Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10517 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10517 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: NOME Aldo nato a Napoli il 01/10/1981 avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 11/06/2024 preso atto che il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 11/6/2024 con la quale è stata confermata nei suoi confronti, la sentenza del Tribunale di Torino del 19/1/2024 che lo aveva condannato per il delitto di cui all’art. 642 cod. pen., chiedendone annullamento per violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen., in relazione all’art. 601, comma 3, cod. proc. pen.;deduce che non sarebbero stati rispettati i termini a comparire (gg. 40) per
il giudizio di appello; lamenta, inoltre, la mancanza e manifesta illogicità della motivazione avendo la Corte di appello omesso di considerare che il ricorrente era incorso in errore materiale nella indicazione della targa del veicolo che aveva causato l’incidente.
Ritiene il Collegio che la sentenza impugnata vada annullata senza rinvio in quanto la questione prospettata con il primo motivo, relativo al termine a comparire in appello a seguito della Riforma Cartabia, al momento della redazione del ricorso (25/07/2024), appariva controversa tanto da richiedere l’intervento delle Sezioni Unite che con sentenza n. 42125 del 27/06/2024 Ud. (dep. 15/11/2024) Rv. 287096 hanno chiarito che “la disciplina dell’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni il termine a comparire nei giudizi di appello, è applicabile ai soli atti di impugnazione proposti a far data dal lo luglio 2024”.
Preme precisare che al momento della proposizione del ricorso era intervenuta (solo) l’informazione provvisoria della decisione delle Sezioni Unite e non vi era ancora il deposito della motivazione ufficiale la quale definisce formalmente la questione controversa.
Nel caso di specie, quindi, essendosi in presenza di un motivo di ricorso non inammissibile questa Corte è tenuta, ai sensi dell’art. 129, primo comma, cod. proc. pen., a rilevare che il reato di cui all’art. 642 cod. pen. è ormai estinto pe prescrizione.
E’ infatti maturato, in data 02/08/2024 il termine di prescrizione del reato.
Non appaiono sussistenti i presupposti per un proscioglimento più favorevole all’imputato ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., avuto riguardo alle pertinenti considerazioni espresse dalla Corte di appello sul fatto (pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata) che rendono aspecifico il secondo motivo di gravame.
Alla stregua di quanto esposto deve annullarsi la sentenza impugnata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione con conferma delle statuizioni civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili.
Così deciso, il 04/02/2025