Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 28047 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 28047 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/05/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a SESTO SAN GIOVANNI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE di APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, del dl. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
AVV_NOTAIO con note scritte concludeva per l’accoglimento del ricorso.
AVV_NOTAIO, in difesa della parte civile depositava conclusioni e nota spese.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La Corte di appello di Milano confermava la condanna del ricorrente per il reato di truffa allo stesso ascritto, consumato il 26 settembre 2015.
2.Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 157 e ss. cod. proc. pen.): il reato, anche tenuto cont dei termini di sospensione, sarebbe estinto per decorso del termine di prescrizione prima della pronuncia della Corte di appello risalente al 29 gennaio 2024.
2.1. Il ricorso è fondato in quanto, tenuto conto delle sospensioni, il termine d prescrizione risulta spirato a maggio del 2023, mentre la sentenza di appello è stata pronunciata il 29 gennaio 2024.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
2.2. Le statuizioni civili devono essere confermate, non essendo stato impugnato il relativo capo della sentenza.
Quanto alle spese, premesso che nell’ipotesi di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, l’imputato può comunque essere condannato al pagamento delle spese in favore della parte civile, non essendo la prescrizione indice di soccombenza (Sez. 2, n, 2891 del 28/10/2021, dep. 20222, Cimmino, Rv. 282441 – 01), nel caso in esame le stesse non si liquidano, tenuto conto della carenza di un contributo concreto della parte richiedente alla decisione di fase.
Si riafferma infatti che la disposizione di cui all’art. 541, comma 1, cod. proc. pen presuppone che il giudice valuti la qualità della partecipazione al processo della parte civile avendo quest’ultima l’onere di coltivare le proprie pretese fornendo un fattivo contributo alla dialettica del contraddittorio, sicché non può esservi condanna dell’imputato alla rifusione delle spese in favore della parte civile quando il difensore non abbia svolto alcuna attività e si sia limitato a depositare telematica mente conclusioni scritte e nota spese (tr le altre: Sez. 5, n. 1144 del 07/11/2023, dep. 2024, D., Rv. 285598 – 01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili. Nulla per le spese della parte civile Così deciso in Roma, il giorno 30 maggio 2024
L’estensore