Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 5251 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 5251 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 06/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
NOME COGNOME nato a Iglesias il 26/12/1955;
avverso la sentenza emessa il 09/07/2024 dalla Corte d’appello di Cagliari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa NOME COGNOME;
preso atto della requisitoria del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procura Generale dott. NOME COGNOME che ha concluso per la declaratoria d’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni formulate dall’avv. NOME COGNOME difensore dell’imputato.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME avv. NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso sentenza della Corte d’appello di Cagliari che ha confermato la pronuncia con la quale Tribunale di Cagliari ha affermato la penale responsabilità dell’imputato, amministrator legale rappresentante della fallita RAGIONE_SOCIALE in ordine al de di bancarotta semplice ai sensi degli artt. 217, comma 1, 224 e 219 legge fall., aggravato art. 99 cod. pen., e, ritenuta la continuazioni con precedenti condanne inflitte allo stesso, condannato alla pena finale di anni tre e mesi sei di reclusione.
La difesa propone un unico motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e cod. proc. pen., con il quale lamenta che i giudici d’appello hanno omesso di spiegare le ragio per le quali hanno ritenuto la sussistenza della recidiva reiterata contestata sul presupp che il giudice di primo grado, non avendola esclusa espressamente, l’avesse considerata nel calcolo di determinazione della pena, così violando il principio di diritto secondo sussistenza o l’esclusione della recidiva deve essere oggetto di specifica motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo di ricorso è fondato e la sentenza va annullata senza rinvio perché il rea estinto per intervenuta prescrizione.
Invero, «ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomati un’accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell’esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell’imputato, la valutazione del g non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’ arco temporale in cui q risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le p condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa d una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno pe commissione del reato “sub iudice”», (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 270419; Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425).
Nella sentenza impugnata, i giudici d’appello si sono limitati a richiamare la pronu passata in giudicato sulla cui pena hanno quantificato l’aumento per la continuazion ritenendo che la recidiva contestata all’imputato, in quanto non esclusa, fosse stata rite dal giudice di primo grado.
Contrariamente a quanto affermato nella sentenza in verifica, deve osservarsi che dall pronuncia resa dal giudice di primo grado non emerge con chiarezza la valutazione di sussistenza o meno della recidiva e che la corte territoriale ha omesso ogni indagine sul punt limitandosi a determinare lo specifico aumento di pena per la continuazione.
Ciò posto, deve darsi atto che il reato, commesso in data 16 gennaio 2015, risulta estin per intervenuta prescrizione, da cui la pronuncia di annullamento senza rinvio.
Invero, è principio del tutto pacifico nella giurisprudenza di legittimità che l’ob dichiarazione immediata di una causa di non punibilità determina l’annullamento senza rinvio della sentenza di condanna, ove sia nel frattempo maturato il termine di prescrizione del rea pur quando con il ricorso per cassazione siano stati proposti esclusivamente motivi inerenti trattamento sanzionatorio.
Ne consegue pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 06 novembre 2024.