco lavorato estero pari a 19,800 kg.
La fondatezza del ricorso del AVV_NOTAIO generale, sebbene concernente il solo trattamento sanzionatorio, implica la perdurante esistenza di un valido rapporto processuale, e, quindi, impone di tener conto, ai fini del computo della prescrizione, anche del tempo trascorso fino alla pronuncia della sentenza del giudice competente a decidere sull’impugnazione.
In questo senso si è già pronunciata la giurisprudenza di legittimità. Si è infatti precisato che l’obbligo di rilievo, in capo alla Corte di cassazione, dell’intervenuta prescrizione del reato ove il ricorso non sia inammissibile, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, opera anche nel caso di ricorso proposto dal pubblico ministero esclusivamente per motivi inerenti al trattamento sanzionatorio (così Sez. 3, n. 5908 del 11/01/2023, Stabilini, Rv. 284084-01).
Dovendosi computare ai fini della prescrizione anche il tempo decorso fino alla data della presente pronuncia, deve concludersi che il reato si è estinto per tale causa.
Il reato in contestazione è stato commesso il 2 settembre 2015. Per lo stesso, il termine di prescrizione, considerando anche il periodo massimo di interruzione, è pari a sette anni e sei mesi.
Inoltre, possono calcolarsi esclusivamente i seguenti periodi di sospensione: a) 64 giorni per il rinvio determinato dalla panciemia da Covid-19; b) 91 giorni per il rinvio del processo dal 28 giugno 2022 al 27 settembre 2022, siccome determinato dall’adesione del difensore all’astensione dalle udienze proclamata dalle associazioni di RAGIONE_SOCIALE. Non può invece calcolarsi l’intero periodo di rinvio dell’udienza dal 10 marzo 2020 al 30 giugno 2020 solo perché il difensore aveva preannunciato di aderire all’astensione dalle udienze proclamata dalle associazioni di RAGIONE_SOCIALE: il rinvio dell’udienza del 10 marzo 2020, infatti, è stato determinato dal sopraggiungere della pandennia da Covid-19, posto che dal 9 marzo 2020, tutte le udienze, per espressa disposizione del legislatore, dovevano essere rinviate, salvo casi specificamente previsti, presupponenti comunque un imputato detenuto, e, quindi, un’ipotesi diversa da quella in esame.
Di conseguenza, posto che il periodo di sospensione è pari a 155 giorni, il reato in contestazione si è estinto per prescrizione anteriormente alla data odierna, e precisamente il 4 agosto 2023.
L’estinzione del reato per prescrizione impone di adottare una pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, in ragione di tale causa.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 19/09/2023