Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32789 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 32789 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME – Presidente – Sent. n. sez. 959/2025
NOME COGNOME UP – 10/09/2025
NOME COGNOME Raddusa R.G.N. 14151/2025
NOME COGNOME – Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza emessa in data 8 gennaio 2025 dalla Corte di appello di Roma;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale NOME COGNOME, che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata senza rinvio per il decorso del termine di prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Roma, con sentenza emessa in data dicembre 2022, ha dichiarato NOME COGNOME responsabile del delitto di cui all’art. 371bis cod. pen., commesso in data 22 ottobre 2015, e lo ha condannato alla pena di otto
mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado, condannando l’imputato appellante al pagamento delle spese del grado.
AVV_NOTAIO, difensore di COGNOME, ha proposto ricorso avverso tale sentenza e, con unico motivo di ricorso, ne ha chiesto l’annullamento, in quanto il reato per cui si procede si è estinto per prescrizione prima della pronuncia della sentenza impugnata.
Il reato di false informazioni al pubblico ministero accertato dalla sentenza impugnata è, infatti stato commesso in data 22 ottobre 2015 e, dunque, si è estinto per prescrizione in data 22 aprile 2023, prima della pronuncia della sentenza della Corte di appello, emessa in data 8 gennaio 2025.
Il difensore ha rilevato che il decreto di citazione per l’udienza di appello, in camera di consiglio non partecipata, recava l’indicazione della data di udienza «al solo fine di dichiarare la prescrizione» e che, nelle conclusioni del giudizio di appello, le parti hanno chiesto concordemente la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
La Corte di appello, tuttavia, ha omesso di motivare sull’eccezione di prescrizione proposta concordemente dalle parti e inopinatamente ha confermato la sentenza di condanna pronunciata all’esito del giudizio di primo grado.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 3 luglio 2025, il Procuratore generale, NOME AVV_NOTAIO, ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata, essendo il reato per cui si procede estinto per prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto, in quanto è fondato.
Il difensore, proponendo un unico motivo di ricorso, ha dedotto che il reato per cui si procede si è estinto per prescrizione prima della pronuncia della sentenza impugnata.
Il motivo è fondato.
La Corte di appello di Roma, con la sentenza impugnata ha confermato la condanna dell’imputato ricorrente per il delitto di cui all’art. 371bis cod. pen. commesso in data 22 ottobre 2015.
L’originaria contestazione dell’aggravante di cui all’art. 416bis .1 cod. pen. è
stata motivatamente esclusa dal Giudice dell’udienza preliminare, tanto da non figurare nell’intestazione della sentenza impugnata e da determinare l’attribuzione della competenza al Tribunale in composizione monocratica e non già collegiale.
Posto, pertanto, che il delitto di false informazioni al pubblico ministero è punito con la pena nel massimo quattro anni di reclusione, il termine di massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi si è perfezionato in data 22 aprile 2023 e, dunque, prima della pronuncia della sentenza impugnata in data 8 gennaio 2024.
Non risultano, peraltro, essere intervenute cause di sospensione del corso della prescrizione.
La data di commissione del reato, del resto, sottrae il reato per cui si procede sia alla disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, che alla definitiva cessazione del corso della prescrizione dopo la pronuncia della sentenza di primo grado sancita dall’art. 161bis cod. pen., introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. c), l. 27 settembre 2021, n. 134, in vigore dal 19 ottobre 2021.
Alla stregua di tali rilievi, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, in quanto il reato per cui si procede è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME