Prescrizione Reato: Quando il Tempo Annulla la Condanna
La prescrizione del reato è un istituto fondamentale del nostro ordinamento giuridico che stabilisce come il semplice trascorrere del tempo possa portare all’estinzione di un procedimento penale. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 11930/2024) offre un chiaro esempio di come questo principio operi nella pratica, anche quando il ricorso iniziale si basava su motivi differenti. Il caso analizzato dimostra come una corretta valutazione dei termini possa portare all’annullamento di una condanna, evidenziando l’importanza di questo meccanismo a garanzia della ragionevole durata del processo.
I Fatti del Caso: Dalla Contestazione Iniziale alla Riqualificazione
La vicenda giudiziaria ha origine con la contestazione a un individuo di un reato previsto dalla legge sulle armi. Inizialmente, l’accusa era piuttosto grave. Tuttavia, la difesa ha richiesto con successo una riqualificazione del fatto in una fattispecie meno severa, ovvero una contravvenzione prevista dall’articolo 38 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).
Il Tribunale di Pistoia ha accolto questa richiesta, condannando l’imputato a una pena pecuniaria di 200 euro di ammenda. Nonostante la decisione favorevole sulla riqualificazione, la difesa ha presentato ricorso in Cassazione per un altro motivo: la mancata ammissione all’oblazione.
Il Ricorso e l’Intervento della Prescrizione del Reato
Il ricorso della difesa si basava su un punto procedurale preciso. Una volta che il reato è stato riqualificato in una contravvenzione, si sono aperti i presupposti per accedere all’oblazione, un meccanismo che permette di estinguere il reato pagando una somma di denaro. La difesa sosteneva che il Tribunale, pur avendo riqualificato il fatto, non si era pronunciato su questa richiesta, omettendo qualsiasi motivazione.
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo di ricorso ammissibile, in quanto specifico e fondato su elementi presenti negli atti. Proprio l’ammissibilità del ricorso ha permesso alla Suprema Corte di esaminare il caso nel merito e di rilevare d’ufficio una questione ancora più decisiva: l’intervenuta prescrizione del reato.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha osservato che il reato contravvenzionale, così come riqualificato, era stato commesso il 18 febbraio 2018. In assenza di eventi che potessero sospendere o interrompere il decorso del tempo, il termine massimo previsto dalla legge per la prescrizione era già maturato alla data della decisione. Il Procuratore generale presso la Corte aveva infatti concluso proprio in questo senso, chiedendo l’annullamento della sentenza per prescrizione.
L’ammissibilità del ricorso originario è stata il presupposto necessario perché la Corte potesse pronunciarsi. Se il ricorso fosse stato inammissibile, la sentenza di condanna sarebbe divenuta definitiva, impedendo di rilevare la causa estintiva. Invece, essendo il ricorso valido, i giudici hanno potuto constatare che lo Stato aveva perso il suo potere di punire a causa del tempo trascorso.
Le conclusioni
Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna perché il reato era estinto per intervenuta prescrizione. Questa decisione sottolinea due aspetti cruciali. In primo luogo, l’importanza di presentare ricorsi ben argomentati e specifici, poiché la loro ammissibilità apre la porta a un esame completo della situazione giuridica. In secondo luogo, conferma la funzione di garanzia della prescrizione del reato, che impedisce che un cittadino resti indefinitamente sotto la minaccia di un procedimento penale, assicurando che la giustizia agisca entro tempi certi e ragionevoli.
Cosa succede se un giudice riqualifica un reato in una fattispecie meno grave?
Quando un reato viene riqualificato in una fattispecie meno grave, come una contravvenzione, l’imputato può acquisire nuovi diritti. Ad esempio, può avere la possibilità di chiedere l’oblazione, cioè l’estinzione del reato attraverso il pagamento di una somma di denaro, se previsto per la nuova fattispecie.
Perché la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza per prescrizione del reato?
La Corte ha annullato la sentenza perché, una volta riqualificato il reato come contravvenzionale e verificata la data di commissione (18 febbraio 2018), ha calcolato che il termine massimo di legge per perseguire quel reato era già scaduto. Non essendoci stati atti interruttivi validi, il reato si è estinto per il semplice decorso del tempo.
L’ammissibilità del ricorso è stata importante per dichiarare la prescrizione?
Sì, è stata fondamentale. La Corte ha specificato che solo perché il ricorso era ammissibile (in quanto la censura sulla mancata oblazione era valida e specifica) ha potuto esaminare il caso e rilevare d’ufficio la causa di estinzione del reato. Se il ricorso fosse stato dichiarato inammissibile, la sentenza sarebbe diventata definitiva e la prescrizione non avrebbe potuto essere dichiarata.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11930 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11930 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FUCECCHIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2023 del TRIBUNALE di PISTOIA
fissata la trattazione del ricorso con il rito cartolare non partecipato; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per prescrizione;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Pistoia, previa riqualificazione del reato originariamente contestato ad NOME COGNOME in quello previsto dall’art. 38 regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS), lo ha condannato alla pena di euro 200 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.
La difesa denuncia la violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione dell’art. 162-bis cod. pen. “per mancata ammissione all’oblazione a seguito della riqualificazione del fatto, nonché mancanza della motivazione sul punto”.
Il motivo evidenzia come la richiesta di derubricazione dall’originaria contestazione – relativa agli artt. 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 fosse stata sollecitata fin dalla sede dell’udienza preliminare relativamente alle due parti (canne) del fucile, regolarmente denunciato; che tale richiesta era stata reiterata dinnanzi al Tribunale di Pistoia, in una con quella – una volta qualificato il fatto ai sensi dell’art. 38 TULPS – di ammissione all’oblazione ex art. 162-bis cod. pen., sussistendone tutti i presupposti.
Il Tribunale aveva accolto la richiesta di diversa qualificazione mitius, ma non quella di applicazione dell’art. 162-bis cod. pen., senza peraltro alcuna motivazione o riferimento alla richiesta difensiva della quale vi è traccia nell’epigrafe della sentenza riassuntiva delle richieste delle parti.
Come esattamente rileva il Procuratore AVV_NOTAIO, il ricorso risulta ammissibile nell’articolazione della censura sopra riportata che è specifica e trova immediato riscontro nella sentenza impugnata.
Ciò consente di apprezzare la sussistenza della causa di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
Infatti, avuto riguardo al reato contravvenzionale, come riqualificato, all’epoca della sua commissione (18 febbraio 2018) ed all’assenza di fatti sospensivi (della quale dà atto la sentenza), risulta maturato il termine per integrare l’effetto prescrittivo, con conseguente estinzione del reato per tale causa ed annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione. (1) Così deciso il 2 febbraio 2024. GLYPH c i