Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 1033 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 1033 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOMECOGNOME nato a San Giovanni Rotondo il 06/09/1979, avverso la sentenza del 24/01/2023 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 4 ottobre 2021, il Tribunale di Rimini condannava NOME COGNOME alla pena di dieci mesi di reclusione e trecento euro di multa, in quanto ritenuto colpevole dei reati di maltrattamento di animali (capi a, d), di truffa (capi b, e, f) e di falsità materiali (capi c, g), concedendo il beneficio del sospensione condizionale della pena.
Con sentenza del 24 gennaio 2023, la Corte di appello di Bologna dichiarava non doversi procedere per remissione di querela in ordine ai reati di truffa (capi b, e, f), assolveva l’imputato dai reati di cui ai capi c), g), previa riqualificazio ai sensi degli artt. 481 e 485 cod. pen., perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, infine rideterminava la pena in mesi quattro di arresto per i reati di cui ai capi a), d), previa loro riqualificazione ai sensi dell’art. 727 cod. per confermando nel resto.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, NOME COGNOME tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando sei motivi.
2.1 Con il primo motivo, la difesa deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett. a), b), c), e) cod. proc. pen. in relazione all’art. 163 cod. pen. ed relazione all’art. 546 cod. proc. pen. ed all’art. 597 cod. proc. pen.
In sintesi, il ricorrente lamenta che la Corte di appello ha affermato, in motivazione, che l’assenza di resipiscenza impediva una prognosi favorevole ai fini della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena integrante motivo di appello, in tal modo violando il divieto di reformatio in pejus, avendo il giudice di primo grado concesso il beneficio della pena sospesa e non essendo intervenuta impugnazione da parte della Procura, ma anche travisando i motivi di appello con i quali non era stata avanzata richiesta di concessione del beneficio della pena sospesa.
2.2 Con il secondo motivo, la difesa deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), c), e) cod. proc. pen. in relazione all’art. 442, comma 2, cod. proc pen. ed in relazione agli artt. 132, 133 cod. pen. ed in relazione all’art. 546 cod. proc. pen.
Il ricorrente lamenta che la motivazione addotta dalla Corte territoriale sulla scelta della sanzione detentiva in alternativa a quella pecuniaria era apparente, essendosi limitato il giudice di appello a richiamare la adeguatezza della pena con una mera clausola di stile, senza alcuna motivazione sul punto della
individuazione della pena base e senza tenere nella doverosa considerazione che la pena inflitta doveva essere diminuita di 1/2 per il rito prescelto.
2.3 Con il terzo motivo, la difesa deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), c), e) cod. proc. pen. in relazione all’art. 81 cod. pen. ed in relazio all’art. 546 cod. proc. pen.
Il ricorrente lamenta che la Corte di merito aveva omesso di motivare le ragioni per le quali l’aumento per la continuazione tra i reati contestati sub a) e sub d) della imputazione originaria dovesse essere quantificato nella misura di un mese di arresto, in violazione dei principi di legittimità in base ai quali giudice, ove riconosca la continuazione tra i reati, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite.
2.4 Con il quarto motivo, la difesa deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), c), e) cod. proc. pen. in relazione all’art. 727 cod. pen. ed in relazio all’art. 546 cod. proc. pen.
In sintesi, il ricorrente lamenta che il giudice di appello, nel riqualificar fatti ai sensi dell’art. 727 cod. pen., aveva omesso di valutare che la grave sofferenza dell’animale, quale elemento oggettivo della fattispecie, deve essere desunta dalle modalità della custodia che devono essere inconciliabili con la condizione propria dell’animale in situazione di benessere, trascurando nel caso in esame che i cuccioli rinvenuti erano stati vaccinati, che non erano segregati in strutture fatiscenti e quindi incompatibili con la natura dei cuccioli, che cporne tutti i cuccioli avevano contratto le malattie che tutti i cuccioli possono contrarr così come gli esseri umani, che le vaccinazioni sono eseguite proprio al fine di prevenire che si contraggano tali malattie.
2.5 Con il quinto motivo, la difesa deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), c), e) cod. proc. pen. in relazione all’art. 62-bis cod. pen.
Lamenta il ricorrente che il giudice di appello aveva ritenuto che le invocate circostanze attenuanti generiche non fossero concedibili a causa dell’assenza di elementi favorevoli per l’appellante, senza considerare il comportamento processuale del ricorrente che ha evitato di appesantire il già gravoso compito del Tribunale, evitando che si procedesse alla escussione dei testi e della persona offesa che non aveva presentato denuncia.
2.6 Con il sesto motivo, la difesa deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), c), e) cod. proc. pen. in relazione all’art. 131-bis cod. pen.
Deduce il ricorrente che i reati della stessa indole integranti serialità ostativa ai fini della configurabilità dell’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen. de essere almeno tre, anche nel caso di reati avvinti dal nesso di continuazione e ricomprendendosi nel numero anche il reato per cui si procede, rilevando che nel caso di specie non ricorreva il dato numerico ostativo. Osserva, inoltre, il ricorrente che i fatti contestati non denotano quella abitualità e quella gravità tale da rendere inapplicabile il criterio della particolare tenuità, posto che tratta di fatti contravvenzionali e non delittuosi, peraltro puniti con pena alternativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Per motivi di ordine logico, va innanzitutto esaminato il quarto motivo di ricorso che è manifestamente infondato.
Diversamente da quanto sostenuto in ricorso, il ricorrente, al fine di massimizzare i guadagni ricavati dalla vendita di cuccioli di cane di razza, anticipava la loro consegna agli acquirenti senza farsi carico di una adeguata detenzione di tali animali, apprestando le cure veterinarie necessarie ed i trattamenti igienici atti a prevenire l’insorgenza di patologie anche gravi, per di più senza procedere alle vaccinazioni e confezionando false attestazioni che i cuccioli fossero stati sottoposti alle previste vaccinazioni di legge, tanto che conseguiva il decesso di alcuni cuccioli e una condizione di evidente sofferenza fisica per altri cuccioli.
Le conclusioni cui perviene la Corte di merito sono coerenti all’interpretazione che è stata data alla norma dalla giurisprudenza di legittimità. E’ stato, infatti, chiarito che la detenzione è penalmente rilevante non solo quando determina un vero e proprio processo patologico nell’animale, ma anche quando produce meri patimenti (Sez. 3, n. 39844 del 06/10/2022, COGNOME; Sez.3, n. 14734 del 08/02/2019, COGNOME, Rv. 275391), proprio perché l’evento della fattispecie è rappresentato dalla sofferenza dell’animale, che deve quindi essere collegata alle condizioni di detenzione da un nesso causale; assumendo così rilievo non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali per la loro manifesta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità psicofisica dell’animale, procurandogli dolore e afflizione (Sez. 7, n. 46560 del 10/7/2015, COGNOME, Rv. 265267).
La motivazione è congrua e non manifestamente illogica e si sottrae al sindacato di legittimità; essa, inoltre, è in linea con i sopra illustrati princi diritto affermati da questa Corte in subiecta materia, dovendosi ricordare in proposito che la legge 22 novembre 1993, n. 473, di modifica dell’art. 727 cod.
pen., ha radicalmente mutato il presupposto giuridico di fondo sotteso alla tu penale degli animali, i quali sono considerati non più fruitori di una indiretta o riflessa, nella misura in cui il loro maltrattamento avesse of comune sentimento di pietà, ma godono di una tutela diretta orientata a riten come esseri viventi.
2. E’ anche manifestamente infondato il primo motivo di ricorso relativo al dedotta violazione del divieto di reformatio in pejus.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, è la statuizione contenu nel dispositivo che deve essere presa in considerazione ai fini della ver dell’eventuale violazione di un divieto di reformatio in pejus. La statuizione in ordine alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pen stata confermata nel dispositivo della sentenza di secondo grado, senza alc violazione del predetto divieto.
Nel caso in esame, infatti, sebbene la Corte di merito abbia in parte mot erroneamente affermato la sussistenza di una prognosi sfavorevole circa futura condotta e, quindi, in ordine alla concessione del beneficio d sospensione condizionale della pena integrante motivo di appello, il disposit ha diversamente disposto la conferma delle statuizioni non riformate de sentenza di primo grado, tra le quali la concessione del beneficio d sospensione condizionale della pena al ricorrente.
Tale affermazione si pone in linea con l’orientamento giurisprudenziale legittimità, secondo cui è legittima la decisione con la quale il giudice di a critichi la decisione del giudice di primo grado, lasciando, tuttavia, inalt dispositivo di assoluzione (Sez. 5, n. 4011 del 19/05/2005, dep. 2006, 233593). Ed è coerente anche con il principio secondo cui il divieto di reformatio in pejus riguarda esclusivamente il dispositivo della sentenza ed il suo concre contenuto afflittivo, ma non anche la motivazione, che può contenere un valutazione più grave della violazione commessa, sia in termini di fatto ch diritto (Sez. 3, n. 25585 del 10/02/2023, COGNOME, Rv. 284694; Sez. 3, n. 3 del 08/09/2016, dep. 2017, Rv. 268893 – 01; Sez. 4, n. 3447 del 03/10/2007 dep. 2008, Rv. 238738).
3. Sono fondati il secondo e il terzo motivo di ricorso.
I giudici di secondo grado, nel rideterminare il trattamento sanzionatori seguito del proscioglimento per i reati di cui ai capi b), c), e), f), g riqualificazione dei capi a) e d) ai sensi dell’art. 727 cod. pen., ha spiegato i motivi per i quali è stata scelta sanzione detentiva, individua nella pena base di mesi tre di arresto, richiamando la reiterazione delle con
e le conseguenze letali derivate ad alcuni dei cuccioli; a tanto tuttavia non ha fatto seguito un’adeguata illustrazione del procedimento di calcolo della perla, non essendo stata individuato il quantum di pena per l’ulteriore reato contravvenzionale satellite e non essendo stato eseguito l’abbattimento di perla, previsto in ragione della metà dall’art. 442, comma 2, cod. proc. peli., procedendosi in sede di rito abbreviato per due reati contravvenzionali.
In tal modo, la sentenza ha violato l’insegnamento delle Sezioni Unite, secondo il quale il giudice, riconosciuta la continuazione tra reati ai sensi dell’art 81 c.p., «nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite» (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269, COGNOME). Le Sezioni Unite, sulla specifica questione sollevata dal ricorrente, vale a dire la determinazione per l’aumento di pena del reato satellite, richiamano Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, non massimata sulla questione, secondo cui «se per i reati satellite è irrogata una pena notevolmente inferiore al minimo edittale della fattispecie legale di reato, l’obbligo di motivazione si riduce, mentre, qualora la pena coincida con il minimo edittale della fattispecie legale di reato o addirittura lo superi, l’obblig motivazionale si fa più stringente ed il giudice deve dare conto specificamente del criterio adottato, tanto più quando abbia determinato la pena base per il reato ritenuto più grave applicando il minimo edittale e/o quando abbia applicato una misura di pena in aumento sproporzionata, pur in presenza delle medesime fattispecie di reato».
Non solo, la sentenza ha anche espressamente disatteso il disposto dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., non procedendo alla diminuzione della metà prevista in caso di rito abbreviato, allorchè si proceda per reati contravvenzionali.
Essendo i richiamati motivi di ricorso fondati, il rapporto processuale deve considerarsi validamente instaurato e la sentenza della Corte di appello di Bologna va annullata senza rinvio perché i reati residui di cui ai capi a) e d) sono estinti per intervenuta prescrizione, con assorbimento del quinto motivo di ricorso attinente al trattamento sanzionatorio.
E’ infatti principio del tutto pacifico che l’obbligo di dichiarazione immediata di una causa di non punibilità determina l’annullamento senza rinvio della sentenza di condanna, ove sia nel frattempo maturato il termine di prescrizione del reato.
In specie, il termine massimo di prescrizione decennale decorreva per il reato di cui al capo a) dal 15/02/2018 ed è maturato il 15/02/2023, e per il
reato di cui al capo d) dal 16/03/2018 ed è maturato il 16/03/2023, senza siano intervenuti, nel corso dei giudizi di merito, sospensioni del corso prescrizione.
Infine, deve ricordarsi, con riferimento al sesto motivo di ricorso, quale ci si duole della mancata applicazione dell’istituto di cui all’art. 131pen., che la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art cod. pen., in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esit favorevole per l’imputato, mentre la seconda lascia inalterato l’illecito nella sua materialità storica e giuridica (Sez. 1, n. 43700 del 28/09/ Glorioso, Rv. 282214).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti prescrizione.
Così deciso il 18/11/2024