Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9610 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9610 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/02/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: NOMECOGNOME nato a ALTAMURA il 20/07/1981 avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio od in subordine con rinvio. Uditi i difensori avv.to NOME COGNOME che si riporta ai motivi di ricorso ed alle considerazioni del P.G. ed avv.to NOME COGNOME che si associa. Letta la memoria e le conclusioni scritte del difensore delle parti civili COGNOME e COGNOME con la quale si Ł chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Bari, con sentenza in data 16 novembre 2023, in riforma della pronuncia del Tribunale di Bari del 28-1-2022, condannava l’imputato NOME al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili costituite COGNOME NOME e COGNOME NOME in relazione al contestato reato di appropriazione indebita.
Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione i difensori dell’imputato, avv.ti COGNOME e COGNOME deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.:
violazione ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione alla insussistenza dell’elemento costitutivo del reato di cui all’art. 646 cod.pen.;
vizio di motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. non avendo la corte di appello fornito alcuna motivazione rafforzata e non avendo proceduto alla rinnovazione istruttoria;
violazione dell’art. 576 cod.proc.pen. non potendo la Corte di Appello di Bari riformare anche ai soli effetti civili la sentenza di primo grado per essere i fatti estinti per prescrizione maturata prima della pronuncia del tribunale.
2.1 Con memoria depositata in cancelleria, la difesa delle parti civili chiedeva il rigetto del ricorso, sottolineando, sotto il profilo sostanziale, che la condotta dell’imputato aveva arrecato un
danno risarcibile alle vittime puntualmente individuato dal giudice di secondo grado e che, questi, aveva correttamente deciso sotto il profilo processuale in riforma della decisione di primo grado, la condanna ai fini civili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il terzo motivo di ricorso che assume valore assorbente Ł fondato e deve, pertanto, essere accolto, come puntualmente rilevato anche dal procuratore generale nelle sue conclusioni.
Ed invero, il giudice di appello, investito dell’impugnazione formulata dalle parti civili, non poteva condannare l’imputato al risarcimento del danno dopo avere valutato che la prescrizione era maturata prima della decisione del tribunale. Al proposito, infatti, devono essere richiamati i principi stabiliti dalle Sezioni Unite; con una prima pronuncia imp. Citaristi si Ł stabilito che Ł illegittima la sentenza d’appello nella parte in cui, accertando che la prescrizione del reato Ł maturata prima della pronuncia di primo grado, conferma le statuizioni civili in questa contenute; in tale ipotesi, infatti, non sussistono i presupposti in presenza dei quali l’art. 578 cod. proc. pen. consente al giudice dell’impugnazione di decidere sugli effetti civili anche nel caso in cui dichiari l’estinzione del reato (Sez. U, n. 10086 del 13/07/1998, Citaristi, Rv. 211191 – 01).
Il tema risulta, poi, sviluppato dalla successiva pronuncia imp. COGNOME secondo cui il giudice di appello, nel dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione o per amnistia su impugnazione, anche ai soli effetti civili, della sentenza di assoluzione ad opera della parte civile, può condannare l’imputato al risarcimento dei danni in favore di quest’ultima, atteso che l’art. 576 cod. proc. pen. conferisce al giudice dell’impugnazione il potere di decidere sul capo della sentenza anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto (Sez. U, n. 25083 del 11/07/2006 Rv. 233918 01); in motivazione detto intervento chiarisce che:’ … il giudice dell’impugnazione, adito ai sensi dell’art. 576 cod. proc. pen., ha, nei limiti del devoluto e agli effetti della devoluzione, i poteri che il giudice di primo grado avrebbe dovuto esercitare. Se si convince che tale giudice ha sbagliato nell’assolvere l’imputato ben può affermare la responsabilità di costui agli effetti civili e (come indirettamente conferma il disposto di cui all’art. 622 cod. proc. pen.) condannarlo al risarcimento o alle restituzioni, in quanto l’accertamento incidentale equivale virtualmente – oggi per allora – alla condanna di cui all’art.538 comma 1 cod. proc. pen., che non venne non pronunziata per errore. Tanto, come sì Ł detto, anche nel caso in cui sia sopravvenuta l’estinzione del reato per prescrizione, laddove se la prescrizione si sarebbe dovuta pronunziare in primo grado, in luogo della formula piø liberatoria, allora, e solo in questo caso, il giudice dell’impugnazione, sebbene adito ai sensi dell’art. 576 cod. proc. pen., non può provvedere agli effetti civili, per effetto dell’art. 538 comma 1 cod. proc. pen., che Ł stato appena richiamato ‘. Tale ultima affermazione chiarisce pertanto che il giudice di appello, adito dalle parti civili, non può pronunciare sentenza di condanna al risarcimento dei danni ove accerti che la prescrizione del reato sia maturata antecedentemente la pronuncia di primo grado.
E del resto se il giudice di appello ripete i suoi poteri da quello di primo grado, appare evidente che, presupposto della condanna in appello ai soli effetti civili, può essere solo la pronuncia di una sentenza di condanna ex art. 533 cod.proc.pen.; tale conclusione si basa sull’inequivocabile disposto dell’art. 538 cod.proc.pen., applicabile anche al giudizio di appello in virtø del generale richiamo contenuto nell’art. 598 cod.proc.pen., secondo cui :’ quando pronuncia sentenza di condanna il giudice decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta a norma degli artt. 74 e seguenti ‘. L’espressa previsione normativa, quindi, attribuisce valore vincolante ai fini della condanna accessoria al risarcimento del danno alla pronuncia di una affermazione di responsabilità sull’imputazione, con la conseguenza che, ove il giudice di appello concluda per la maturata prescrizione antecedentemente la sentenza di primo grado, mancando proprio il presupposto della condanna, non può accogliere la domanda civile.
Tali principi risultano ribaditi da quel recente intervento delle Sezioni Unite secondo cui in tema di decisione sugli effetti civili ex art. 578, comma 1, cod. proc. pen., il giudice di appello che, nel pronunciare declaratoria di estinzione del reato per prescrizione del reato, pervenga alla conclusione – sia sulla base della semplice “constatazione” di un errore nel quale il giudice di prime cure sia incorso, sia per effetto di “valutazioni” difformi – che la causa estintiva Ł maturata prima della sentenza di primo grado, deve revocare le statuizioni civili in essa contenute (Sez. U, n. 39614 del 28/04/2022, Rv. 283670 – 01).
1.1 L’applicazione dei sopra esposti principi comporta affermare che, nel caso in esame, il giudice di appello, valutata la maturazione della prescrizione del reato contestato alla data del 3 settembre 2021, come accuratamente esposto a pagina 6 della pronuncia in cui si tiene conto di tutti i periodi di sospensione, non poteva pronunciare riforma della decisione di prime cure datata 28 gennaio 2022 e condannare l’imputato al risarcimento del danno.
Ne deriva, pertanto, che l’impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio con revoca delle statuizioni civili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione alle statuizioni civili.
Così Ł deciso, 05/02/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME