Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 30608 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 30608 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato a Firenze 1’11/7/1997
avverso la sentenza emessa il 29/10/2024 dalla Corte di appello di Firenze
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell’Avv. NOME COGNOME difensore del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
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Con sentenza del 29 ottobre 2024 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia emessa il 4 luglio 2017 dal Tribunale di Prato nei confronti di NOME COGNOME concesse le attenuanti generiche prevalenti
sulla contestata aggravante, operata la riduzione per il rito, ha rideterminato la pena in mesi 7 e giorni 10 di reclusione.
L’imputato è stato ritenuto responsabile dei reati di cui all’art. 337 cod. pen. e 73, comma quinto, d.P.R. n. 309/90.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME che ha dedotto i motivi di seguito indicati.
3.1. Violazione di legge, per essere il decreto di citazione per il giudizio di appello stato notificato al difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza svolgere alcun tentativo di notifica presso la residenza o il domicilio dichiarato dell’imputato. Di seguito, è stata effettuata la notifica presso il domicilio dichiarato in Prato, ove l’imputato non è stato rinvenuto, ma non è stata eseguita la necessaria, successiva notifica al difensore, così verificandosi la nullità assoluta della notifica dell’anzidetto decreto.
3.2. Violazione di legge, per essere stati effettuati la perquisizione e il sequestro di una modica quantità di cannabis, di alcune cartine e di un bilancino senza il presupposto della eccezionale necessità e urgenza, con conseguente inutilizzabilità dei risultati.
3.3. Violazione di legge e difetto di motivazione sul motivo di gravame relativi all’assenza dell’elemento* psicologico del reato’ di cui all’art. 337 cod. pen., non avendo l’imputato posto in essere volontariamente alcuna azione violenta o minacciosa.
Il 16 giugno 2025 è pervenuta memoria del difensore del ricorrente, che, oltre a riportarsi alle deduzioni formulate nel ricorso, ha in particolare replicato alle argomentazioni del Sostituto Procuratore Generale relative al primo motivo del ricorso ed eccepito l’intervenuta estinzione dei reati per prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza deve essere annullata senza rinvio, perché i reati, contestati all’imputato, sono estinti per prescrizione.
Il primo motivo è infondato.
Risulta dagli atti che un primo tentativo di notifica del decreto di citazione per l’udienza dibattimentale di appello del primo luglio 2024 è stato eseguito nei confronti dell’imputato il 25 gennaio 2024 al domicilio dal medesimo eletto e mai modificato nel corso del tempo. Di tali circostanze si dà atto anche nel ricorso e
non risulta che la raccomandata contenente l’avviso di deposito sia stata restituita per irreperibilità del destinatario.
Deve ritenersi, quindi, regolarmente eseguita la notifica all’imputato, non occorrendo la successiva notifica al difensore ai sensi dell’ad. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Ne discende l’infondatezza del motivo, incentrato sull’irreperibilità e sul trasferimento dell’imputato al momento della notifica; la prima, infatti, non trova conferma in atti, il secondo, non rileva, in difetto di comunicazione da parte dell’imputato, dopo l’avvenuta elezione di domicilio.
Alla luce di quanto precede, precisato che è consentito a questa Corte l’esame degli atti, stante la natura processuale dell’eccezione sollevata, va evidenziato che è irrilevante l’assunto della Corte d’appello, che, inquadrata la fattispecie nell’ad. 161, comma 4, cod. proc. pen., ha posto in luce l’inoffensività della lamentata inversione dell’ordine delle notifiche.
E’ manifestamente infondato, invece, il secondo motivo, nel quale si deduce l’irregolarità della perquisizione che ha consentito il rinvenimento della sostanza stupefacente, del denaro e del bilancino di precisione.
Questa Corte, al riguardo, ha già avuto modo di affermare che la perquisizione effettuata ai sensi dell’ad. 103, comma 3, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, si differenzia da quella di iniziativa della’ polizia giudiziaria, disciplina dal codice di rito, per il fatto che non presuppone l’esistenza di una notizia di reato e rientra in un’attività di carattere preventivo, ma al pari di quella, seppure sia eseguita illegittimamente, non rende illegittimo l’eventuale sequestro della sostanza stupefacente e delle altre cose pertinenti al reato, all’esito rinvenute» (Sez. 4, n. 3196 del 2020, Spagnolo, Rv. 278031 – 01).
Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, l’eventuale violazione dell’ad. 103 T.U.L.S. è irrilevante ai fini dell’utilizzabilità probatoria dei reperti.
Ad ogni modo, va rilevato che sono state illustrate le ragioni dell’intervento, determinato dalla sorpresa dell’imputato mentre stazionava con lo zaino in spalla presso un luogo di spaccio, in prossimità di una scuola, e tentava di allontanarsi per eludere il controllo degli operanti.
Anche il terzo motivo è infondato. . GLYPH . GLYPH
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Dalla ricostruzione del fatto, effettuata in entrambe le sentenze del merito, emerge che l’imputato – dopo essere stato fermato dai militari, i quali lo avevano sottoposto, prima, a identificazione e, poi, stante l’atteggiamento sospetto, tenuto dal giovane, a perquisizione ai sensi dell’ad 103 d.P.R. n. 309/1990 – aveva colpito al volto un operante con la sacca detenuta, che aveva
all’interno una pesante cassa musicale; si era poi dato a una fuga spericolata con arresto repentino di veicoli e tampona mento a catena; aveva spinto
violentemente dei passanti che tentavano di fermarlo.
Siffatte circostanze rendono evidente che l’imputato ha agito con la coscienza e volontà di opporsi all’adempimento da parte degli operanti dell’atto
dell’ufficio, consistente nella sua identificazione e denuncia per la detenzione della sostanza stupefacente, appena rinvenuta nel suo zaino.
Risulta integrato, quindi, il dolo del reato di cui
. all’art. 337 cod. pen., che, per l’appunto, si concreta nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia
al fine di opporsi al compimento di un atto del pubblico ufficiale.
5. L’infondatezza del ricorso consente di rilevare l’intervenuta estinzione per prescrizione dei reati contestati, atteso che dalla sentenza di primo grado (4
luglio 2017) all’emissione del decreto di citazione per il giudizio di appello (4
gennaio 2024) è decorso il termine di cui all’art. 157 cod. pen., pari a sei anni.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione.
Così deciso il 27 giugno 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente