Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10256 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 10256 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Bari il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2024 della Corte di appello di Bari
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata è stata riformata, su appello della parte pubblica, la pronuncia assolutoria perché il fatto non costituisce reato, resa dal Tribunale in sede, in data 19 marzo 2021, nei confronti di NOME COGNOME, affermando la penale responsabilità dell’imputato e, con le circostanze attenuanti generiche, condannando lo stesso alla pena di mesi quattro di arresto, in relazione al reato di cui all’art. 76 comma 4 d. Igs. n. 159 del 2011 commesso in data 21 luglio 2019.
2.Con un unico motivo la difesa, AVV_NOTAIO, ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 597, 192, cod. proc. pen. e art. 76, comma 4, d. Igs. n. 159 del 2011 con vizio di motivazione per avere la Corte di appello
pronunciato condanna anziché prosciogliere l’imputato per una causa diversa da quella enunciata nella decisione impugnata.
Si deduce, sostanzialmente, che la pronuncia di secondo grado non si è confrontata con le prove documentali a discarico, prodotte nel giudizio di primo grado (attestazione ISEE, rilasciata in data 23 gennaio 2020, prodotta all’udienza del 30 ottobre 2020, relativa al reddito complessivo familiare pari ad euro 2.086,03).
Osserva il ricorrente che la sentenza di primo grado aveva assolto l’imputato perché il fatto non costituisce reato, dando rilievo alla circostanza (cfr. ultima pagina della sentenza del Tribunale di Bari del 19 marzo 2021) che la misura applicata a carico dell’imputato e la cauzione erano state ridotte con decreto della Corte di appello di Bari (quest’ultima da euro 2.500,00 a 1.000,00).
Sicché, la Corte di appello, nel ribaltare quel giudizio assolutorio, si sarebbe dovuta confrontare con tutti gli elementi a discarico acquisiti nel giudizio di merito e giungere, comunque, all’assoluzione dell’imputato con diversa formula.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso non è manifestamente infondato e, anzi, presenta profili di evidente fondatezza. Sicché deve rilevarsi l’intervenuta prescrizione del reato ascritto all’imputato.
1.1. Invero, a seguito di ribaltamento di pronuncia assolutoria di primo grado, con condanna dell’imputato da parte del giudice di appello, è necessaria l’adozione di una motivazione rafforzata, che dia puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte.
Costituisce, invero, consolidato principio della giurisprudenza di legittimità quello per il quale il giudice di appello che riformi totalmente la sentenza di primo grado, ha l’obbligo non solo di delineare, con chiarezza, le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio ma anche di confutare specificamente e adeguatamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza e, soprattutto, quando all’assoluzione si sostituisca la decisione di colpevolezza dell’imputato, di dimostrarne con rigorosa analisi critica l’incompletezza o l’incoerenza, non essendo altrimenti razionalmente giustificata la riforma (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, COGNOME, Rv. 231679; Sez. 4, n. 7630 29/11/2004, COGNOME, Rv. 231136). Dunque, la decisione del giudice di appello, che comporti totale riforma della sentenza di primo grado, impone la dimostrazione dell’incompletezza o della non correttezza ovvero dell’incoerenza delle relative argomentazioni con rigorosa analisi critica seguita da completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo
giudice, senza lasciare spazio alcuno, dia ragione delle scelte operate e del privilegio accordato ad elementi di prova diversi o diversamente valutati.
1.2. Ciò premesso, si osserva che, nel caso al vaglio, non è stato in alcuna parte esaminato il profilo devoluto con la produzione documentale della difesa, nel corso del primo grado di giudizio, in relazione alla dedotta impossibilità di adempiere, fondando la motivazione della Corte territoriale soltanto sulla sintetica e generica indicazione dell’assenza, in atti, del pagamento della cauzione, sia pure nella misura ridotta.
Invece, la difesa aveva espressamente allegato, nel corso dell’istruttoria svolta, documentazione attestante la consistenza del reddito del nucleo familiare dell’imputato relativo al periodo in cui questi era tenuto ad adempiere, onde dimostrare l’impossibilità di corrispondere la cauzione anche nella misura.
1.3. Alla luce di tali considerazioni si impone di rilevare l’intervenuta prescrizione della contravvenzione ascritta all’imputato, tenuto conto della data del commesso reato (21 luglio 2019), del fatto che si tratta di contravvenzione rispetto alla quale è stata pronunciata sentenza assolutoria in primo grado e delei .,4 ~bile esito (an tn nullamento con rinvio della sentenza di condanna di secondo grado asso u ori COGNOME anto meno ai sensi de art. COGNOME e c.a. ·roc. pen., a e deI giudi di rinvio), sicché non può operare la sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 1, comma 15, della legge n. 103 del 2017; invero, ai sensi della norma citata, i periodi di sospensione di cui al comma secondo, sono infatti computati, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l’imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa.
Dunque, tenendo conto della data di commissione del reato (21 luglio 2019), dell’esistenza di una tempestiva causa interruttiva, nel termine breve, del corso della prescrizione (decreto di citazione a giudizio del 11 febbraio 2020) il termine massimo di anni cinque, di cui agli artt. 157 e 160 cod. pen. è senz’altro spirato alla data odierna.
Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato ascritto all’imputato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso, in data 30 gennaio 2025 Il AVV_NOTAIO estensore COGNOME
Il Preside te