Prescrizione Reato: La Cassazione Annulla Condanna per Soggiorno Irregolare
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21689 del 2024, ha annullato una condanna per il reato di soggiorno irregolare. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento: la prescrizione del reato. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere come il trascorrere del tempo possa incidere sull’esito di un procedimento penale, anche quando il ricorso presentato dall’imputato solleva questioni di merito.
I Fatti del Caso
Un cittadino straniero veniva condannato dal Giudice di Pace di Reggio Calabria al pagamento di un’ammenda di 3.333,33 euro per il reato previsto dall’art. 10 bis del D. Lgs. 286/1998, ovvero per essersi trattenuto illegalmente nel territorio dello Stato.
Contro tale decisione, l’imputato proponeva appello, lamentando diversi vizi della sentenza: un’errata motivazione riguardo la sua responsabilità, la mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, e la nullità del giudizio per assenza dell’imputato. L’appello veniva qualificato come ricorso e trasmesso alla Corte di Cassazione.
L’Importanza dell’Ammissibilità del Ricorso
La Corte Suprema ha preliminarmente valutato i motivi del ricorso, giudicandoli ‘non manifestamente infondati’. Questo passaggio, puramente tecnico, è di cruciale importanza: un ricorso inammissibile avrebbe impedito alla Corte di esaminare il caso e, di conseguenza, di rilevare la prescrizione. L’ammissibilità del ricorso ha invece instaurato correttamente il rapporto processuale, aprendo la strada alla successiva declaratoria di estinzione del reato.
La Prescrizione del Reato e la Decisione della Corte
Il cuore della decisione risiede nell’applicazione dell’istituto della prescrizione del reato. La Corte ha rilevato che il fatto contestato era avvenuto il 16 marzo 2014. Al momento della celebrazione dell’udienza in Cassazione, il 18 aprile 2024, era ormai decorso il tempo massimo previsto dalla legge per poter perseguire quel reato.
Secondo l’articolo 129 del codice di procedura penale, il giudice ha l’obbligo di dichiarare immediatamente determinate cause di non punibilità, tra cui l’estinzione del reato. Questa verifica ha la precedenza sull’esame del merito delle accuse. Poiché non era possibile giungere a una sentenza di assoluzione più favorevole per l’imputato, la Corte non ha potuto fare altro che prendere atto dell’intervenuta prescrizione.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha motivato la sua decisione richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale. Il principio è chiaro: una volta che il ricorso supera il vaglio di ammissibilità, il giudice di legittimità deve prioritariamente verificare se il reato sia estinto. In questo caso, il lungo lasso di tempo tra la commissione del reato (2014) e la decisione finale (2024) ha reso ineluttabile la declaratoria di estinzione. La Corte, quindi, ha annullato la sentenza impugnata ‘senza rinvio’, chiudendo definitivamente la vicenda processuale.
Le Conclusioni
La sentenza in esame ribadisce un principio di garanzia fondamentale: la pretesa punitiva dello Stato non può durare all’infinito. La prescrizione del reato serve a bilanciare l’esigenza di giustizia con quella della certezza del diritto e dell’oblio, evitando che un cittadino resti soggetto a un procedimento penale per un tempo indefinito. Per l’imputato, l’esito è la cancellazione della condanna e di ogni effetto penale ad essa connesso, a dimostrazione di come le norme procedurali, e in particolare quelle sui tempi del processo, siano determinanti per l’esito finale di un giudizio.
Perché la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza?
La Corte ha annullato la sentenza perché il reato contestato all’imputato si è estinto per prescrizione, essendo trascorso il termine massimo di legge dalla data in cui il fatto è stato commesso (16/03/2014).
Cosa significa che il ricorso è “ammissibile” ma il reato è prescritto?
Significa che i motivi presentati dall’imputato erano formalmente validi per avviare il giudizio in Cassazione. Tuttavia, prima di esaminare nel dettaglio tali motivi, la Corte ha l’obbligo di verificare se esistono cause di estinzione del reato, come la prescrizione, che hanno la precedenza e portano all’annullamento della condanna.
Qual è la conseguenza dell’annullamento per prescrizione?
La conseguenza è che la condanna viene cancellata. La persona non è più considerata colpevole per quel reato e non deve pagare l’ammenda di 3.333,33 euro che le era stata inflitta.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21689 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 21689 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/02/2021 del GIUDICE DI PACE di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Reggio Calabria ha condannato NOME alla pena di euro 3.333,33 di ammenda per il reato di cui all’art. 10 bis D. Lgs 286/1998;
Rilevato che con l’appello, qualificato come ricorso e trasmesso dalla Corte territoriale, si deduce il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena, nonché si eccepisce la nullità della sentenza ex art. 604, comma 5 bis cod. proc. pen. in quanto il processo sarebbe stato celebrato in assenza dell’imputato;
Rilevato che il ricorso, nel quale sono dedotti motivi a prima lettura non manifestamente infondati, è ammissibile e, pertanto, ha determinato la corretta istaurazione del rapporto processuale per la presente fase;
Ritenuto che tale circostanza -preso atto che i fatti sono avvenuti a Reggio Calabria il 16/3/2014, ai sensi dell’art. 129 cod proc. pen. ed esclusa la possibilità di pronunciare una diversa e più favorevole sentenza- impone di dichiarare l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione (Cass S.U., n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv 217266; Sez. 3, n. 31415 del 15/1/2016, COGNOME, Rv 267518; Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, COGNOME, Rv 256463; Sez. 4, n. 18641 del 20/1/2004, COGNOME, Rv 228349).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 18/4/2024