Prescrizione Reato: Quando la Causa Estintiva Annulla la Condanna
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 37575/2025, affronta un tema cruciale della procedura penale: il rapporto tra la prescrizione reato e i vizi di motivazione di una sentenza di condanna. Il caso in esame offre uno spaccato chiaro su come la Corte Suprema gestisce le situazioni in cui il tempo per punire un reato scade mentre è ancora in corso il giudizio di legittimità. La decisione sottolinea un principio fondamentale: la causa di estinzione del reato prevale, salvo casi eccezionali di palese innocenza.
I Fatti del Processo e le Condanne Precedenti
Il procedimento trae origine da una condanna emessa in primo grado e confermata dalla Corte d’Appello di Lecce a carico di due imprenditori. Le accuse erano gravi, relative a reati fallimentari previsti dagli articoli 216 e 223 della Legge Fallimentare (R.D. 267/1942). Gli imputati, ritenuti responsabili di bancarotta, hanno proposto ricorso per Cassazione, lamentando vizi nella motivazione della sentenza di secondo grado. Tali vizi, secondo la difesa, minavano la logicità e la coerenza del percorso argomentativo che aveva portato alla loro condanna.
L’Intervento della Prescrizione del Reato nel Giudizio
Il punto di svolta del caso è avvenuto durante il giudizio di legittimità. La Corte ha constatato che il termine massimo di prescrizione per i reati contestati era decorso. Il calcolo teneva conto del tempo trascorso dalla commissione del fatto (avvenuto nel 2011), pari a dodici anni e sei mesi, a cui si sono sommati ulteriori periodi di sospensione dovuti a un rinvio per l’emergenza COVID e a un’istanza della difesa. Di conseguenza, la prescrizione reato è maturata prima che la Cassazione potesse pronunciarsi definitivamente nel merito dei ricorsi.
La Prevalenza della Causa Estintiva sui Vizi di Motivazione
Nonostante i ricorsi non fossero manifestamente infondati, la Corte ha chiarito che la sopravvenuta causa di estinzione del reato impedisce un’analisi approfondita dei vizi di motivazione. Se anche tali vizi fossero stati ritenuti fondati, l’esito sarebbe stato un annullamento con rinvio, ovvero la trasmissione degli atti a un’altra sezione della Corte d’Appello per un nuovo giudizio. Tuttavia, il giudice del rinvio si sarebbe trovato nell’obbligo di dichiarare immediatamente l’estinzione del reato per prescrizione. Per evitare questo inutile passaggio processuale, la Cassazione procede direttamente all’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, dichiarando la prescrizione reato.
Le Motivazioni
La Corte ha fondato la sua decisione sul consolidato orientamento delle Sezioni Unite (sentenza Tettamanti, n. 35490/2009). Secondo tale principio, in presenza di una causa di estinzione del reato come la prescrizione, il giudice può pronunciare una sentenza di assoluzione nel merito (ai sensi dell’art. 129, comma 2, c.p.p.) solo in condizioni molto specifiche. È necessario che le cause di non punibilità (come la non esistenza del fatto o la non commissione da parte dell’imputato) emergano dagli atti processuali in modo assolutamente incontrovertibile, evidente ictu oculi, ovvero a colpo d’occhio. La valutazione richiesta al giudice deve essere una mera ‘constatazione’ e non un ‘apprezzamento’ che implichi un’analisi approfondita o un’interpretazione degli elementi probatori. Nel caso di specie, le doglianze degli imputati richiedevano una valutazione complessa della motivazione, incompatibile con l’immediata evidenza di innocenza richiesta dalla giurisprudenza. Pertanto, la Corte ha dovuto applicare la causa estintiva, che prevale su ogni altra valutazione.
Conclusioni
La sentenza ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento: la certezza del diritto e la ragionevole durata del processo. La prescrizione reato agisce come un meccanismo di chiusura, impedendo che i cittadini restino indefinitamente sotto processo. La decisione della Cassazione chiarisce che, una volta maturata la prescrizione, solo una prova di innocenza ‘solare’ e immediatamente percepibile può condurre a un’assoluzione nel merito. In tutti gli altri casi, inclusi quelli in cui la sentenza impugnata presenta vizi di motivazione, la declaratoria di estinzione del reato si impone, portando all’annullamento definitivo della condanna.
Cosa succede se il reato si prescrive mentre è in corso il ricorso in Cassazione?
La Corte di Cassazione annulla la sentenza di condanna senza rinviarla a un nuovo giudice, dichiarando l’estinzione del reato per prescrizione. Questo accade perché un eventuale nuovo processo si concluderebbe comunque con la stessa declaratoria.
È possibile ottenere un’assoluzione piena (nel merito) anche se il reato è già prescritto?
Sì, ma solo se le prove dell’innocenza sono talmente evidenti e inconfutabili da emergere ‘ictu oculi’ (a colpo d’occhio) dagli atti processuali, senza necessità di alcuna valutazione complessa o approfondimento. In assenza di tale palese innocenza, la prescrizione prevale.
Un vizio di motivazione nella sentenza di condanna può impedire la declaratoria di prescrizione?
No. Se la prescrizione matura, questa prevale sui vizi di motivazione. Anche se il vizio fosse fondato e potesse portare all’annullamento della sentenza, la Corte di Cassazione deve comunque dichiarare la prescrizione e annullare senza rinvio, poiché la causa estintiva del reato ha la precedenza.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37575 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 37575 Anno 2025
Presidente: SCORDAMAGLIA IRENE
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a LECCE il DATA_NASCITA
NOME nato a LECCE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
(
NUMERO_DOCUMENTO – Ud. 22 ottobre 2025 – Consigliere COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Lecce, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui all’art. 216 co.1 n.1) e 2) e 223 co. 1 R.D. 267/1942.
Premesso che il termine massimo di prescrizione dei reati è decorso il 26 dicembre 2024, una volta spirato il termine di 12 anni e 6 mesi decorrente dalla data di commissione del fatto (28 novembre 2011), cui vanno aggiunte le sospensioni legate ai rinvii:
- dell’udienza del 25 marzo 2020 per rinvio COGNOME (gg. 64); – dell’udienza del 7 marzo 2021 al 18 ottobre 2021 su istanza del difensore (gg. 117). Considerato che i ricorsi non sono manifestamente infondati quando evidenziano vizi motivazionali della sentenza della Corte territoriale quanto ad entrambi i reati ascritti, ma non sussistono i presupposti per un proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. perché, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escluder l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione ictu °culi, che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244274). Nel caso di specie, le doglianze formulate, lungi dall’evidenziare elementi di per s stessi direttamente indicativi della insussistenza del reato addebitato, deducono in sostanza un vizio di motivazione in grado di condurre, al più, ad annullare con rinvio la sentenza impugnata rinvio tuttavia inibito, poiché, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rileva in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rin avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244275). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato, pertanto, che la sentenza di secondo grado deve essere annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.
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